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Provvedimento del 22 febbraio 2018 [8458700]

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[doc. web n. 8458700]

Provvedimento del 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 113 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 20 novembre 2017, presentato da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Alberto Carluccio, nei confronti di Atac S.p.A. con il quale il ricorrente, già dipendente della resistente, ribadendo le istanze in precedenza avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

di accedere ai propri dati personali con specifico riferimento a quelli contenuti nel fascicolo personale;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessato ha rappresentato:

che il rapporto lavorativo con la resistente si è interrotto in data 18 aprile 2017 a seguito della presa d´atto da parte di quest´ultima della nullità del contratto di lavoro ai sensi dell´art. 1418 c.c., in quanto il Tribunale Penale di Roma avrebbe accertato, nell´ambito di un procedimento avviato contro terzi, che la propria assunzione sarebbe avvenuta in violazione delle specifiche norme vigenti in materia;

di avere pertanto la necessità di disporre delle informazioni richieste per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria avendo impugnato stragiudizialmente il recesso datoriale -ritenuto illegittimo- contro il quale si riserva di proporre ricorso giurisdizionale;

di aver contestualmente formulato istanza di accesso ex art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013 e 22 ss. della legge n. 241/1990 a determinati atti e documenti alla quale la resistente avrebbe fornito negativo riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 29 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 19 dicembre 2017, nonché c) la nota del 19 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota dell´11 dicembre 2017 con la quale la resistente ha comunicato di aver aderito alle richieste del ricorrente rappresentando che, in data 5 dicembre 2017, quest´ultimo, accompagnato dal proprio legale, ha avuto accesso ai dati richiesti mediante "visione ed estrazione copia di tutti i documenti presenti all´interno del fascicolo personale" ottenendo altresì copia di ulteriore documentazione ivi non contenuta in sede di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. (come risulta dal verbale allegato);

VISTA la memoria del 18 dicembre 2017 con la quale il ricorrente ha:

- rilevato la tardività dell´accesso al fascicolo personale, avvenuto a distanza di quattro mesi dall´istanza, motivo questo già sufficiente a giustificare la liquidazione in proprio favore delle spese legali;

- sottolineato l´incompletezza del fascicolo personale visionato, tenuto conto che nello stesso non sarebbero conservati diversi documenti – ritenuti di rilievo – riferiti alla propria assunzione in azienda, ai titoli di studio posseduti, nonché ai corsi di formazione frequentati;

- chiesto alla resistente di completare l´accesso mettendogli a disposizione i dati personali relativi agli orari di ingresso e di uscita dalla sede di lavoro nella sua ultima giornata di lavoro, vale a dire il 19 aprile 2017, nelle buste paga attualmente non detenute, nonché in ulteriori documenti specificamente indicati;

VISTA la nota del 22 dicembre 2017 con la quale la resistente ha precisato:

- di aver pienamente assolto, entro i termini indicati, alla richiesta di accesso al fascicolo personale formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice ed oggetto di ricorso;

- che le ulteriori informazioni richieste dal ricorrente "non sono custodite ed inserite nel fascicolo personale";

- di essere in procinto di dare riscontro alle ulteriori istanze di accesso documentale formulate dal ricorrente ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. in ordine alla cui valutazione il Garante non ha competenza;

VISTE le note del 22 e 31 gennaio 2018 con le quali la resistente nel confermare di aver fornito al ricorrente copia delle buste paga indicate da quest´ultimo con nota dell´8 gennaio 2018 ha ribadito "che tutte le richieste aventi ad oggetto i dati e le informazioni contenuti nel fascicolo personale (…) sono state soddisfatte tramite l´estrazione integrale di copia dello stesso";

VISTA la nota del 31 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, nel ribadire le considerazioni già formulate nei precedenti scritti difensivi, ha dato atto della consegna delle buste paga richieste insistendo per ottenere i dati relativi agli orari di ingresso e di uscita dalla sede di lavoro il giorno 19 aprile 2017, "dati che devono essere estratti da database informatici" della resistente;

RILEVATO che occorre preliminarmente ribadire la distinzione, delineata in più occasioni dall´Autorità, tra la richiesta di visione e/o estrazione di copia di documenti contenenti dati personali (azionabili ad esempio ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.) e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice;

RILEVATO ALTRESÌ che, secondo quanto previsto dall´art. 146 del Codice, il ricorso può essere considerato validamente proposto solo con riguardo alle richieste legittimamente avanzate "sul medesimo oggetto" con l´interpello preventivo e richiamate nell´atto introduttivo del procedimento, ossia, nel caso di specie, quelle volte ad accedere ai dati personali specificamente contenuti nel fascicolo personale;

PRESO ATTO che la resistente ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver messo a disposizione del ricorrente tutti i dati contenuti nel fascicolo personale di cui quest´ultimo ha estratto copia integrale e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in merito;

RILEVATO invece di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in ordine alle ulteriori richieste rivolte con riferimento alle disposizioni sull´accesso ai documenti amministrativi e a quelle avanzate per la prima volta nel corso del presente procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Atac S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali contenuti nel fascicolo personale dell´interessato;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle ulteriori richieste alle rivolte con riferimento alle disposizioni sull´accesso ai documenti amministrativi e a quelle avanzate per la prima volta nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia