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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7441776]

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[doc. web n. 7441776]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 448 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Buso, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza Scpa con il quale il ricorrente, in qualità di legittimario pretermesso dall´eredità del padre deceduto il 4 agosto 2016, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nella necessità di ricostruire la consistenza dell´asse ereditario ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati relativi ai conti correnti o altri rapporti (sia in essere che estinti al momento del decesso) intrattenuti dal de cuius con la Banca Popolare di Vicenza Scpa, anche in cointestazione, con specifico riferimento alle informazioni contenute nei contratti e negli estratti conto;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha dichiarato che la sua richiesta di accesso deve intendersi riferita anche ai dati relativi ad altri "eredi e cointestatari e,  comunque, in generale, a terzi percettori di beni, laddove tali dati (…) risultino strumentalmente idonei alla difesa in giudizio dei suoi diritti"; :

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 3  luglio 2017 con la quale Intesa San Paolo S.p.A., la quale a far data dal 26 giugno 2017 è subentrata, per effetto di acquisizione di ramo di azienda, nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo alla Banca Popolare di Vicenza Scpa,  ha:

- fornito l´elenco dei rapporti censiti in relazione al nominativo del de cuius, indicando, rispetto ai medesimi, la data di attivazione ed estinzione, nonché la qualifica di intestatario, delegato o cointestatario rivestita dal defunto, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi;

- fornito copia degli estratti conto corrente ed estratti conto titoli dal 1° gennaio 2007 fino al 31 marzo 2017;

VISTA la nota di replica del 5 luglio 2017 con la quale il ricorrente ha eccepito l´inidoneità del riscontro ottenuto dalla controparte ribadendo la richiesta di conoscere anche i dati riferiti ai cointestatari "e, comunque, in generale, a terzi, laddove tali dati compaiano in relazione ad atti di disposizione di somme di denaro, in entrata o in uscita";

CONSIDERATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9, comma 3, del Codice attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento ma non consente di accedere ai dati personali riferiti ai terzi;

RILEVATO pertanto che la richiesta di conoscere i dati relativi ai cointestatari o, in più in generale, ai terzi i cui dati siano associati ad operazioni registrate sui rapporti censiti dalla banca in relazione al nominativo del de cuius non può essere valutata nell´ambito del presente procedimento non rientrando nel novero dei diritti esercitabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e che, pertanto, il ricorso deve, per tali ragioni, essere dichiarato sul punto inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine ai restanti dati oggetto di ricorso avendo il titolare del trattamento fornito sul punto un sufficiente riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Intesa SanPaolo S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, per la parziale inammissibilità del ricorso ed in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo ai dati riferiti a terzi;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati comunicati nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a Intesa Sanpaolo S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia