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Provvedimento del 15 febbraio 2018 [8237500]

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[doc. web n. 8237500]

Provvedimento del 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 94 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 novembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daria Polidoro e William Di Cicco, nei confronti di Agos Ducato S.p.A. con il quale il ricorrente, eccependo la parzialità del riscontro ottenuto, ha ribadito parte delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla resistente, con particolare riferimento a quelli relativi alle coordinate bancarie utilizzate per l´addebito delle rate di finanziamento;

di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, in particolare quelle con cui la resistente è venuta a conoscenza dei dati relativi all´auto aziendale assegnata al ricorrente e quelle utilizzate per l´invio postale dei bollettini di pagamento delle rate di finanziamento, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti ai quali i suoi dati siano stati comunicati;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha rappresentato:

di aver stipulato un contratto di finanziamento con la resistente a seguito dell´acquisto di un telefono cellulare con il pagamento dell´importo suddiviso in 18 rate mensili da corrispondere sino all´8 ottobre 2017;

che il versamento di dette rate avveniva tramite addebito diretto sul proprio conto corrente e che, a causa di un disguido imputabile all´istituto di credito, si è verificata, nel maggio 2017, un´involontaria interruzione dell´addebito automatico, per effetto della quale il pagamento della corrispondente rata mensile non è andata a buon fine;

di aver provveduto, in data 17 maggio 2017, successivamente alla ricezione di una telefonata preregistrata con la quale veniva sollecitato il pagamento della rata rimasta insoluta, a corrispondere quanto dovuto a mezzo bollettino, attivandosi per l´immediato ripristino dell´addebito diretto su conto corrente;

di aver constatato nella stessa data, uscendo di casa per recarsi al lavoro, che "sul vetro sotto il tergicristallo dell´auto aziendale a lui assegnata e parcheggiata vicino alla sua abitazione", oltre che su altre vetture vicine alla propria, erano stati esposti  bollettini intestati alla resistente recanti l´importo della rate da pagare, oltreché i suoi dati personali;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 12 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 9 gennaio 2018, nonché c) la nota del 12 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 29 dicembre 2017 con la quale Agos Ducato S.p.A. ha comunicato:

le coordinate del conto corrente bancario sul quale venivano addebitate le rate del finanziamento del quale era debitore il ricorrente, precisando che "il finanziamento ora risulta completamente estinto senza la registrazione di alcun ritardo";

di aver provveduto, a seguito del verificarsi di problemi legati all´addebito delle rate presso l´istituto bancario, ad inviare in busta chiusa all´indirizzo del ricorrente un plico contenente i bollettini postali per effettuare il pagamento;

di non essere mai venuta in possesso dei dati relativi alla targa dell´auto aziendale assegnata all´interessato, né tantomeno di aver materialmente provveduto ad apporre i bollettini postali sul tergicristallo di alcune auto;

che la scelta di inviare i bollettini tramite posta ordinaria non può di per sé determinare alcun addebito di responsabilità in capo alla società resistente in ordine all´avvenuta indebita diffusione dei dati personali dell´interessato, ritenendo "più probabile che il deprecabile gesto (..) sia stato operato da soggetti terzi che abbiano illegittimamente trafugato la corrispondenza al medesimo intestata e ne abbiano diffuso il contenuto";

VISTA la nota del 5 gennaio 2018 con la quale il ricorrente ha rilevato l´incompletezza del riscontro ottenuto, sostenendo in particolare che:

i dati comunicati nel corso del procedimento sarebbero diversi da quelli in possesso della società al momento della proposizione dell´interpello preventivo, tenuto conto del fatto che, nel corso di svolgimento del rapporto di finanziamento, vi è stata una modifica delle coordinate bancarie da lui comunicate ai fini dell´addebito delle rate;

sarebbe stata omessa l´indicazione delle finalità del trattamento (non potendosi ritenere sufficiente il richiamo ad una precedente informativa dedotta dalla resistente) e delle modalità di trattamento adottate dalla resistente in occasione dell´invio dei bollettini postali, con particolare riguardo alla data di invio ed al corriere utilizzato ai fini del recapito, nonché degli estremi identificativi dei responsabili del trattamento e dei soggetti terzi ai quali i dati siano stati comunicati;

Agos Ducato S.p.A. avrebbe omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie ad evitare la perdita e l´illegittima diffusione dei dati personali del ricorrente, ragione per la quale dovrebbe ritenersi responsabile di quanto occorso al medesimo;

VISTA la nota del 18 gennaio 2018 con la quale la resistente, nel ribadire quanto già comunicato, ha rilevato in particolare che la scelta di inviare al ricorrente i bollettini mediante il servizio postale costituisce una normale prassi in tutte le aziende dalla quale non può discendere in capo ad essa alcuna specifica responsabilità;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di conoscere i propri dati bancari, le finalità e le modalità del trattamento utilizzate in occasione dell´invio dei bollettini di pagamento, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento e dei soggetti terzi cui i dati siano stati eventualmente comunicati;

RILEVATO, preliminarmente, che le doglianze avanzate dal ricorrente con riguardo all´avvenuta indebita diffusione dei suoi dati personali attraverso la collocazione dei bollettini postali sul vetro della sua auto, nonché di quella di altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, non può costituire oggetto di esame nell´ambito del presente procedimento non rientrando nell´ambito dei diritti azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

CONSIDERATO che Agos Ducato S.p.A. ha comunicato, nel corso del procedimento, alcune delle informazioni richieste ed in particolare i dati bancari riferiti al conto corrente di ultimo addebito delle rate di finanziamento, le finalità e le modalità utilizzate, in generale, nel trattamento dei dati personali del ricorrente - esplicitate attraverso la produzione di apposita informativa riguardante il complessivo trattamento di dati effettuato dalla società-, nonché le modalità impiegate per l´invio dei bollettini postali;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali profili avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro sia pure solo nel corso del procedimento ed avendo altresì affermato, con dichiarazione di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di inviare i bollettini in plico chiuso tramite posta ordinaria e di non essere mai venuta in possesso dei dati relativi alla targa dell´auto aziendale assegnata all´interessato, né tantomeno di aver materialmente provveduto ad apporre i bollettini postali in questione sul tergicristallo di alcuna auto;

RILEVATO, invece, con riguardo alle ulteriori informazioni richieste, che il riscontro fornito dal titolare del trattamento risulta carente in quanto:

non è stato specificato, con riguardo all´istanza riguardante la comunicazione delle coordinate bancarie dell´interessato, se la società sia ancora in possesso di quelle riferite al conto corrente di addebito utilizzato anteriormente al verificarsi dei disguidi descritti nell´atto di ricorso;

le indicazioni contenute nel riscontro fornito a seguito di interpello preventivo con riferimento agli estremi identificativi dei responsabili del trattamento non possono ritenersi sufficienti essendosi limitata la resistente ad individuare le categorie di responsabili senza indicarne il nominativo e non fornendo alcuna informazione in ordine ai soggetti terzi ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tali profili, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordinare ad Agos Ducato S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le eventuali coordinate bancarie ulteriori rispetto a quelle già trasmesse che siano in suo possesso, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti terzi ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Agos Ducato S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e per l´effetto, ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, alla società resistente di comunicare, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, le eventuali coordinate bancarie ulteriori rispetto a quelle già trasmesse che siano in suo possesso, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti terzi ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

b) dichiara non luogo a provvedere con riguardo ai dati comunicati nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere ad Agos Ducato S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia