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Provvedimento del 4 maggio 2017 [6608229]

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[doc. web n. 6608229]

Provvedimento del 4 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 220 del 4 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 15 febbraio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´ avv. Francesco Matteo Cosi, nei confronti di Direct Line Insurance S.p.A., con il quale la ricorrente, dipendente della resistente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la consegna di copia dei bandi di concorso per la posizione di "Compliance Core/Specialist" e di "Providers Core/Specialist", nonché dei relativi criteri di ammissione e partecipazione ovvero la comunicazione intelligibile del contenuto degli stessi;

la consegna di copia delle candidature presentate dalla medesima, ovvero la comunicazione in forma intelligibile dei dati in essa contenuti, ivi compresa la data della sua presentazione;

l´indicazione dei criteri utilizzati per esaminare le candidature ammesse, nonché le valutazioni finali effettuate in relazione ad esse;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare, rappresentato di aver partecipato a due procedure di selezione interna, lamentando di esserne stata esclusa, in assenza di motivazioni specifiche, "senza poter verificare i criteri utilizzati dalla società per la selezione delle candidature";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 14 aprile 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 10 e del 14 marzo 2017 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Luigi Neirotti, pur contestandone l´eccessiva ampiezza, ha fornito riscontro alle richieste dell´interessata, trasmettendo copia dei bandi di concorso e comunicando i dati personali della medesima contenuti nelle rispettive domande di partecipazione, dichiarando altresì  che "le candidature sono state vagliate alla luce dei requisiti (…) indicati negli (…) annunci allegati" dei quali ha comunque fornito un riepilogo;

VISTE le note del 28 marzo e del 24 aprile 2017 con le quali la ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ne ha tuttavia rilevato l´incompletezza relativamente alla richiesta di comunicazione dei parametri utilizzati per la valutazione delle candidature in quanto la resistente si sarebbe limitata a fare richiamo ai criteri indicati, in termini generali, nei bandi di concorso non consentendole di prendere cognizione di propri dati personali, quali quelli di tipo valutativo riconducibili alle ragioni che ne hanno determinato l´esclusione dalle procedure di selezione interna;

VISTA la nota del 5 aprile 2017 con la quale la resistente ha affermato, con riguardo alle eccezioni sollevate dall´interessata, che non sarebbe configurabile "un diritto di accesso del lavoratore ai dati personali derivanti da valutazioni del datore di lavoro" trattandosi di dati di tipo soggettivo e che pertanto, alla luce di ciò, la richiesta avanzata in tal senso dalla ricorrente non sarebbe meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nella nozione di dato personale, da intendersi come qualunque informazioni relativa a persona fisica identificata o identificabile (cfr. art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), sono da ricomprendersi sia i dati di carattere oggettivo sia quelli di carattere soggettivo, ivi inclusi giudizi e valutazioni, così come espressamente previsto dall´art. 8, comma 4, del Codice, che pur prevede specifiche limitazioni con riguardo alla tipologia di diritti esercitabili rispetto a tale categoria di dati;

occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata dall´Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO, con riguardo alla richiesta di consegna di copia dei bandi di concorso o di comunicazione delle informazioni ivi contenute, nonché dei criteri utilizzati per la valutazione delle candidature, che gli stessi, non potendosi ritenere riconducibili al concetto di dato personale, non possano farsi rientrare nell´ambito di applicazione dell´art. 7 del Codice e che pertanto, in ordine a tale profilo, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del medesimo, pur dovendosi dare atto del fatto che il titolare del trattamento ha comunque provveduto a trasmettere alla ricorrente quanto richiesto;

RITENUTO, con riguardo alla richiesta di consegna di copia delle domande di partecipazione alle procedure di selezione interna o di comunicazione dei dati personali della ricorrente in esse contenuti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente attraverso la comunicazione delle informazioni richieste;

RILEVATO, invece, con riguardo all´ulteriore istanza diretta ad accedere agli esiti finali delle predette valutazioni, che:

la stessa può essere presa in considerazione solo con riferimento alla posizione dell´interessata e non degli ulteriori candidati, trattandosi, in quest´ultimo caso, di dati personali riferiti a terzi;

il riscontro fornito sul punto dal titolare del trattamento non può ritenersi idoneo, avendo la ricorrente diritto di conoscere la valutazione eventualmente formulata dal datore di lavoro, anche sotto forma di giudizio sintetico o di punteggio, a seguito del completamento della procedura concorsuale, pur dovendosi tenere conto del fatto che tale diritto può essere esercitato solo con riguardo alle informazioni effettivamente detenute dal titolare, non potendosi tradurre nella diversa richiesta di ottenerne la rielaborazione secondo modalità indicate dall´interessata;

RITENUTO pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Direct Line Insurance S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati di tipo valutativo riferiti alla medesima, eventualmente elaborati, anche sotto forma di giudizio sintetico o punteggio, a seguito del completamento della procedura di selezione interna;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Direct Line Insurance S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ordina a Direct Line Insurance S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati di tipo valutativo riferiti alla medesima, eventualmente elaborati, anche sotto forma di giudizio sintetico o punteggio, a seguito del completamento della procedura di selezione interna;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alle predette procedure;

c) dichiara inammissibili le restanti richieste;

d) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Direct Line Insurance S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
S
oro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia