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Provvedimento del 29 dicembre 2017 [7981814]

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[doc. web n. 7981814]

Provvedimento del 29 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 572 del 29 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 settembre 2017 da XX nei confronti di Allianz S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

- i dati di localizzazione della propria autovettura e ogni altra dato o informazione raccolti attraverso il dispositivo Allianz Box il giorno 22 giugno 2017 tra le ore 10.00 e le ore 12.30;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, a sostegno della propria richiesta, ha rappresentato:

- che la resistente, sua Compagnia assicuratrice, lo ha indicato come responsabile di un sinistro che ha coinvolto la propria autovettura;

- di avere pertanto richiesto alla resistente, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro stesso e la relativa responsabilità, i dati personali raccolti attraverso il dispositivo sopra citato, la cui installazione, prevista dal contratto di assicurazione, consente il tracciamento di alcuni di essi "tra i quali la localizzazione dell´autovettura e i comportamenti di guida del relativo conducente";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 20 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 19 ottobre e 22 novembre 2017 con le quali la resistente ha comunicato di avere inviato all´interessato in data 27 settembre 2017 tutta la documentazione richiesta;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver trasmesso tutta la documentazione dallo stesso richiesta ;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Allianz S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7981814
Data
29/12/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso