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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Tricase - 21 dicembre 2017 [7713948]

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[doc. web n. 7713948]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Tricase - 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 553 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta all´Autorità in data 31 ottobre 2014, con cui veniva lamentata la pubblicazione all´albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune di Tricase della Determinazione n. 1058 del 16/10/2014 e dell´allegato avente ad oggetto "Elenco esonero refezione scolastica", che riportava dati e informazioni personali (tra cui nome e data di nascita dei bambini, nominativo e indirizzo di residenza dei genitori, scuola frequentata e percentuale di esonero dal pagamento della quota contributiva della mensa scolastica), l´Ufficio avviava un´istruttoria nei confronti del Comune di Tricase, all´esito della quale accertava, con nota n. 22584, che la pubblicazione sul sito internet del Comune della suddetta Determinazione e del relativo allegato aveva provocato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il verbale prot. n. 29511/96141 del 26 ottobre 2015 con cui è stata contestata al Comune di Tricase, con sede in Tricase (LE), Piazza Pisanelli, C.F. 81000410753, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, del medesimo Codice, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente la preveda, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 20 novembre 2015, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui il Comune ha dichiarato che la pubblicazione della Determinazione è stata effettuata ai sensi dell´art. 12 della legge n. 241/1990 per assolvere agli obblighi derivanti dall´art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 che prevede specifiche responsabilità in caso di omissione o incompletezza delle pubblicazioni. In ogni caso, "la scelta del Responsabile del servizio di separare dalla Determinazione, l´allegato elenco dei beneficiari del contributo economico e di esonero dal pagamento della retta della refezione scolastica, palesa chiaramente l´intenzione del funzionario di pubblicare esclusivamente la Determinazione e di utilizzare il citato allegato solo per effettuare operazioni interne e di ufficio nel pieno rispetto della normativa sulla privacy". La parte ha, poi, fatto presente che "appena verificata l´erronea pubblicazione dell´atto, si è immediatamente attivata per la sua rimozione, chiedendo alla ditta Clio-Com gestore del sito web istituzionale del Comune di provvedere immediatamente alla rimozione (…), impedendo, in tal modo, conseguenze particolarmente gravose per gli interessati;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Infatti, la disposizione di cui all´art. 26 del d.lgs. 33/2013, richiamata dalla parte quale presupposto normativo dell´avvenuta pubblicazione della Determinazione, esclude "la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (…)". Pertanto, si ribadisce quanto rappresentato dall´Ufficio all´esito dell´istruttoria preliminare, ovvero che la pubblicazione degli atti è avvenuta in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice e si osserva, altresì, che, in evidente contrasto con la disciplina di cui all´art. 26 del d.lgs. 33/2013, gli atti pubblicati contenevano in chiaro i nominativi dei destinatari dei benefici economici e altre informazioni personali, da cui era possibile desumere notizie circa situazioni di disagio economico-sociale. Infine, deve rigettarsi la tesi della parte secondo cui la suddetta pubblicazione sia avvenuta per errore, in quanto, ai fini dell´esclusione della responsabilità, è necessario che l´errore sia stato inevitabile e incolpevole, tale cioè da essere evitato dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320), elementi che nel casi che qui ci occupa non risulta siano stati dimostrati dalla parte che si è limitata a riportare, alla base della propria condotta illecita, delle generiche circostanze;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Tricase ha effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice, tra cui l´art. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato in euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Tricase, con sede in Tricase (LE), Piazza Pisanelli, C.F. 81000410753, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia