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Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7441363]

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[doc. web n. 7441363]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 429 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 20 giugno 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Iovine, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale la ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione dei propri dati personali contenuti nella banca dati Cerved;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di essere amministratore della YY srl, società nei cui confronti Cerved - interpellata da un istituto di credito in occasione di una richiesta di finanziamento- emetteva un dossier "con dati non reali e infondati", in quanto le venivano intestati alcuni immobili, di proprietà invece di terze persone;

- di avere comunicato tale errore alla resistente, che provvedeva a rettificare alcuni dati, ma non alla loro cancellazione, causando con ciò un grave pregiudizio stanti le difficoltà che la presenza di tali informazioni le comporta per l´accesso al credito bancario;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 3 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 luglio 2017 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha rappresentato:

la liceità, pertinenza ed esattezza dei dati personali oggetto di contestazione rispetto a quanto contenuto nei pubblici registri dai quali gli stessi dati sono stati acquisiti "e la conformità del loro trattamento nell´ambito di un rapporto informativo relativo ad un altro soggetto (una persona giuridica, nei cui confronti non risulta applicabile la normativa privacy)";

che le informazioni contenute nel citato rapporto informativo riguardano la ricorrente, secondo i criteri indicati dall´art. 7 del codice deontologico per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, in ragione delle cariche di amministratore e socio unico, dalla stessa ricoperte nella società;

di avere provveduto, già prima della proposizione del ricorso, a modificare la descrizione dell´evento pregiudizievole presente nel rapporto informativo, che riproduceva tutti gli elementi descrittivi come riportati nel Registro Immobiliare della Conservatoria (l´atto giudiziario adottato in favore dell´erario dello Stato riguardanti ventitré unità immobiliare riferite anche ad altri soggetti), rimuovendo le informazioni di dettaglio riconducibili a soggetti diversi e mantenendo solo quelle direttamente riferibili alla ricorrente;

VISTE le note del 13 luglio e 2 agosto 2017 con le quali la ricorrente, nel contestare quanto rappresentato dalla resistente ha insistito nelle richieste avanzate e ha rilevato la presenza di una inesattezza in uno degli indirizzi indicati nel report informativo;

VISTA la nota del 28 luglio 2017 con la quale la resistente, nel ribadire quanto già rappresentato nella precedente comunicazione in ordine alla impossibilità di accogliere la richiesta di cancellazione, ha altresì comunicato di avere provveduto ad effettuare la rettifica dell´indirizzo indicato dalla ricorrente, così da rendere le informazioni alla stessa riferite "del tutto corrispondenti a quanto presente nell´ispezione ipotecaria";

RILEVATO che la liceità del trattamento posto in essere dalla resistente deve essere valutato alla luce delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (Deliberazione del 17 settembre 2015, n. 479 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2015, n. 238);

PRESO ATTO che la resistente ha modificato la descrizione dell´evento pregiudizievole, mantenendo solo le informazioni di dettaglio riconducibili alla ricorrente e, nel corso dell´istruttoria, ha rettificato l´inesattezza di un indirizzo riferito a uno degli immobili riportati nel report informativo;

CONSIDERATO che :

i dati trattati dal fornitore ai fini dell´erogazione del servizio di informazione commerciale possono essere raccolti, tra l´altro, anche presso fonti pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, gli atti immobiliari, pregiudizievoli ed ipocatastali, conservati nei registri gestiti dall´Agenzia delle Entrate, tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari (v. art. 3, lett. a), punto 2, del codice deontologico);

i predetti dati possono riguardare oltre l´interessato, quale soggetto direttamente censito, anche le persone fisiche o altri soggetti che risultino legati al primo sul piano giuridico e/o economico, legame che, ai sensi dell´art. 2, punto 4, lett. a), del citato codice deontologico, deve ritenersi sussistente pure nel caso di esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall´interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di un´impresa o società;

ai sensi dell´art. 2, punto 4, lett. a), del citato codice deontologico,  è consentito associare al soggetto censito, diverso da persona fisica (es. società, anche le informazioni tratte da fonti pubbliche riferite ad eventi negativi relative a persone fisiche che, nell´ambito del soggetto sancito, rivestano o abbiano rivestito la carica di amministratore e socio unico di società a responsabilità limitata (art. 7, punto 2, lett. d), cit.);

il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi provenienti da fonti pubbliche è soggetto, fatti salvi eventuali termini più restrittivi previsti da specifiche norme di legge, ad un limite temporale di conservazione da parte del fornitore del servizio che, nel caso di atti pregiudizievoli ed ipocatastali, è pari a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l´eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di due anni l´annotazione dell´avvenuta cancellazione (art. 7, punto 4, lett. b), cit.);

RILEVATO che, nel caso in esame, la ricorrente, allo stato, riveste la carica di amministratore e socio unico della YY srl e che pertanto devono considerarsi sussistenti i presupposti di liceità del trattamento richiesti dal codice deontologico;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della infondatezza del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara:

a) il ricorso infondato;

b) compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1°settembre 2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia