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Parere sull’integrazione dell’ Allegato n. 1, denominato “Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed assistenziale - Gestione Conto Assicurato/Pensionato”, al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l’Inps - 22 febbraio 2018 [8081404]

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[doc. web n. 8081404]

Parere sull´integrazione dell´ Allegato n. 1, denominato "Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed assistenziale - Gestione Conto Assicurato/Pensionato", al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Inps - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 116 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la richiesta di parere, presentata dall´Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito Inps) del 16 febbraio 2018, prot. n. 716, sulla proposta di modifica del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Istituto, adottato in data 13 dicembre 2006, volta ad integrare l´Allegato n. 1, denominato "Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed assistenziale- Gestione Conto Assicurato/Pensionato";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO:

L´Inps ha chiesto il parere del Garante in ordine alla modifica del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo Istituto, adottato il 13 dicembre 2006, previo parere favorevole del Garante in data 8 giugno 2006 (doc. web n. 1314416), volta ad integrare l´Allegato n. 1, denominato "Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed assistenziale- Gestione Conto Assicurato/Pensionato".

L´esigenza di aggiornare tale allegato, integrando le sezioni relative alle operazioni eseguibili e alla descrizione del trattamento, trae origine dalla necessità di attuare, da parte dell´Inps, l´art. 7, comma 2, lett. h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede, in particolare, la possibilità per gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria "di stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali - la mancata fornitura dei quali costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile - al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito".

L´Istituto ha previsto, quindi, di stipulare una convenzione con il Ministero della salute al fine acquisire, attraverso il Flusso Informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (Flusso SDO), dati personali sull´esistenza di periodi di ricovero continuativo di durata superiore a 29 giorni nell´anno solare di riferimento, e quindi idonei a rivelare lo stato di salute, riferibili ai titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile al fine di verificare la misura di tali prestazioni che deve essere ridotta in caso di ricoveri con rette a carico di enti pubblici. Tali verifiche avverranno nei confronti di coloro che non presentano all´Istituto la prevista dichiarazione di responsabilità, nonché nei confronti di un campione di soggetti che presentano la dichiarazione o certificazione, ai fini del controllo di veridicità delle stesse, per l´eventuale attivazione dei recuperi di cui all´art. 1, comma 252 e 253 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Come precisato nella successiva nota dell´Istituto del 16 febbraio 2018, prot. n. 6804, la convenzione da stipularsi con il Ministero della salute disciplinerà le modalità tecniche dello scambio dei dati e tutti gli aspetti del trattamento che, nel rispetto dell´articolo 22, comma 3, del Codice, sarà limitato ai dati personali indispensabili a svolgere l´attività istituzionale da parte dell´INPS, nel rispetto delle misure necessarie individuate nell´Allegato 2 al Provvedimento del Garante 2 luglio 2015 n. 393, in modalità FTP sicuro con cifratura dei file e firma digitale degli stessi.

La versione dell´Allegato n. 1 e le modalità tecniche dello scambio di dati ivi previsto tengono conto delle indicazioni fornite dall´Ufficio ai rappresentati dell´Inps, con particolare riferimento all´esatta individuazione delle finalità perseguite, al rispetto del principio di indispensabilità dei dati trattati e le misure di sicurezza.

Su tali basi, l´integrazione dell´Allegato n. 1 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Inps in esame non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sull´integrazione dell´ Allegato n. 1, denominato "Prestazioni pensionistiche di natura previdenziale ed assistenziale - Gestione Conto Assicurato/Pensionato", al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso l´Inps.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia