g-docweb-display Portlet

Verifica preliminare. Conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza e dei dati rilevati da un sistema di controllo accessi biometrico - 20 aprile 2017 [6393088]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6393088]

Verifica preliminare. Conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate da un sistema di videosorveglianza e dei dati rilevati da un sistema di controllo accessi biometrico - 20 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 198 del 20 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" del 23 novembre 2006;

VISTE le "Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica", allegate al provvedimento del Garante del 12 novembre 2014, come modificato dal provvedimento del 15 gennaio 2015;

VISTO il provvedimento "Videosorveglianza e biometria per esigenze di sicurezza: impiego non conforme" del 4 giugno 2009;

VISTO il provvedimento "Nuove tecnologie e aree a rischio" del 10 dicembre 2009;

VISTA la nota del 30 agosto 2016 con la quale Il Tarì Scpa, di seguito "la Società", ha presentato a questa Autorità un´istanza di verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, finalizzata alla conservazione, fino a 30 giorni, delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e dei dati rilevati dal sistema di controllo accessi biometrico;

RILEVATO che la Società ha come oggetto sociale la promozione, lo studio, la programmazione e la realizzazione, la gestione e lo sviluppo nell´interesse dei soci di centri attrezzati, unitariamente gestiti, per la lavorazione, la produzione, la distribuzione e il commercio all´ingrosso di preziosi e affini, nonché tutte le attività di servizi e di impresa necessarie al buon funzionamento e alla completa soddisfazione delle esigenze delle utenze operanti nei centri stessi: vigilanza, custodia, sicurezza, tutela, pulizia, manutenzione, ristorazione, etc.;

RILEVATO che in esecuzione dell´oggetto sociale, la Società ha realizzato un complesso immobiliare denominato Centro orafo "IL TARI" in cui sono ubicati immobili di proprietà delle imprese socie e spazi ad uso comune di proprietà esclusiva della società consortile;

CONSIDERATO che il Centro orafo è ubicato in una zona lontana dal centro abitato, nella zona industriale di Marcianise (CE), in un´area in cui si trovano solo capannoni industriali e che per la natura dei beni prodotti e commercializzati dalle imprese ivi operanti,  per le sue estese dimensione e il facile accesso alle vie di fuga, costituisce un forte richiamo per la criminalità e che per tale ragione la Società si è dotata di un sistema di autenticazione su base biometrica abbinato a lettori di Rfid e di un sistema di videosorveglianza già oggetto di specifici provvedimenti dell´Autorità;

CONSIDERATO che, nonostante i numerosi  apprestamenti  di sicurezza,  nel settembre 2015 si è verificato un tentativo di rapina (mediante l´utilizzo di un furgone portavalori, sottratto dai malviventi a una ditta conosciuta dalla Società) e che sono frequenti gli episodi di furto;

RITENUTO che la richiesta della Società di poter conservare fino a 30 giorni le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e i dati rilevati dal sistema di controllo accessi biometrico si basa su oggettive esigenze di sicurezza correlate alla stessa attività svolta nel Centro, alla sua collocazione in un´area ad alto tasso di criminalità, e alla superficie molto estesa della struttura;

RILEVATO che tali esigenze si sono fatte più pressanti a seguito dei sopra citati recenti episodi delittuosi;

RITENUTO che l´attuale e più limitata conservazione nel tempo dei medesimi dati non risulta ormai rispondere alle suesposte esigenze di sicurezza potendo vanificare, di fatto, la attività di verifica da parte della vigilanza interna della struttura nonché le richieste che provengono dalle Forze dell´Ordine mirate a ricostruire con maggiore precisione e ampiezza temporale le fasi di preparazione di eventuali azioni criminose (come documentato in atti da numerose richieste, anche provenienti dalla Direzione investigativa antimafia);

ESAMINATA la documentazione in atti e, in particolare, il verbale sottoscritto dalla società con le rappresentanze sindacali in data 19 maggio 2016 che contiene il testo di un accordo con il quale le parti "si impegnano a richiedere al Garante…l´estensione…" del termine di conservazione a "15 giorni";

VISTO che la Società, con comunicazione del 14 marzo 2017, dà atto di una "collaborazione continuata nel tempo" con le organizzazioni sindacali… "per garantire la migliore tutela del Centro orafo";

RITENUTO congruo il tempo di conservazione dei dati indicato dalla Società istante, in relazione alla finalità perseguita;

CONSIDERATO, pertanto, che la conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e dei dati rilevati dal sistema di controllo accessi biometrico dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dalla legge n. 300 del 1970;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare della Società e autorizza la conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e dei dati rilevati dal sistema di controllo accessi biometrico, che potrà avvenire nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste dalla legge n. 300 del 1970.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia