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Provvedimento dell'8 marzo 2018 [8789794]

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[doc. web n. 8789794]

Provvedimento dell´8 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 151 dell´8 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 gennaio 2018 da XX nei confronti di Generali Italia S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate in data 22 novembre e 19 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere, con riferimento ad un sinistro nel quale era stato coinvolto:

- l´indicazione dei soggetti terzi ai quali sono stati comunicati i suoi dati personali specificando "per ogni comunicazione le motivazioni per le quali è avvenuta la comunicazione stessa nonché la qualità (titolo) del soggetto destinatario";

- i dati effettivamente comunicati, la data di tale comunicazione, nonché le finalità della stessa anche con riferimento al limite temporale dell´incarico;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere avanzato tali richieste al fine di tutelare i propri diritti essendo venuto a conoscenza di "una irrituale richiesta telefonica", ricevuta dall´Università presso la quale svolge la propria attività come ricercatore, nel corso della quale un soggetto, presentatosi genericamente come funzionario dell´Inps, aveva chiesto informazioni sul suo conto;

- di ritenere priva di fondamento l´eccezione sollevata dalla resistente nel riscontro dalla stessa fornito il 29 dicembre 2017 alla sua istanza di interpello, in merito all´impossibilità di comunicargli gli estremi identificativi di uno dei soggetti terzi, in ragione del pregiudizio effettivo e concreto che tale comunicazione avrebbe causato all´attività di accertamento che tale soggetto stava svolgendo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 15 febbraio 2018 con la quale la resistente ha rappresentato:

- di avere informato l´interessato, in data 29 dicembre 2017, che, ai fini della gestione del sinistro, i suoi dati erano stati comunicati a tre soggetti, in particolare, a due medici, fornendone i nominativi ed a un altro soggetto, rispetto al quale, tuttavia, non erano state fornite ulteriori informazioni ai sensi dell´art. 8, co. 2, lett. e) del Codice, in quanto stava svolgendo un´attività di accertamento sul ricorrente al fine di "verificare l´effettivo fondamento delle richieste di indennizzo";

- che con successiva nota del 29 gennaio 2018, essendo terminata la suddetta attività di accertamento, erano stati comunicati al ricorrente anche gli estremi del terzo fiduciario, fornendogli i riferimenti dell´agenzia investigativa incaricata, nonché copia degli atti contenenti gli esiti dell´accertamento effettuato;

VISTA la nota del 20 febbraio 2018 con la quale il ricorrente ha dichiarato che la resistente "ha di fatto aderito spontaneamente" alle sue richieste;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, rispetto alle quali quest´ultimo si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Generali Italia S.p.A.. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8789794
Data
08/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso