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Provvedimento del 26 gennaio 2017 [6098816]

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[doc. web n. 6098816]

Provvedimento del 26 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 32 del 26 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 27 ottobre 2016 nei confronti di  Banche dati di Napoli Vito con cui XY, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di conoscere l´origine dei propri dati ed i soggetti ai quali gli stessi sono stati ceduti;

- la cancellazione del proprio numero di telefonia mobile dal "database marketing" della società resistente;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- di avere ricevuto, in data 29 settembre 2016, una telefonata commerciale sulla propria utenza personale, nel corso della quale gli veniva proposto di sottoscrivere un contratto di telefonia con Fastweb;

- che nel corso di tale telefonata l´operatore lo informava di avere avuto il suo numero telefonico dalla società Icall srl di Firenze, la quale, a seguito di specifica istanza avanzata dallo stesso ricorrente, ha comunicato di provvedere all´immediata cancellazione dei suoi dati dai propri database e che il "nominativo era presente in una lista commerciale di utenti consensati acquisita da un loro fornitore www.liste-email.com", corrispondente all´impresa individuale Banche dati di Napoli Vito;

- di avere inviato alcune istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice al soggetto da ultimo indicato senza ricevere alcun riscontro in merito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato l´ impresa resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 novembre 2016 con la quale l´impresa resistente ha dichiarato:

- di avere acquisito i dati del ricorrente dalla società Datapromotion Group che "ha garantito contrattualmente la lecita raccolta e il consenso ricevuto per la cessione a terzi";

- di avere cancellato dai propri archivi i dati del ricorrente;

- di avere inviato ai suoi clienti la richiesta di cancellazione di tali dati dai propri database, inserendoli "in una black list di utenti da non contattare";

VISTA la nota del 30 novembre 2016 con la quale l´interessato, nel contestare nuovamente il mancato riscontro alle sue istanze da parte della società resistente, ha, altresì, lamentato il trattamento posto in essere da diverse società che, nel tempo, hanno ceduto l´una all´altra i propri dati;

VISTA la nota del 3 gennaio 2017 con la quale la società resistente ha dichiarato di avere risposto "in modo preciso" a tutte le richieste avanzate dal ricorrente;

CONSIDERATO in via preliminare che, secondo quanto previsto dall´art. 146, c0mma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato solo con riguardo alle richieste già avanzate nei confronti del titolare del trattamento, individuato nell´atto introduttivo e non rispetto alle istanze rivolte a soggetti intervenuti nel corso del procedimento;

RILEVATO che il titolare del trattamento ha fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e ritenuto, pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banche dati di Napoli Vito in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare in ragione del riscontro fornito dal titolare;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banche dati di Napoli Vito che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia