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Provvedimento dell'11 maggio 2017 [6629687]

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[doc. web n. 6629687]

Provvedimento dell´11 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 234 dell´11 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Giannella, nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e del dott. Giovanni Tria, in qualità di medico competente, incaricato della sorveglianza sanitaria sul personale, con il quale il ricorrente, dipendente della resistente, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la consultazione e l´estrazione di copia dei documenti, compresi nel periodo 2005-2016, contenuti nella propria cartella sanitaria e di rischio formata in aderenza alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 contenente il "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro";

la consultazione e l´estrazione di copia dei documenti contenenti i dati relativi alla sua formazione professionale a far data dal 1° luglio 2015, qualora non contenuti nel fascicolo personale;

la conferma dell´esistenza di tutti i dati personali che lo riguardano "diversi ed ulteriori rispetto a quelli presenti nel fascicolo personale e nella propria cartella sanitaria e di rischio, ovunque conservati", nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

la comunicazione dell´origine, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili, di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 12 aprile 2017, indirizzata al ricorrente e da questi trasmessa all´Autorità, con la quale il dott. Giovanni Tria ha comunicato di non disporre più della documentazione sanitaria in questione, avendola consegnata per la relativa custodia, all´atto della cessazione del proprio incarico, al datore di lavoro, al quale andrebbe pertanto indirizzata la relativa richiesta;

VISTA la nota del 13 aprile 2017 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha:

comunicato i dati richiesti, rappresentando, con riguardo all´istanza avente ad oggetto la consultazione dei documenti contenuti nella cartella sanitaria e di rischio, di essersi limitata, conformemente a quanto previsto dalle "Linee guida per il trattamento dei dati dei dipendenti privati" adottate dal Garante con deliberazione del 23 novembre 2006 (cfr. punto 3.3), alla mera custodia della stessa, spettando il riscontro sul punto al medico competente per la sorveglianza sanitaria quale autonomo titolare del trattamento;

dato atto della circostanza che tale incarico, a far data dal 31.12.2016, non è più ricoperto dal dott. Tria, ma da altro soggetto dichiaratosi peraltro disponibile, per il tramite della società resistente, a "far visionare al ricorrente, previo appuntamento", la predetta cartella sanitaria e di rischio;

VISTA la nota del 21 aprile 2017 con la quale il ricorrente ha rilevato:

che la variazione del medico incaricato della sorveglianza sanitaria sarebbe intervenuta in un momento successivo alla presentazione dell´interpello preventivo – effettuata in data 22 dicembre 2016 – al quale il dott. Tria avrebbe dovuto pertanto fornire un riscontro;

la risposta fornita da quest´ultimo con nota del 12 aprile 2017 non sarebbe conforme agli specifici obblighi su di esso gravanti ai sensi dell´art. 25 del citato d.lgs. n. 81/2008 in virtù dei quali il medesimo, a seguito dell´avvenuta ricezione del citato interpello, avrebbe dovuto consentire la consultazione, nonché il rilascio di copia dei documenti richiesti;

CONSIDERATO, preliminarmente, che occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata dall´Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO, con riguardo alla richiesta di estrazione di copia della documentazione contenuta all´interno della cartella sanitaria e di rischio, nonché di quella relativa alla formazione professionale, che le stesse non possano farsi rientrare nell´ambito di applicazione dell´art. 7 del Codice e che pertanto, in ordine a tali profili, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del medesimo, pur dovendosi dare atto del fatto che la resistente ha comunque provveduto a trasmettere al ricorrente l´elenco dei corsi frequentati;

CONSIDERATO che:

Telecom Italia S.p.A. ha provveduto a comunicare, nel corso del procedimento, i dati indicati dall´interessato, rappresentando l´impossibilità di consentire al medesimo l´accesso alla cartella sanitaria e di rischio, la cui formazione compete, in base a quanto espressamente previsto dall´art. 25, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2008,  al medico incaricato della sorveglianza sanitaria;

il medesimo art. 25, comma 1, lett. d), prevede altresì che, in caso di cessazione del relativo incarico, il medico competente consegni la documentazione sanitaria in suo possesso al datore di lavoro, "nel rispetto delle disposizioni di al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale" da cui discende che, come espressamente previsto anche dalle citate "Linee guida per il trattamento dei dati dei dipendenti privati" (cfr. punto 3.3), il medesimo datore di lavoro non possa avere accesso alla documentazione ivi contenuta;

nel caso in esame, secondo quanto dichiarato da Telecom Italia S.p.A., all´atto della cessazione dell´incarico del dott. Giovanni Tria, avvenuta il 31 dicembre 2016, la relativa funzione è stata attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ad altro soggetto il quale, per il tramite della società resistente, ha manifestato la propria disponibilità a consentire al ricorrente l´accesso ai dati richiesti;

CONSIDERATO, altresì, che il dott. Giovanni Tria nel corso del procedimento ha rappresentato al ricorrente che, all´atto della presentazione del ricorso, non disponeva più della documentazione alla quale il medesimo ha chiesto di accedere essendo anteriormente cessato dall´incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria:

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le parti resistenti fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi per euro 150,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. e per euro 50,00, a carico di Giovanni Tria, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di estrazione di copia della documentazione indicata in premessa;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi per euro 150,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. e per euro 50,00 a carico di Giovanni Tria che dovranno liquidarle direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia