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Provvedimento del 23 febbraio 2017 [6343551]

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[doc. web n. 6343551]

Provvedimento del 23 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 81 del 23 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 4 gennaio 2017 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Maria Vittoria Falzea, nei confronti di Azienda sanitaria provinciale distretto Reggio Nord con il quale la ricorrente, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") rimaste prive di riscontro, ha chiesto:

di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti all´interno della documentazione detenuta dalla resistente con riguardo alla partecipazione regionale alle spese sanitarie sostenute per un ricovero effettuato dal figlio minore al di fuori dell´ambito territoriale di appartenenza;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 25 gennaio 2017 con la quale la resistente ha manifestato la propria disponibilità a consentire, presso i propri uffici, l´accesso della ricorrente ai dati richiesti;

VISTE le note del 31 gennaio e del 1° febbraio 2017 con le quali l´interessata, nel dare atto dell´avvenuto riscontro ad opera della controparte, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico dell´Azienda sanitaria provinciale distretto Reggio Nord in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia