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Provvedimento del 2 marzo 2017 [6417586]

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[doc. web n. 6417586]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 2 dicembre 2016 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Claudia Gennaro, nei confronti di Enfasi srl, quale editrice della testata giornalistica on-line denominata "AbruzzoWeb", con il quale il ricorrente – ribadendo le istanze già avanzate in data 21 luglio 2016, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

- la cancellazione dei suoi dati personali dall´archivio digitale della citata testata relativamente all´articolo pubblicato il 3 luglio 2013 dal titolo "XX", nonché a tutte quelle a lui riferibili per la medesima vicenda giudiziaria;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- che sulla testata on-line "AbruzzoWeb" risulterebbero ancora pubblicati articoli giornalistici relativi ad una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto, ma che si è poi conclusa con un decreto di archiviazione nei suoi confronti disposto in data 30 settembre 2014 dal Tribunale dell´Aquila;

- di non essere un personaggio pubblico, ma un libero professionista, al quale il permanere della notizia comporta un grave pregiudizio anche rispetto alla sua attività lavorativa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 13 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato,  b) il verbale dell´audizione del 12 gennaio 2017, nonché c) la nota del 27 gennaio 2017, con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi presso gli Uffici del Garante il 12 gennaio 2017, nel quale:

- il ricorrente:

• ha ribadito di ritenere cessato l´interesse pubblico alla notizia, che riguarda avvenimenti risalenti al 2013 e rispetto ai quali è, dunque, maturato un periodo di tempo superiore a quello necessario allo scopo per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;

• ha richiesto "l´interdizione dell´indicizzazione" dell´articolo pubblicato il 3 luglio 2013, nonché di altri tre articoli apparsi sulla stessa testata e riferibili alla medesima vicenda giudiziaria;

- la parte resistente ha dichiarato che:

• l´articolo riguarda un processo che ha avuto grande rilevanza nell´ambito cittadino e, per tale motivo, la testata ne ha seguito tutti gli sviluppi, dando altresì conto del provvedimento di archiviazione adottato anche nei confronti del ricorrente;

• trattandosi di un procedimento giudiziario tuttora in corso, nel quale risultano ancora coinvolti alcuni degli originari indagati, la notizia resta di stringente attualità nella sua interezza ed è corretto informare l´opinione pubblica dell´evoluzione della vicenda, tant´è che la rimozione degli articoli, determinerebbe un vulnus nel diritto di cronaca costituzionalmente garantito;

VISTA la nota del 23 gennaio 2017 con la quale il ricorrente, nel rilevare il ritardo con cui la resistente avrebbe dato notizia dell´intervenuto decreto di archiviazione, ha altresì evidenziato che egli, in forza di quest´ultimo, "è diventato del tutto estraneo al procedimento penale e dunque alla notizia";

VISTA la nota del 9 febbraio 2017, con la quale la resistente ha ribadito la propria opposizione all´accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente in quanto "la notizia non sta nel coinvolgimento del solo [ricorrente], bensì nell´iniziale coinvolgimento di ben dodici soggetti, drasticamente ridottisi a causa della richiesta di archiviazione in favore dei soggetti che la testata intende elencare, proprio per dare il giusto rilievo alla differenza tra la dimensione iniziale del processo e quella finale";

CONSIDERATO preliminarmente che, secondo quanto previsto dall´art. 146, c0mma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato solo con riguardo all´istanza presentata anche in sede di interpello preventivo e non invece con riferimento alla richiesta di deindicizzazione di ulteriori articoli avanzata solo nel corso del procedimento e che va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca e di cronaca; rilevato, alla luce di ciò, che l´attuale trattamento che può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

CONSIDERATO, inoltre, con riferimento alla richiesta avanzata dal ricorrente di cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´archivio digitale, che:

- l´articolo in questione, deve considerarsi ancora di attualità, in quanto riporta una vicenda che riguarda più persone, per alcune delle quali il procedimento giudiziario è tuttora in corso, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione;

- accedendo al sito on-line della testata giornalistica, si rileva che, con successivi articoli, l´editore ha dato conto prima della richiesta e successivamente dell´intervenuta archiviazione a favore di alcuni soggetti coinvolti nel procedimento giudiziario, tra cui lo stesso ricorrente;

RILEVATO pertanto che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi al ricorrente, effettuato mediante la pubblicazione on-line sul sito internet dell´editore resistente dell´articolo che li contiene, non risulta illecito;

RITENUTO dunque, per quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato e conseguentemente, compensare fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di disporre la cancellazione dei dati personali dell´interessato contenuti nell´articolo pubblicato il 3 luglio 2013 dalla società resistente dal titolo "XX";

b) dichiara il ricorso inammissibile in relazione alle richieste non oggetto di interpello preventivo;

c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia