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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione autonoma Valle d'Aosta - 5 ottobre 2017 [7309671]

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[doc. web n. 7309671]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Regione autonoma Valle d´Aosta - 5 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 398 del 5 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio, con atto n. 18916/88651 del 24 giugno 2016 (notificato in pari data), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla Regione autonoma Valle d´Aosta (di seguito Regione Valle d´Aosta), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che dall´esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- è pervenuta all´Autorità una segnalazione da parte di un dipendente della Regione Valle d´Aosta, il quale ha lamentato la pubblicazione, da parte dell´Ente, della deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 7 giugno 2013 sul sito web istituzionale della Regione (sezione "deliberazioni"). Tale deliberazione aveva per oggetto "Mobilità per esigenze organizzative di un dipendente nell´ambito dell´organico della giunta regionale" e riportava valutazioni sulla professionalità e sul contegno del segnalante, identificato con nome e cognome, e informazioni in ordine al trasferimento del medesimo avvenuto "per accertata incompatibilità ambientale";

- all´esito dell´istruttoria dell´Ufficio, il Garante ha adottato il provvedimento n. 182 del 26 marzo 2015 (in www.gpdp.it, doc. web n. 3882453) con il quale ha accertato che la Regione Valle d´Aosta, con la pubblicazione della predetta deliberazione, ha determinato un´illecita diffusione dei dati personali del segnalante. Il Garante ha altresì vietato alla Regione Valle d´Aosta "di diffondere ulteriormente in Internet, mediante il proprio sito web istituzionale, i dati personali […] riferiti al segnalante contenuti nella delibera della Giunta regionale n. 1016 del 7 giugno 2013" e ha prescritto al medesimo Ente, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice di "conformare la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali tenendo presenti le indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri soggetti obbligati (cfr., parte II) rispettando, in particolare, il principio in base al quale la diffusione di dati personali è lecita quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice)";

- con nota dell´11 maggio 2015 la Regione Valle d´Aosta ha confermato di aver rimosso la deliberazione n. 1016/2013 che conteneva i dati personali del segnalante, ma, con riferimento alla prescrizione ulteriore ha ribadito che "a giudizio dello scrivente, la pubblicazione sul sito web della Regione è avvenuta in adempimento di obblighi di legge" e non ha assicurato di aver adeguato le modalità di pubblicazione di atti e documenti alle disposizioni del Codice;

- successivamente, l´Unità lavoro pubblico e privato dell´Ufficio del Garante ha inviato alla Regione Valle d´Aosta una nota, n. 12179/88651 del 27 aprile 2016, con la quale ha rappresentato che "con riguardo al punto 2 del dispositivo del menzionato provvedimento, allo stato, la prescrizione ivi impartita non è stata completamente adempiuta; tanto emerge dalle dichiarazioni rese nella nota sopraindicata, nonché da verifiche effettuate dall´Ufficio in tempi diversi (da ultimo in data 13 aprile 2016) sul sito istituzionale della Regione, dalle quali risulta nella sezione del sito web istituzionale denominata "Deliberazioni" la permanenza di alcune delibere in contrasto con i punti 3.2. e 5 del menzionato provvedimento";

- a tale nota ha replicato la Regione Valle d´Aosta ribadendo quanto già evidenziato nella comunicazione relativa all´adempimento del provvedimento n. 182/2015 e cioè che "la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale sul sito istituzionale è prevista dal regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2, norma che, pur non essendo stata menzionata precedentemente alle predette comunicazioni, risulta essere preesistente alla contestata pubblicazione e, in ogni caso, di obbligatoria applicazione. La sussistenza di un idoneo presupposto normativo rende, pertanto, lecita la pubblicazione delle deliberazioni regionali sul sito istituzionale, anche per il periodo eccedente i 15 giorni previsti dalla normativa relativa alla pubblicazione degli atti di albo notiziario, non stabilendo il regolamento regionale un termine massimo di pubblicazione";

RILEVATO che l´Ufficio del Garante ha provveduto a contestare alla Regione Valle d´Aosta, con il richiamato atto n. 18916/88651 del 24 giugno 2016, la violazione della disposizione di cui all´art. 154, comma 1, lett. c), sanzionata dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per non aver dato adempimento alle prescrizioni impartite dal Garante con il provvedimento n. 182 del 26 marzo 2015;
VISTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 22 luglio 2016 con i quali la parte ha ribadito le ragioni in base alle quali la pubblicazione delle delibere regionali per periodi superiori a 15 giorni sarebbe lecita ma nulla ha dichiarato in ordine alle condotte che hanno indotto la Regione Valle d´Aosta a non dare adempimento alle prescrizioni impartite dal Garante, evidenziando soltanto "l´assoluta genericità della contestazione, secondo la quale "alcune delibere" in contrasto con i punti 3.2 e 5 del provvedimento di codesta Autorità n. 182 del 26 marzo 2015 risulterebbero ancora disponibili sul sito web di questa Regione. […] La mancanza di indicazioni precise ed essenziali per identificare i provvedimenti che sarebbero stati asseritamente pubblicati in violazione delle citate disposizioni non consente alla Regione di tutelare adeguatamente le proprie ragioni, con ciò determinandosi un grave pregiudizio del diritto di difesa";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte:

- si deve, in primo luogo, chiarire che nell´odierno procedimento sanzionatorio non è in discussione il contenuto del provvedimento del Garante n. 182 del 26 marzo 2015;

- tale provvedimento, infatti, risulta non essere stato impugnato dalle parti, nelle forme indicate dall´art. 152 del Codice e dall´art. 10 del d. lg. n. 150/2011. Peraltro, il destinatario di un provvedimento del Garante contenente specifiche prescrizioni o divieti è tenuto ad osservarlo e a dare adempimento a quanto in esso disposto, anche in caso di impugnazione. Solo nel caso in cui l´Autorità giudiziaria ravvisi, con decisione motivata a norma dell´art. 5 del d. lg. n. 150/2011, gravi e circostanziate ragioni per sospendere l´efficacia esecutiva del provvedimento, la parte non deve dare applicazione alle relative disposizioni;

- nel caso in argomento, come detto, non risulta che la Regione Valle d´Aosta abbia impugnato nei termini di legge il provvedimento n. 182/2015 e quindi, a maggior ragione, avrebbe dovuto dare completo adempimento alle prescrizioni contenute nel medesimo;

- quanto alle doglianze in ordine alla genericità della contestazione, deve evidenziarsi che, precedentemente all´atto di contestazione, l´Ufficio del Garante ha segnalato alla Regione Valle d´Aosta "la permanenza di alcune delibere in contrasto con i punti 3.2 e 5 del menzionato provvedimento" ma la Regione ha confermato le argomentazioni già rappresentate in sede di istruttoria ribadendo che la pubblicazione delle deliberazioni doveva ritenersi legittima;

- il Garante, in sostanza, ha evidenziato alla Regione che il procedimento in base al quale l´Ente avrebbe dovuto eliminare dalla sezione "deliberazioni" del sito della Regione Valle d´Aosta le delibere in contrasto con il provvedimento n. 182/2015 non risultava ancora completato poiché permanevano in quella sezione numerosi atti contenenti dati personali degli interessati oltre il termine di quindici giorni previsto dalle norme nonché delibere non sottoposte ad anonimizzazione, ma la Regione, lungi dal richiedere più specifiche indicazioni al fine di completare l´adempimento, ha confermato la legittimità delle proprie condotte. Peraltro, deve rappresentarsi che ancora oggi risultano presenti nella sezione "deliberazioni" del sito della Regione, atti (ad esempio, delibere di assegnazione temporanea o di revoca del comando di dipendenti), anche risalenti all´anno 2015, nei quali sono riportati in chiaro i dati personali degli interessati;

- l´unilaterale disapplicazione di quanto stabilito nel provvedimento del Garante, non può che esporre la parte alla sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, cosicché deve confermarsi la responsabilità della Regione Valle d´Aosta in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che la Regione Valle d´Aosta, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per non aver dato adempimento alle prescrizioni impartite dal Garante con il provvedimento n. 182 del 26 marzo 2015;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice, che punisce l´inosservanza dei provvedimenti del Garante con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione risulta connotata da elementi specifici poiché l´inosservanza del provvedimento è stata realizzata non per mera negligenza ma sulla base di una scelta consapevole;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, il mancato adempimento non può influire sulla quantificazione della sanzione, poiché rappresenta l´oggetto della condotta sanzionata, ma deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che la Regione Valle d´Aosta non abbia adempiuto alle prescrizioni nemmeno a seguito delle sollecitazioni dell´Ufficio del Garante;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la Regione non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 100.000,00 (centomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

alla Regione autonoma Valle d´Aosta (di seguito Regione Valle d´Aosta), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074, di pagare la somma di euro 100.000,00 (centomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Ente di pagare la somma di euro 100.000,00 (centomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia