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Provvedimento del 31 maggio 2017 [6608404]

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[doc. web n. 6608404]

Provvedimento del 31 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 31 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 14 marzo 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Schinzari, nei confronti di Amtrust Europe Limited, con il quale la ricorrente, ribadendo  le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, ivi compresi quelli di carattere valutativo, contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice in occasione dello svolgimento della visita medica cui la stessa è stata sottoposta a seguito del verificarsi di un sinistro e in relazione al quale la medesima ha avanzato richiesta di risarcimento danni nei confronti dell´ente pubblico assicurato;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 maggio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 20 aprile 2017 con la quale la resistente ha trasmesso all´interessata copia della perizia medico-legale redatta dal fiduciario della compagnia "depurata dei soli elementi attinenti a valutazioni soggettive e considerazioni di natura difensiva come da normativa vigente";

VISTA la nota del  5 maggio 2017 con la quale la ricorrente ha:

eccepito l´incompletezza del riscontro ottenuto, chiedendo di ricevere la comunicazione integrale dei dati che la riguardano contenuti nella perizia, compresi quelli di natura valutativa;

rilevato che le omissioni operate dalla resistente sulla copia trasmessa alla medesima non possono ritenersi giustificate in virtù di generiche "considerazioni di natura difensiva", dovendosi invece allegare a tal fine elementi idonei a far ritenere l´esistenza di un concreto pregiudizio derivante al diritto di difesa dal disvelamento delle informazioni richieste;

VISTA la nota del 17 maggio 2017 con la quale la società resistente ha rilevato di aver provveduto ad esibire interamente la perizia medico-legale "con la sola omissione di valutazioni soggettive (…) strettamente connesse a considerazioni di carattere difensivo e contrattuale", affermando la sussistenza dei presupposti per invocare legittimamente il differimento del diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, tenuto conto della richiesta di carattere risarcitorio avanzata dalla ricorrente, per il tramite di un legale di fiducia sostenendo una condotta negligente imputabile al personale medico dell´ente assicurato, che come tale può considerarsi prodromica all´avvio di un contenzioso legale il cui esito sarebbe certamente condizionato da un riscontro positivo alla richiesta di accesso proposta con il presente ricorso;

CONSIDERATO, preliminarmente, che con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice può riguardare, in termini generali, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi e di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

RILEVATO che la resistente ha:

comunicato all´interessata, nel corso del procedimento, i dati di carattere oggettivo contenuti nella predetta perizia mediante consegna di una copia di quest´ultima, previo oscuramento delle sole parti riferite ai dati valutativi ed alle indicazioni di carattere difensivo ivi presenti;

invocato legittimamente, con riguardo ai dati di tipo valutativo non trasmessi, il differimento del diritto di accesso di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice in virtù dell´esigenza di non pregiudicare il proprio diritto di difesa in relazione ad una fase - quale quella attuale caratterizzata da una richiesta di risarcimento dei danni, effettuata dall´interessata per il tramite di un legale, derivanti da una presunta condotta impropria tenuta dal personale sanitario dell´ente assicurato dalla resistente - che risulta prodromica all´instaurazione di una controversia giudiziaria;

RILEVATO altresì che il diritto di accesso relativo ai dati di tipo valutativo riguardanti la ricorrente potrà essere nuovamente esercitato al venir meno di tali esigenze difensive, con la sola esclusione delle valutazioni inerenti condotte da tenersi o decisioni in via di assunzione come tali sottratte all´esercizio del diritto di  accesso per effetto di quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del Codice;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali della ricorrente comunicati nel corso del procedimento e di dover invece dichiarare, allo stato, il ricorso infondato in ordine ai dati di tipo valutativo riguardanti la medesima in ragione dell´invocato differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Amtrust Europe Limited in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati di carattere oggettivo relativi alla ricorrente;

b) dichiara il ricorso infondato in ordine ai dati di tipo valutativo relativi alla medesima in ragione dell´invocato differimento di cui all´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia