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Provvedimento del 28 giugno 2017 [6693058]

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[doc. web n. 6693058]

Provvedimento del 28 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 297 del 28 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 5 aprile 2017 da XX nei confronti di Poste Italiane, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), a seguito di una telefonata ricevuta sulla propria utenza mobile, ha chiesto alla resistente:

- di avere conferma dell´esistenza o meno dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, indicando, in particolare, quanto risulta riguardo "la sua disponibilità ad essere contattato per scopi promozionali o per effettuare ricerche di mercato";

- di conoscere l´origine di detti dati, con particolare riferimento alla data in cui Poste Italiane ha acquisito il proprio numero di telefonia mobile;

- le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice;

- di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali, in particolare il numero di telefono, sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, precisato di:

- avere ricevuto, in data 8 marzo 2017, sulla propria utenza di telefonia mobile una telefonata, nel corso della quale una voce registrata gli proponeva "di partecipare ad una indagine sulla qualità percepita del servizio di Poste";

- non aver mai fornito il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di marketing o per effettuare ricerche di mercato;

- avere inviato, in data 8 e 14 marzo 2017, alla resistente due istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice, alle quali tuttavia non è stato fornito alcun riscontro nel merito, ma solo una  richiesta di sottoscrivere ed inviare un apposito modulo per potere dare seguito all´istanza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 maggio 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione datata 8 maggio 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato:

- che il ricorrente è stato contattato dalla funzione "Posta, Comunicazioni e Logistica" di Poste Italiane "mediante la soluzione suite di ascolto" per partecipare ad un sondaggio avente lo scopo di valutare il grado di soddisfazione della clientela in merito al servizio di consegna della posta raccomandata e assicurata ed "avente come unica finalità quella di contribuire al monitoraggio ed al miglioramento della qualità del servizio erogato";

- di avere inviato, in data 14 aprile 2017, una nota, allegata agli atti, con la quale il ricorrente veniva informato della registrazione dell´opposizione al trattamento dei suoi dati, "nonché dell´origine dei dati personali, raccolti al momento della sottoscrizione di due rapporti contrattuali con Poste relativi alla carta Postepay. In particolare si precisava che il numero di telefono cellulare sul quale il ricorrente era stato contattato era stato estrapolato proprio dall´archivio Postepay";

- che riguardo al trattamento in questione, volto a valutare il grado di soddisfazione della clientela in relazione al servizio di consegna della posta, troverebbe applicazione uno dei presupposti di esclusione del consenso (in particolare l´art. 24, comma 1, lett. a) del Codice) poiché l´attività di fornitura dei servizi postali è qualificata "come attività di preminente interesse generale" dall´allegato A alla direttiva AGCom 413/14/CONS, che si riporta a quanto previsto dall´art. 1, comma 1, del  d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e che pertanto ad esso sarebbe applicabile quanto precisato dal Garante con il provvedimento n. 182 del 5 maggio 2011 (Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario – doc. web n. 1812910);

VISTE la nota del 15 maggio 2017 con la quale il ricorrente si è dichiarato non pienamente soddisfatto del riscontro ricevuto con particolare riguardo a quanto comunicato in merito:

- al consenso rilasciato all´uso del proprio numero di cellulare per telefonate promozionali o per ricerche di mercato;

- alla data in cui è stato acquisito il numero di cellulare;

- all´eventuale comunicazione a terzi dei propri dati personali;

VISTA, altresì, la nota del 23 maggio 2017 con la quale la resistente, confermando quanto già esposto nella precedente comunicazione, ha integrato il riscontro nei sensi richiesti dal ricorrente;

VISTA la nota del 30 maggio 2017 con la quale il ricorrente ribadisce comunque la propria non piena soddisfazione rispetto all´ulteriore nota di Poste Italiane SpA;

VISTA, infine, la nota della resistente del 22 giugno 2017 con la quale si forniscono ulteriori indicazioni e chiarimenti;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nell´istruttoria, di non poter condividere le considerazioni della resistente in ordine alla rappresentata esimente dal consenso nel caso di specie, anche considerato che le Linee guida del Garante da essa richiamate si riferiscono esclusivamente alle attività svolte in ambito sanitario;

PRESO ATTO che il trattamento in questione ha comunque esaurito i propri effetti e che il titolare ha accolto l´opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente;

RILEVATO che, anche in ordine alle ulteriori richieste formulate nel ricorso, la resistente ha fornito, sia pure nel corso del procedimento e con più comunicazioni, un riscontro sufficiente, con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Poste Italiane S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia