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Provvedimento del 18 gennaio 2018 [7968610]

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[doc. web n. 7968610]

Provvedimento del 18 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 14 del 18 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista l´istanza avanzata dal Ministero dell´Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- avente ad oggetto la richiesta di individuare modalità semplificate per rendere l´informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, relativamente alla circostanza che nel Fascicolo sanitario elettronico (di seguito FSE) -a partire dal 1° settembre 2017- sono rese disponibili determinate informazioni personali detenute dal Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS) (dati relativi all´esenzione da reddito e alle prescrizioni e prestazioni di assistenza farmaceutica e specialistica presenti sulla ricetta elettronica dematerializzata) (note del 7 luglio 2017, prot. n. 146617 e del 18 dicembre 2017, prot. n. 216590);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 di seguito Codice;

Vista la legge dell´11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l´anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (art. 1, comma 382);

Visto il parere di questa Autorità del 26 luglio 2017, rilasciato su uno schema di decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della salute, concernente le modalità tecniche e i servizi telematici resi disponibili all´infrastruttura nazionale per l´interoperabilità dei FSE (doc web n.6930323);

Visto, in particolare, che nel suddetto provvedimento, il Garante aveva fatto riserva di fornire un´autonoma valutazione in merito alla richiesta di autorizzazione, presentata dal Ministero, al rilascio di una informativa semplificata, ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice, tenuto conto della circostanza che gli interessati non sono a conoscenza del fatto che -a partire dal 1° settembre 2017- mediante il FSE sono accessibili anche determinate informazioni personali detenute dal Sistema TS;

Visto il Decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze del 4 agosto 2017, recante "Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall´infrastruttura nazionale per l´interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all´art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" (artt. 14-17);

Viste le motivazioni addotte dal predetto Dicastero nella Relazione illustrativa allegata alla richiesta di rendere l´informativa agli interessati secondo modalità alternative a quelle ordinarie e, in particolare, che l´accessibilità, mediante il FSE, di determinati dati personali presenti nel Sistema TS è espressamente prevista per legge (art. 1, comma 382 della legge n. 232 dell´11 dicembre 2016) e che, secondo quanto indicato, sarebbe impossibile raggiungere tutti gli interessati, con particolare riferimento a coloro che hanno acconsentito alla consultazione/alimentazione del FSE antecedentemente all´entrata in vigore delle disposizioni di cui all´art. 1, comma 382 della legge n. 232 dell´11 dicembre 2016;

Visto quanto dichiarato nella predetta Relazione illustrativa, secondo cui "il Ministero dell´economia e delle finanze, il Ministero della salute, Agid si impegnano a dare ampia diffusione del contenuto dell´informativa semplificata approvata dal Garante della privacy, provvedendo alla relativa pubblicazione: sul portale del FSE https://www.fascicolosanitario.gov.it/, sul portale del Sistema Tessera Sanitaria www.sistemats.it e sui propri siti istituzionali";

Visto l´elevato numero dei soggetti potenzialmente interessati e considerata la rilevanza che i trattamenti dei dati in argomento assumono sotto il profilo della protezione dei dati personali, l´Ufficio del Garante, mediante interlocuzioni con il Ministero dell´Economia e delle Finanze, ha fornito indicazioni volte a individuare un testo di informativa pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Visto che le indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante sono state pressoché integralmente recepite dal predetto Dicastero;

Ritenuto che fornire all´interessato l´informativa in forma individualizzata in relazione alla consultabilità, tramite il FSE, di determinati dati personali presenti sul Sistema TS all´atto della registrazione dei dati comporta un impiego di mezzi sproporzionati rispetto al diritto tutelato;

Ritenuto che il testo dell´informativa proposto dal predetto Dicastero sia idoneo a informare gli interessati sul trattamento sopra evidenziato;

Ritenuto, altresì, che le modalità alternative, indicate dal Ministero dell´Economia e delle Finanze, di diffusione del predetto testo di informativa siano adeguate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice, accoglie la richiesta proveniente dal Ministero dell´Economia e delle Finanze di informare gli interessati circa la consultabilità tramite il FSE dei dati personali presenti sul Sistema Tessera sanitaria, indicati nel Decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze del 4 agosto 2017, mediante il testo di informativa in atti, da pubblicare sul portale del FSE https://www.fascicolosanitario.gov.it/, sul portale del Sistema Tessera Sanitaria www.sistemats.it e sui siti istituzionali del Ministero dell´Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e dell´Agenzia per l´Italia digitale.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia