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Provvedimento del 22 febbraio 2018 [8458201]

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[doc. web n. 8458201]

Provvedimento del 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 112 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 21 novembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Barili e Severino Fallucchi, nei confronti di Aziende Alberghiere Bettoja S.p.A. con il quale il ricorrente, ex dipendente della resistente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di accedere al proprio fascicolo personale, con specifico riferimento ai dati che lo riguardano contenuti negli atti relativi ai procedimenti disciplinari avviati e conclusi nei suoi confronti negli anni 2016 e 2017 ed in particolare "alla documentazione relativa agli addebiti disciplinari del 08.07.2016, del 13.08.2016 e del 28.02.2017";

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante all´esercizio dei propri diritti dal diniego opposto dalla resistente, tenuto conto dell´imminente scadenza dei termini per l´impugnazione del licenziamento intimatogli attraverso la notifica di una lettera nella quale viene fatto esplicito richiamo alla documentazione inerente le precedenti contestazioni disciplinari oggetto dell´odierna istanza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 18 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 15 gennaio 2018 con la quale la resistente ha trasmesso copia dei documenti contenenti i dati richiesti;

VISTA la memoria del 23 gennaio 2018 con la quale il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro, rilevando la mancata comunicazione dei dati riferiti alla lettera di contestazione disciplinare del 28 febbraio 2017;

VISTA la comunicazione del 14 febbraio 2018 con la quale la resistente ha trasmesso copia della contestazione disciplinare del 28 febbraio 2017, rilevando tuttavia che quest´ultima, essendo allegata alla memoria di costituzione depositata nell´ambito del giudizio di impugnazione del licenziamento attivato dall´interessato, sia stata già posta nella disponibilità di quest´ultimo "almeno dal 9 febbraio u.s.";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia