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Diffusione di dati personali su un sito di e-commerce - 18 gennaio 2018 [7936395]

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VEDI ANCHE Ordinanza ingiunzione del 16 maggio 2019

 

[doc. web n. 7936395]

Diffusione di dati personali su un sito di e-commerce - 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 11 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO l´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 17 gennaio 2017 dal sig. XX concernente la diffusione, rilevata in data 13 gennaio 2018, sul sito web gestito da Sogima s.r.l., con sede in Aprilia (LT), all´indirizzo https://www.paccofacile.it/contrassegni, di un elenco contenente sei destinatari di spedizioni contrassegno, identificati con nome e cognome, con l´indicazione degli importi relativi alla prestazione resa unitamente alle modalità di pagamento prescelta nonché, selezionando l´account cliente assegnato a ciascuno, ulteriori informazioni personali, tra le quali l´indirizzo email e le coordinate della banca d´appoggio;

RILEVATO, ad una verifica effettuata dall´Ufficio, che tali informazioni risultano liberamente accessibili anche in data odierna;

CONSIDERATO che per diffusione dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

RITENUTO che la pubblicazione sul menzionato sito web dei menzionati dati personali può costituire, ove avvenuta in assenza del consenso degli interessati, violazione del diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata degli individui cui si riferiscono i dati diffusi e che tale diffusione espone gli interessati alle conseguenze di condotte fraudolente poste in essere da chi possa  acquisirne la disponibilità (ad esempio, per porre in essere comportamenti riconducibili al furto di identità);

RITENUTO pertanto che la questione oggetto di segnalazione al Garante riveste particolare urgenza che non consente, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l´applicazione dell´art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´ufficio del Garante, il quale prevede che «[n]ei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell´organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di «vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco», nonché «di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali»;

RITENUTO necessario nei confronti di Sogima s.r.l., con sede in Aprilia (LT), in ragione delle menzionate conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare dalla  persistente diffusione in Internet della documentazione sopra richiamata per i diritti degli interessati, disporre il blocco della stessa, precludendone l´indiscriminata diffusione in Internet senza ritardo, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla ricezione del presente provvedimento, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice;

RITENUTO di valutare, con separato procedimento, la complessiva liceità del trattamento effettuato, unitamente alle eventuali conseguenze sanzionatorie dell´avvenuta diffusione di dati personali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e d), 143 e 144 del Codice, dispone nei confronti di Sogima s.r.l., con sede in Aprilia (LT), il blocco della diffusione in Internet della documentazione indicata in narrativa e presente all´indirizzo https://www.paccofacile.it/contrassegni, senza ritardo, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla ricezione del presente provvedimento, dandone contestuale comunicazione al Garante.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro