g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Technical Hunter s.r.l. - 22 febbraio 2018 [8995046]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8995046]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Technical Hunter s.r.l. - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 107 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con verbale n. 95/2016 del 31 agosto 2016 (notificato il 19 settembre 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla società Technical Hunter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Natale Battaglia n. 8, C.F. 03287420610, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 163 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- a seguito di un accertamento ispettivo svolto dalla Guardia di finanza il 13-14 luglio 2016 presso la sede della società, è stato rilevato che Technical Hunter, società di ricerca e selezione del personale per conto terzi, effettua trattamenti di dati personali tramite il sito web www.technicalhunters.com, il portale di offerte e annunci di lavoro “Monster” e il social network “Linkedin”;

- la società tratta i dati di soggetti interessati ad offerte di lavoro come da dichiarazione resa in sede di accertamento ispettivo: “I dati personali trattati sono quelli di cui al “form” di raccolta dati che è inserito "in calce" agli annunci che pubblichiamo sul nostro sito www.technicalhunters.com nonché quelli contenuti nei curricula che ci vengono inviati dai candidati sempre attraverso il citato sito. La società, inoltre, può venire anche in contatto di alcuni dati sensibili del candidato, inseriti volontariamente dallo stesso nel proprio curriculum vitae quali, ad esempio, l'origine razziale, lo stato di disabilità o l'appartenenza a categorie protette”;

- nell’informativa presente nel sito aziendale la società ha rappresentato che “Per alcune particolari tipologie di selezioni i Candidati possono trovarsi nella necessità di comunicare ad Technical Hunter alcuni determinati Dati Sensibili, questo può precisamente avvenire: (a) nel caso di selezioni di personale che riguardano Candidati appartenenti alle c.d. categorie protette; (b) nel caso in cui il Candidato debba dichiarare una particolare idoneità fisica (e.g, assenza di particolari malattie) per poter partecipare utilmente alla selezione; (c) nel caso di selezioni in cui il Candidato debba dichiarare un particolare orientamento filosofico e/o politico (e.g. ricerca di personale per le c.d. organizzazioni di tendenza quali partiti, organizzazioni religiose o sindacati)”;

- come dichiarato dalla società, i curricula dei soggetti che intendono aderire ad offerte di lavoro vengono riprodotti tramite scanner e inseriti nel database aziendale;

- la società, con riferimento ai predetti trattamenti, non ha presentato la notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice;

RILEVATO che con il citato atto del 31 agosto 2016 è stata contestata alla società, ai sensi dell'art. 163 del Codice, la violazione dell'art. 37, per aver omesso di presentare la notificazione al Garante nelle forme previste dall'art. 38 del Codice, per i trattamenti di dati sensibili registrati in banche di dati ai fini di selezione del personale per conto terzi; 

LETTO il rapporto relativo all'atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall’Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO che la società non ha presentato memorie difensive né ha richiesto di essere ascoltata dall’Autorità così come previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO di dover confermare la responsabilità di Technical Hunter in ordine alla violazione contestata in base a quanto emerso dalle dichiarazioni rese in sede di accertamento e alla circostanza che la società ha previsto la registrazione di dati sensibili nel proprio database aziendale, da trattare per finalità di selezione del personale per conto terzi, senza aver presentato la prevista notificazione al Garante;

RILEVATO, quindi, che Technical Hunter, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice la violazione di cui agli artt. 37, comma 1, lett. e), e 38 del Codice, per aver effettuato trattamenti di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, senza avere presentato preventivamente la notificazione al Garante;

VISTO l’art. 163 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38, con la sanzione del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve essere considerato in termini sfavorevoli il fatto che la società non abbia provveduto alla notificazione dei trattamenti in argomento;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che Technical Hunter non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stato preso in considerazione il bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2016; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla società Technical Hunter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Natale Battaglia n. 8, C.F. 03287420610, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia