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Provvedimento del 15 febbraio 2018 [8255869]

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[doc. web n. 8255869]

Provvedimento del 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 92 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 novembre 2017 da XX nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e di Google Italy S.r.l., con il quale la ricorrente, "giornalista di professione", ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione di cinque URL, specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento dal punto 1 al punto 5, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome  e collegati ad articoli a lei riferiti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 12 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; b) la nota datata 8 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; c) il verbale di audizione delle parti svoltasi in data 9 gennaio 2018 presso la sede dell´Autorità;

VISTE le note del 22 dicembre 2017 e del 5 gennaio 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha comunicato:

- in via preliminare, l´inammissibilità delle richieste relative agli URL indicati nel predetto elenco ai punti n. 3 e 4, in quanto non avrebbero formato oggetto di interpello preventivo, ma sarebbero stati indicati per la prima volta nell´atto introduttivo del ricorso;

- che in relazione all´URL indicato al punto 5 dell´elenco, lo stesso -come già comunicato all´interessata il 28 luglio 2017- "non viene visualizzato nei risultati del motore di ricerca per le ricerche effettuate digitando il nome della ricorrente";

- riguardo ai restanti URL indicati ai punti 1 e 2 dell´atto introduttivo:

• di non poter aderire alle richieste della ricorrente in ragione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni di cronaca riconducibili al [suo] ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica";

• che, nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l´applicazione del diritto all´oblio sia in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione degli articoli (avvenuta nel 2009), sia per via della rilevanza delle informazioni ivi contenute in relazione al ruolo dell´interessata nella vita pubblica, dal momento che tali URL "riportano notizie vere sulla candidatura di una giornalista nelle liste di un importante partito politico e delle conseguenze che ciò avrebbe avuto sulla sua carriera professionale";

• che la ricorrente, essendo, come da lei stessa dichiarato, una "giornalista di professione" svolge un ruolo pubblico, così come indicato anche dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, che riconosce i professionisti iscritti agli albi tra coloro che "possono essere solitamente considerati come coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 9 gennaio 2018 con il quale la resistente ha ribadito le proprie posizioni e la ricorrente ha precisato:

- "di non ricoprire un ruolo pubblico in quanto non è giornalista professionista ma pubblicista";

- la non sussistenza dell´attualità della notizia, considerato che gli articoli, pubblicati nel 2009, riportano fatti avvenuti nel 1983;

RILEVATO, in via preliminare, che gli URL indicati  al terzo e quarto punto dell´elenco non risultano effettivamente essere stati fatti oggetto di interpello preventivo e che pertanto la richiesta della loro deindicizzazione deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO altresì che, con riferimento alla richiesta di deindicizzazione dell´URL indicato al punto 5, la ricorrente, alla data di presentazione del ricorso aveva già ricevuto riscontro in merito da parte della resistente e che pertanto tale richiesta, non sostenuta da una specifica doglianza idonea a contestare la veridicità di quanto comunicato dal titolare, deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO con riferimento ai due restanti URL indicati nel ricorso ai punti 1 e 2 che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che dell´elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea C-131/12, del 13 maggio 2014 (Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione di detti URL appare meritevole di considerazione dovendosi ritenere sussistenti i presupposti indicati nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea, tenuto conto che:

- gli articoli cui rinviano i due URL, di identico contenuto, pubblicati on-line nel 2009 sul blog "L´Apologeta" e sul forum "Termometro Politico", riportano vicende riferibili alla ricorrente risalenti addirittura al 1983, nonché commenti e supposizioni alla stessa riferiti, che appaiono lesivi dei diritti della stessa, non risultando, peraltro, confermati da alcun ulteriore elemento di carattere oggettivo;

- la permanenza in rete di tali articoli, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nome e cognome della ricorrente, possono ritenersi idonei a causare alla stessa un pregiudizio che non risulta bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in collegamento con essa, considerato il lasso di tempo trascorso dagli eventi (secondo quanto previsto al punto 8 delle citate Linee Guida del WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, trattamento pregiudizievole per l´interessato);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover parzialmente accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL indicati al primo e secondo punto dell´elenco contenuto nell´atto di ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati ai punti 1 e 2 dell´elenco riportato nell´atto di ricorso;

b. dichiara il ricorso inammissibile con riferimento agli URL indicati nell´elenco in atti ai punti 3, 4 e 5.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia