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Provvedimento del 30 novembre 2017 [7658511]

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[doc. web n. 7658511]

Provvedimento del 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 514 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti  e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 agosto 2017 da XX nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il quale il ricorrente, dipendente di quest´ultimo, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere conferma dell´esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardino eventualmente originati da comunicazioni inviate dal direttore di una delle articolazioni dell´ente resistente ad altri soggetti operanti a vario titolo all´interno di quest´ultimo, nonché la comunicazione degli eventuali dati trattati;

il blocco e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, rappresentato di aver ricevuto una missiva anonima contenente "copia di corrispondenza redatta dal dott. (…) dalle quali risulta quanto sopra esposto, nonché un chiaro trattamento di dati personali da parte del Cnr concernenti [la propria] vita privata, attività lavorativa e sindacale", tenuto conto del fatto che dette comunicazioni sono state trasmesse utilizzando account di posta elettronica istituzionali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 21 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 25 settembre 2017, nonché c) la nota del 9 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 18 settembre 2017 con la quale l´ente resistente ha ribadito il diniego alle istanze avanzate dall´interessato, rilevando che:

nel caso di specie vi sarebbe carenza di interesse a ricorrere tenuto conto del fatto che il medesimo, avendo ricevuto copia della corrispondenza tramite plico anonimo, avrebbe già avuto conoscenza dei dati richiesti;

in ordine alla vicenda oggetto di detta corrispondenza sarebbe stato avviato apposito procedimento disciplinare diretto all´accertamento della condotta tenuta dall´autore dell´originaria comunicazione, precisando altresì che i relativi atti, per effetto del regime di esclusione dal diritto di accesso di cui all´art. 24 della legge del 7 agosto 1990 n. 241, dovrebbero ritenersi coperti da segretezza e dunque sottratti dalla sfera di conoscibilità del ricorrente;

VISTE le note del 20 settembre e del 4 ottobre 2017 con le quali quest´ultimo, nel ribadire le proprie richieste, ha precisato che le stesse riguardano "oltre (…) dati già in [suo] possesso, contenuti in documenti allegati al ricorso, ogni altra eventuale (sconosciuta) informazione personale oggetto di trattamento di cui (…) chiede all´amministrazione conferma dell´esistenza e la sua comunicazione";

RILEVATO, preliminarmente, che le richieste avanzate dall´interessato mediante l´odierno ricorso, ferma restando l´inviolabilità della corrispondenza personale e tenuto conto che, presumibilmente, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non ha accesso alle email dei propri dipendenti, sono da ritenersi correttamente proposte ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali in quanto aventi ad oggetto la comunicazione dei dati che lo riguardano eventualmente detenuti dall´ente resistente;

PRESO ATTO, tuttavia, che l´istanza relativa alla cancellazione ed al blocco dei dati trattati in violazione di legge non è stata avanzata in sede di interpello preventivo, ma appare per la prima volta nell´atto introduttivo del procedimento e ritenuto che pertanto la stessa debba essere dichiarata inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO, con riguardo alle restanti richieste, che il diniego opposto dall´ente resistente non risulta sorretto da motivazioni sufficienti ad escludere, nel caso in esame, l´esercitabilità dei diritti dell´interessato, tenuto conto del fatto che le esigenze di riservatezza rappresentate nel corso del procedimento, oltre ad essere state formulate in termini generici, risultano connesse ad un procedimento disciplinare riguardante altro soggetto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell´art. 150, comma 1, del Codice, di confermare all´interessato, nei limiti di cui in motivazione, entro venti giorni dalla ricezione del presente procedimento, l´esistenza di eventuali trattamenti aventi ad oggetto dati personali che lo riguardano originati dalla vicenda indicata in premessa, nonché di comunicare, entro il medesimo termine, gli eventuali dati trattati;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso  e, per l´effetto, ordina al Consiglio Nazionale delle Ricerche di confermare all´interessato, entro venti giorni dalla ricezione del presente procedimento, nei limiti di cui in motivazione, l´esistenza di eventuali trattamenti aventi ad oggetto dati personali che lo riguardano originati dalla vicenda indicata in premessa, nonché di comunicare, entro il medesimo termine, gli eventuali dati trattati;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle restanti richieste;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia