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Provvedimento del 12 gennaio 2017 [6085378]

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[doc. web n. 6085378]

Provvedimento del 12 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 9 del 12 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 7 ottobre 2016 da XY nei confronti di NWK Editoriale S.r.l., in qualità di gestore del portale "H24 Notizie", con il quale il ricorrente – richiamando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

la rimozione, dal sito indicato, di due articoli pubblicati rispettivamente in data 25 gennaio 2016 e 20 aprile 2016, nonché "di ogni materiale privato riguardante" il medesimo e la "relativa dimora ancora in (…) possesso" della resistente;

di conoscere gli estremi identificativi del giornalista, del titolare, del rappresentante legale e del direttore responsabile della testata che ha pubblicato gli articoli, "nonché della persona che ha costituito la fonte dei dati personali illecitamente pubblicati";

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare, il pregiudizio derivante dalla dettagliata descrizione, contenuta nei predetti articoli, dei luoghi della propria residenza privata, collocata all´interno di una vasta area di interesse archeologico e paesaggistico nota nella zona, che risulterebbe corredata di fotografie ritraenti "immagini delle scale, percorsi per l´accesso alla abitazione, finestre, porte, ingressi (…) prelevate dall´interno dell´abitazione" – alcune delle quali contenenti l´illecita riproduzione del suo volto e di quello dei suoi ospiti senza alcuna autorizzazione – ed ha altresì contestato la falsità delle affermazioni contenute nei predetti articoli relativamente ad alcune vicende riguardanti l´abitazione medesima;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 dicembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 novembre 2016 con la quale la resistente ha:

dichiarato che "le fotografie sono state effettuate dall´esterno della proprietà senza alcun artificio volto a violare l´intimità dell´interessato", eccependo la genericità dei rilievi  effettuati da quest´ultimo in ordine alla asserita falsità di quanto contenuto negli articoli citati;

rigettato la richiesta volta ad ottenere la rimozione degli articoli oggetto di ricorso ritenendo sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità delle vicende ivi riportate, pur rappresentando di aver comunque provveduto ad "eliminare ogni (…) tratto fisionomico" delle persone ritratte benché "la qualità delle foto non sia idonea a far individuare le generalità degli stessi";

rilevato l´infondatezza della richiesta volta ad ottenere la comunicazione delle generalità del legale rappresentante del blog, dei giornalisti e delle loro fonti "in quanto appare essere volta più a favorire indebite pressioni che alla tutela del diritto del ricorrente";

VISTA la nota del 29 novembre 2016 con la quale l´interessato, nel contestare l´asserita sussistenza dell´interesse pubblico con riguardo a vicende da ritenersi afferenti la sua vita privata, ha ribadito le proprie richieste eccependo il mancato riscontro alle stesse da parte della resistente che non ha provveduto a comunicare le "persone responsabili degli articoli contestati, né [la] provenienza delle notizie pubblicate, né (…) ha provveduto a rimuovere dal sito gli articoli in questione";

VISTA la nota del 28 dicembre 2016 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito il contenuto della memoria precedentemente inviata, precisando, a supporto della veridicità di quanto affermato negli articoli contestati dall´interessato, che l´area sulla quale insiste l´abitazione di quest´ultimo, successivamente alla pubblicazione degli stessi, è stata sottoposta a sequestro ad opera della competente Procura della Repubblica;

RILEVATO che la disciplina in materia di trattamento dei dati per finalità giornalistiche risulta applicabile anche ai blog – categoria alla quale risulta appartenere, per stessa affermazione del titolare, anche il portale in esame – la cui attività e caratteristiche collocano gli stessi nell´ambito della fattispecie disciplinata dall´art. 136 del Codice che estende l´applicazione delle disposizioni contenute nel relativo titolo anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, pur se effettuata da soggetti non esercitanti professionalmente detta attività;

CONSIDERATO, tutto ciò premesso e in via preliminare, che, in applicazione di quanto previsto dall´art. 146, comma 1, del Codice, il ricorso non può essere esaminato con riferimento all´istanza di rimozione degli articoli contestati la quale, non essendo contenuta nell´interpello preventivo, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del medesimo Codice, pur dovendosi dare atto delle misure tecniche comunque adottate dalla resistente al fine di inibire l´identificabilità dei volti delle persone ritratte in uno degli articoli oggetto di ricorso;

RILEVATO, con riguardo alle ulteriori istanze, che l´editore resistente ha opposto, nel corso del procedimento, un indebito rifiuto a fornire le informazioni richieste senza tuttavia addurre, con specifico riferimento all´istanza volta a conoscere l´origine dei dati, motivazioni fondate sulla necessità di preservare la segretezza della fonte come espressamente indicato nell´art. 138, comma 1, del Codice;

RITENUTO, pertanto, di accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a NWK Editoriale S.r.l. di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, dell´eventuale responsabile, nonché l´origine dei dati trattati negli articoli indicati nell´atto introduttivo del procedimento, fatta salva, qualora invocata dal titolare del trattamento, l´eventuale applicazione dell´art. 138, comma 1, del Codice in tema di segreto professionale in presenza dei presupposti richiesti dalla norma;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a NWK Editoriale S.r.l. di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, dell´eventuale responsabile, nonché l´origine dei dati trattati negli articoli indicati nell´atto introduttivo del procedimento, fatta salva l´eventuale applicazione dell´art. 138, comma 2, del Codice in tema di segreto professionale qualora ne sussistano i relativi presupposti;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di rimozione degli articoli indicati nell´atto introduttivo del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a NWK Editoriale S.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia