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Provvedimento del 1° marzo 2018 [8475276]

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[doc. web n. 8475276]

Provvedimento del 1° marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 1° marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data in data 8 gennaio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Frida Del Din, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy S.r.l., nonché di Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup S.p.A. (di seguito, RCS Mediagroup), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

-  la rimozione di un articolo pubblicato il 9 ottobre 2013 sul Corriere di Bergamo, nel quale è riportato il suo nome;

- il blocco o il divieto del trattamento ritenuto illecito o non corretto;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di essere stato riconosciuto completamente estraneo alle vicende rappresentate nell´articolo, rispetto alle quali non è mai stato sottoposto ad alcuna indagine da parte dell´autorità giudiziaria;

- che la perdurante reperibilità in rete di tale articolo lede gravemente la sua immagine e reca pregiudizio alla sua reputazione, riportando fatti accaduti oltre quattro anni fa, rispetto ai quali non sussiste più alcun interesse stante la sua totale estraneità ad essi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 31 gennaio 2018 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´ulteriore istanza di rimozione" in ordine all´URL oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 2 febbraio 2018 con la quale RCS Mediagroup ha rappresentato di avere rinnovato la richiesta di deindicizzazione dell´articolo ai motori di ricerca, ai quali la stessa era già stata avanzata a seguito dell´istanza di interpello presentata dal ricorrente, ma che, "a causa di un errore nella copiatura dell´URL", era tornato visibile;

VISTA la nota del 6 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha confermato l´avvenuta rimozione dell´URL indicato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le resistenti fornito, seppur nel corso del procedimento, riscontri sufficienti alle richieste del ricorrente, rispetto alle quali quest´ultimo si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Google e di RCS Mediagroup S.p.A., da ripartirsi in parti uguali fra le resistenti, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Google e di RCS Mediagroup S.p.A. da ripartirsi in parti uguali fra le resistenti, che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia