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Provvedimento del 12 ottobre 2017 [7429491]

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[doc. web n. 7429491]

Provvedimento del 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 414 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 luglio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Gian Paolo Dami, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente - che riveste la funzione di trustee della GF Trust a far data dal 2009 - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante di vietare l´ulteriore trattamento delle informazioni a lui riferite contenute in alcuni "report" informativi redatti dalla resistente;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato che:

- le contestate informazioni sono relative ad alcune revocatorie aventi ad oggetto beni di proprietà della GF Trust riportate da Cerved sia nei "report" a lui direttamente riconducibili, sia in quelli riferiti alla Iniziativa Mida s.r.l., di cui egli è socio e legale rappresentante;

- a seguito di precedente ricorso al Garante proposto nei confronti di Cerved ed avente il medesimo oggetto, quest´ultima, aderendo spontaneamente alle richieste, aveva dichiarato nel corso del procedimento di aver provveduto a cancellare i dati in questione sia nei "report" a lui direttamente riconducibili, sia in quelli riferiti alla Iniziativa Mida s.r.l.;

- ciò nonostante, dopo la decisione sul ricorso emessa dal Collegio in data 21 settembre 2016, Cerved ha di fatto ripreso a trattare i dati che lo riguardano associandoli alle predette revocatorie, fornendo in tal modo un´indicazione fuorviante della propria affidabilità e della società dal medesimo rappresentata, stante la distinzione, propria dell´istituto giuridico del trust, fra il patrimonio del ricorrente e quello della GF Trust ;

PRESO ATTO che il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota dell´8 agosto 2017 e la successiva memoria del 21 settembre 2017 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha:

- sottolineato la diversità delle informazioni contestate nell´odierno ricorso rispetto a quelle oggetto del precedente procedimento (trattandosi nel caso di specie di dati riferiti ad eventi di conservatoria che all´epoca non erano ancora stati acquisiti ed elaborati da Cerved);

- ribadito nuovamente la "liceità, pertinenza ed esattezza" dei dati riportati nei rapporti informativi oggetto di contestazione ma, "alla luce anche di quanto a suo tempo rappresentato ed in linea con l´approccio seguito in precedenza, ha comunque ritenuto di poter venire spontaneamente incontro alle (…) richieste" del ricorrente rimuovendo anche "le informazioni in esame nell´ambito dei rapporti informativi oggetto di contestazione";

VISTA la successiva nota del 4 settembre 2017 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte, insistendo, comunque, per la liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), del quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Cerved in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi, in particolare in ragione della tempestività del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia