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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Stireria Rosa - 15 dicembre 2016 [6246640]

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[doc. web n. 6246640]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Stireria Rosa - 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 535 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 43/3 dell´11 febbraio 2014, con cui il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rovigo ha contestato all´impresa individuale Stireria Rosa di HU XIN P. iva. 01452850298, con sede legale e operativa in Fratta Polesine (RO), via De Gasperi n. 358, in atti rappresentata dal  sig. HU XIN C.F. HUXXNI77P27Z210J, nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 27 settembre 1977 e residente in Fratta Polesine (RO), via De Gasperi n. 358, titolare della predetta impresa individuale, esercente l´attività di finissaggio di tessuti, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema funzionante di videosorveglianza che consentiva il riconoscimento dei soggetti inquadrati, composto da un monitor e una telecamera esterna il cui cono di ripresa comprendeva la pubblica via De Gasperi, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che l´impresa individuale Stireria Rosa di HU XIN, in atti rappresentata dal  titolare della medesima sig. HU XIN C.F. HUXXNI77P27Z210J ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´impresa individuale Stireria Rosa di HU XIN P. iva. 01452850298 (cancellata dal Registro delle imprese in data 9 luglio 2014), in atti rappresentata dal  sig. HU XIN C.F. HUXXNI77P27Z210J, nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 27 settembre 1977 e residente Fratta Polesine (RO), via De Gasperi n. 358, titolare della predetta impresa individuale, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6246640
Data
15/12/16

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca