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Provvedimento del 16 novembre 2016 [6069592]

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[doc. web n. 6069592]

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 483 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in data 21 luglio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Jessica Valentini, nei confronti di Chef Express S.p.A., dalla quale lo stesso è stato licenziato per giusta causa, a seguito di contestazione disciplinare per aver messo in atto "condotte illecite e scorrette nella gestione dei gratta e vinci …" comunicando ai clienti vincite inferiori a quelle reali e trattenendo per sé il residuo;

CONSIDERATO che il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") ha:

- chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati utilizzati per la contestazione degli addebiti;

- chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- manifestato l´opposizione al trattamento di tali dati di cui ha chiesto la cancellazione e il blocco perché trattati in violazione di legge;

PRESO ATTO che il ricorrente ha contestato la legittimità dell´acquisizione e del successivo trattamento delle informazioni che lo riguardano, riferite ai presunti illeciti, tenuto conto che le stesse sarebbero state acquisite dalla società resistente nell´ambito di controlli "a campione" effettuati in violazione dell´art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) oltre che dei principi dello stesso Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 2 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 novembre 2016 con la quale la resistente ha rappresentato che, nell´ambito di una transazione raggiunta fra le parti in sede sindacale (confermata dal trasmesso verbale di conciliazione del 12.09.2016) il ricorrente avrebbe rinunciato al ricorso ex art. 145 del Codice proposto dinanzi al Garante;

VISTA la nota del 10 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha confermato la propria volontà di rinunciare al ricorso a seguito dell´intervenuto accordo transattivo;

RITENUTO che, in ragione della rinuncia al ricorso manifestata dalla parti, in merito ad esso debba essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia