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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Wu Kuanzhao - 1 dicembre 2016 [6246679]

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[doc. web n. 6246679]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Wu Kuanzhao - 1° dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 1° dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 8117543 del 10 febbraio 2014 con cui il Corpo Polizia Locale del Comune di Padova ha contestato al sig. Wu Kuanzhao, C.F. WUXKZH81H07Z210L, nato a Zhejiang (Cina) il 7 giugno 1981 e residente in Padova, viale Aspetti n. 28, già titolare dell´impresa individuale Centro Benessere Rondine di Wu Kuanzhao, P.Iva: 04763730282, esercente l´attività di massaggi, con sede legale in Padova, via Annibale da Bassano n. 16/1, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema funzionante di videosorveglianza composto da  2 telecamere posizionate all´esterno dello stabile nelle prossimità dei due ingressi (una lato via Annibale da Bassano e una lato viale Buonarroti) e un monitor collegato con le citate telecamere e posto all´interno dei locali, dietro il bancone;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 10 marzo 2014, nella quale il sig. Wu Kuanzhao, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel sottolineare che"(…) tali apparecchiature erano state installate (…) dal precedente titolare (…) al quale si deve attribuire la sanzione in questione", ha richiesto "(…) l´annullamento della sanzione inflittagli" in quanto avrebbe "(…) agito in buona fede, ritenendo che detta installazione fosse perfettamente in regola";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Diversamente da quanto asserito dalla parte relativamente a al profilo di responsabilità del precedente titolare, si osserva che  l´impresa individuale, a seguito dell´acquisizione dell´attività, è divenuta titolare del trattamento dei dati personali, effettuato anche mediante il sistema di videosorveglianza e, come tale, era tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, tra cui quello relativo all´apposizione delle informative. Si evidenzia, inoltre, che le circostanze richiamate non permettono di qualificare il caso in esame sotto il profilo della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, non ricorrendo quegli elementi positivi, estranei all´autore della violazione e idonei ad ingenerare in lui il convincimento della liceità del suo agire, richiamati più volte in giurisprudenza (Cass. 2015, n. 19759; Cass. 2010, 16320; Cass. 2007, n. 5894);

RILEVATO, pertanto, che il sig. Wu Kuanzhao, C.F. WUXKZH81H07Z210L, già titolare dell´impresa individuale Centro Benessere Rondine di Wu Kuanzhao (cancellata dal Registro delle imprese in data 22 luglio 2015), ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Wu Kuanzhao, C.F. WUXKZH81H07Z210L, nato a Zhejiang (Cina) il 7 giugno 1981 e residente in Padova, viale Aspetti n. 28, già titolare dell´impresa individuale Centro Benessere Rondine di Wu Kuanzhao, P.Iva: 04763730282 (cancellata dal Registro delle imprese in data 22 luglio 2015) di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia