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Provvedimento del 9 febbraio 2017 [6136843]

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[doc. web n. 6136843]

Provvedimento del 9 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 9 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 dicembre 2016 da XY, nei confronti della società Natuzzi S.p.A., con il quale il ricorrente, nel rappresentare di avere ricevuto, il 29 agosto 2016, sulla propria utenza telefonica un messaggio promozionale proveniente da tale società, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e ha chiesto:

- di conoscere la natura e l´origine dei propri dati, nonché i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati;

- la revoca all´autorizzazione al trattamento ai propri dati per finalità di marketing, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 5 gennaio 2017 con la quale la società resistente, con dichiarazione resa ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" ha rappresentato:

- di avere acquisito i dati personali del ricorrente (esclusivamente il numero di telefonia mobile), in occasione dell´acquisto "di un database dalla LDG Newco s.a. […] per tramite della Comma3 srl […] che supporta la Natuzzi nelle attività promozionali";

- che tali dati non sono stati comunicati a soggetti diversi da quelli citati;

- di avere provveduto, a seguito della richiesta avanzata dal ricorrente, a cancellare i dati personali allo stesso riferiti, che, pertanto, non saranno più oggetto di trattamento per finalità di marketing;

PRESO ATTO della nota del 27 gennaio 2017 con la quale il ricorrente ha comunicato che le informazioni fornite dalla resistente corrispondono a quanto richiesto;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia