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Provvedimento del 15 dicembre 2016 [6069690]

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[doc. web n. 6069690]

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 539 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 luglio 2016 da XY nei confronti dell´ASL XX (di seguito: "ASL"), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: "Codice") - volendo accedere ai dati relativi a sé stesso e  alle proprie figlie minori, con particolare riguardo alle riprese e registrazioni audio e video effettuate presso i locali della ASL XX e ai test diagnostici - ha chiesto di avere conferma:

- dell´esistenza di tali dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

- della loro origine, delle finalità, delle modalità e della logica del trattamento;

- degli estremi identificativi del titolare, del responsabile, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;

- di tutti i dati riferiti allo stesso ricorrente e alle proprie figlie;

- del contenuto dell´informativa in materia di protezione dei dati personali;
chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che il ricorrente ha, al riguardo, rappresentato che presso i Servizi Sociali "attualmente affidatari delle minori per la straordinaria gestione", è presente anche un fascicolo relativo a sé stesso, alla propria moglie, dalla quale è legalmente separato, e alle due figlie;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 novembre 2016 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate dalla ASL (con dichiarazioni di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") in data 9 agosto e 15 novembre 2016, con le quali, rispettivamente:

a) nell´elencare le istanze effettuate nel tempo dall´interessato e i relativi riscontri, è stato rappresentato:

- che non sono stati effettuati test di approfondimento psicodiagnostico alle minori in quanto non richiesti da parte della magistratura;

- nessuno specialista e/o operatore ha registrato o videoregistrato colloqui o altro;

- non sono istallate telecamere presso il Complesso sanitario di Via YY, Consultorio e TSMREE;

b) è stato specificato che:

- i dati sono pervenuti dal Tribunale di Roma al fine di compiere, su richiesta del giudice, un´attività di approfondimento nell´ambito della causa civile pendente tra il ricorrente e la propria moglie e, in particolare, per effettuare quanto richiesto dalla CTU, ossia: "monitoraggio da parte del Servizio sociale per funzione di vigilanza rispetto all´adempimento agli emanandi provvedimenti del tribunale e un sostegno alla co-genitorialità…";

- il caso è stato affidato ad un assistente sociale fino al momento del suo pensionamento e, successivamente, ad altro coordinatore ed "entrambi hanno risposto esclusivamente alle richieste pervenute dal tribunale inviando gli approfondimenti e le relazioni";

- i dati personali sono tutelati a norma di legge e nel rispetto del segreto professionale e d´ufficio "solo se necessario sono comunicati ai soggetti previsti dalla normativa, in questo caso al Tribunale Ordinario di Roma";

- il servizio non utilizza strumentazioni elettroniche e non sono state effettuate videoregistrazioni;

- presso il Servizio vi è un fascicolo a nome dei due coniugi e non delle minori; nel decreto del Tribunale ordinario di Roma adottato il 1° aprile 2015, il giudice ha disposto che lo specifico servizio della ASL effettuasse "una valutazione sull´andamento dell´affidamento delle minori sui rapporti familiari e i legami affettivi con le rispettive figure genitoriali"; pertanto, la neuropsichiatra infantile e la psicologa incaricata dal Servizio hanno effettuato quanto richiesto dal Tribunale e consegnato all´autorità competente la relazione dalle stesse redatta;

VISTE le note del 12 agosto e 21 novembre 2016 con le quali il ricorrente, contestando quanto affermato dalla resistente, ha dichiarato di non potersi ritenere soddisfatto dei riscontri ricevuti, posto che "non è stata data risposta alcuna" ad una parte delle istanze dallo stesso avanzate, nonché la nota del 1° dicembre 2016, con la quale il ricorrente ha inviato alcune comunicazioni relative a un esposto presentato dallo stesso ricorrente nei confronti dell´assistente sociale cui è stato affidato l´incarico chiedendone la sostituzione e una sentenza emessa dal Tribunale di Roma relativa alla causa di separazione tra lo stesso ricorrente e l´ex coniuge;

VISTA la nota del 6 dicembre 2016 con la quale l´ASL ha dichiarato di avere provveduto con le missive inviate in data 8 agosto e 21 novembre 2016 "a rispondere esaustivamente alle richieste" del ricorrente;

RILEVATO che, dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta  dalle parti nel corso dell´attività istruttoria, è emerso che l´attività posta in essere dalla resistente nei confronti del nucleo familiare del ricorrente è avvenuta su disposizione del Tribunale Ordinario di Roma nell´ambito della causa civile pendente tra i coniugi, per le finalità specificamente indicate nella CTU e che i soggetti ai quali è stato affidato l´incarico "hanno risposto esclusivamente alle richieste pervenute dal Tribunale" cui poi sono stati inviati le relazioni e gli approfondimenti effettuati;

CONSIDERATO che, in linea generale, l´attività posta in essere nel contesto sopra descritto ha lo scopo di coadiuvare e assistere l´autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si renda necessario per esprimere valutazioni che richiedono specifiche competenza e il trattamento così effettuato è da intendersi direttamente correlato alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, rispetto alla quale trovano applicazione le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari "per ragioni di giustizia", ai sensi dell´art. 47, comma 2, del Codice (v. Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero adottate dal Garante il 26 giugno 2008, consultabili sul sito dell´Autorità all´indirizzo: http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1534086);

RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che rispetto ai citati trattamenti non trovino applicazione alcune disposizioni del Codice, tra le quali, quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell´interessato (art. 9), al riscontro  da fornire al medesimo (art. 10) nonché quelle relative alla presentazione dei ricorsi al Garante (artt. 145-151);

RITENUTO, pertanto, che, con riferimento al caso di specie, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

RITENUTO ALTRESÌ che, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso e dei riscontri, comunque, forniti dalla resistente, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia