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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7743521]

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[doc. web n. 7743521]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 545 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1°agosto 2017 da XX nei confronti dell´avv. Rosario Marino, con il quale il ricorrente, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati siano stati comunicati o che ne siano venuti a conoscenza;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che nell´atto introduttivo l´interessato ha rappresentato che all´udienza del 3 luglio 2017 svoltasi presso il Tribunale penale di Foggia -alla quale egli era stato citato a comparire in qualità di consulente tecnico della Procura presso lo stesso Tribunale – il resistente, quale difensore di uno degli imputati, avrebbe depositato un documento (prodotto in copia in allegato al ricorso) attinente la sua funzione di amministratore giudiziario in un diverso procedimento penale, e ciò al solo scopo di screditarlo, essendo tale documentazione, a proprio parere, "assolutamente inconferente con il procedimento in  discussione";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 10 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 14 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 10 settembre 2017 con la quale il resistente ha sostenuto:

- di non detenere o conservare altra documentazione contenente dati personali del ricorrente, precisando che gli unici dati trattati sono quelli contenuti nel documento in questione, attualmente acquisito al fascicolo del dibattimento "poiché ritenuto ammissibile e rilevante";

-  che "il documento prodotto (detenuto esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla sua produzione) non è stato diffuso, né conservato, od utilizzato per finalità diverse da quelle difensive, estrinsecatesi nell´esclusiva messa a disposizione, dello stesso, al Collegio Giudicante, (…) non essendo, peraltro necessario, il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma F) del D.lgs. 196/2003";

- che, essendosi la propria condotta estrinsecatasi in una produzione documentale effettuata nel corso del dibattimento dinanzi all´Autorità Giudiziaria, "deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti da far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito" (come si evince dagli artt. 8, comma 2, lett. e) e g), 24 e 47 del Codice)";

- di non comprendere i motivi per i quali il ricorrente ritenga di essere stato screditato professionalmente, avendo egli prodotto il documento in questione nel corso dell´escussione di quest´ultimo, nell´ambito delle facoltà previste dall´art. 194 c.p.p. che consente, allo scopo "di meglio tutelare il diritto di difesa dell´imputato assistito" di introdurre nel corso dell´esame del soggetto chiamato a riferire, anche circostanze estranee al procedimento stesso, ma idonee a vagliarne la caratura professionale e il grado di attendibilità;

- in ogni caso, come previsto dall´art. 160, comma 6, del Codice, essendo il documento ormai acquisito al fascicolo dibattimento, "non è competenza del Garante procedere all´eventuale adozione di provvedimenti che siano finalizzati a stabilire la liceità o meno, del trattamento stesso";

VISTA la memoria del 15 settembre 2017 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro della controparte, ha sottolineato che:

- le richieste formulate nell´interpello preventivo avevano ad oggetto tutti gli eventuali dati che lo riguardano trattati dal resistente, avendo egli il sospetto che quest´ultimo detenesse informazioni riservate sul suo conto;

- il resistente avrebbe omesso di comunicargli la fonte dalla quale avrebbe acquisito il documento in questione, tenuto conto che lo stesso risulta inserito in un fascicolo penale ancora secretato essendo le indagini giudiziarie ancora in corso;

VISTA la memoria del 23 novembre con la quale il resistente ha ribadito quanto già espresso nel precedente scritto difensivo;

RILEVATO che il trattamento svolto dal resistente con specifico riferimento alla produzione in giudizio del documento in questione è da intendersi direttamente correlato alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, rispetto alla quale trovano applicazione le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari "per ragioni di giustizia", ai sensi dell´art. 47, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che rispetto ai citati trattamenti non trovino applicazione alcune disposizioni del Codice, tra le quali, quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell´interessato (art. 9), al riscontro  da fornire al medesimo (art. 10) nonché quelle relative alla presentazione dei ricorsi al Garante (artt. 145-151) e ritenuto pertanto, con riferimento a tale particolare trattamento, di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto dell´art. 148, comma 1, lett. b), e 47, comma 1, del Codice;

RITENUTO, in ordine alle richieste attinenti gli ulteriori dati personali eventualmente trattati dal resistente, che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo quest´ultimo fornito un sufficiente riscontro in  merito, sia pure nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della parziale inammissibilità del ricorso e della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto dell´art. 148, comma 1, lett. b), e 47, comma 1, del Codice con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato con la produzione documentale in questione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle ulteriori richieste formulate dal ricorrente;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia