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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Antea Service soc. coop. - 12 ottobre 2017 [9003018]

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[doc. web n. 9003018]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Antea Service soc. coop. - 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 411 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss. del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), e pervenuto in Autorità in data 7 aprile 2014, relativo al trattamento di dati biometrici effettuato per monitorare la presenza sul luogo di lavoro da parte di Antea Service soc. coop. in liquidazione (di seguito “Antea Service”), già con sede in Milano, via Carlo Perini n. 21, e ora con sede in Milano, via di Porta Ticinese n. 101, C.F. 07622000961;

VISTO il provvedimento n. 365 del 10 luglio 2014 (in www.gpdp.it, doc. web n. 3372293) con cui l’Autorità ha definito il ricorso, ordinando ad Antea Service la sospensione delle operazioni di trattamento dei dati biometrici dei ricorrenti e prescrivendole, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento, con l’indicazione del termine entro cui fornire riscontro e delle conseguenze previste dall’art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

PRESO ATTO del mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata, che è stata regolarmente notificata mediante pec in data 4 agosto 2014; 

VISTO il verbale n. 28955/92709 del 13 ottobre 2014, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata ad Antea Service, in qualità di titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 164, in relazione all’art. 157 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta essere stato effettuato tale pagamento; 

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

VISTO l’art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell’art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per le violazioni di cui all’art. 164 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

ad Antea Service soc. coop. in liquidazione, già con sede in Milano, via Carlo Perini n. 21, e ora con sede in Milano, via di Porta Ticinese n. 101, C.F. 07622000961, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all’art. 164 indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia