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Provvedimento del 20 luglio 2017 [7005749]

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[doc. web n. 7005749]

Provvedimento del 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 332 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 aprile 2017 da XX nei confronti di Francesco Demartini con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere la cancellazione di dati giudiziari che lo riguardano in quanto trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato, contestando l´idoneità del riscontro già ottenuto anteriormente alla proposizione del ricorso, ha, in particolare, lamentato l´indebita conservazione da parte del resistente di dati giudiziari che lo riguardano acquisiti in occasione dello svolgimento dell´attività difensiva svolta, nell´ambito di alcune controversie civili e penali, in favore della parte avversa al medesimo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 15 giugno 2017 con la quale il resistente, nel richiamare quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha dichiarato che la documentazione indicata dal ricorrente non risulta più in suo possesso, essendo depositata presso l´autorità giudiziaria dalla quale è stata acquisita in pendenza dei sopra citati procedimenti;

VISTE le note del 20 giugno e del 3 luglio 2017 con le quali l´interessato ha ribadito le proprie richieste asserendo che il resistente non avrebbe mai espressamente comunicato, successivamente alla conclusione dei sopra citati procedimenti giudiziari, l´avvenuta distruzione dei dati che lo riguardano e che pertanto gli stessi "devono (…) ritenersi tuttora detenuti e conservati" dal medesimo;

VISTA la nota del 23 giugno 2017 con la quale il resistente ha confermato quanto già comunicato, rilevando di non poter pertanto procedere alla cancellazione richiesta non avendo il materiale possesso dei dati giudiziari del ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente dichiarato nel corso del procedimento (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere i dati indicati nell´atto introduttivo;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento tenuto conto della specificità della vicenda, nonché della richiesta di esonero dal versamento dei diritti di segreteria avanzata dall´interessato ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia