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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9003862]

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[doc. web n. 9003862]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 308 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 febbraio 2018 da XX nei confronti del Liceo Scientifico Statale “XX” con il quale il ricorrente, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, alunna del predetto istituto, nel ribadire le istanze già avanzate in data 11 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) alle quali non è stato fornito alcun riscontro, ha chiesto:

- di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, con specifico riferimento ad immagini e/o video contenenti riferimenti diretti alla propria figlia minore ed acquisite dal profilo Instagram “privato” della medesima;

- di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell’art. 29 del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare rappresentato che:

- in data 5 dicembre 2017 sul registro di classe veniva pubblicata una nota disciplinare a carico della propria figlia per aver quest’ultima, in pari data, fotografato con il telefono cellulare e successivamente pubblicato su un social network un atto di vandalismo commesso da un compagno;

- successivamente, in merito a tali fatti, è stato avviato a carico della figlia un procedimento disciplinare conclusosi con l’assegnazione di un voto di condotta pari a 6 (sei) “per scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto, anche con episodi gravi”;

- tale sanzione sarebbe stata irrogata dall’istituto, nonostante la propria diffida a procedere e senza avergli prima messo a disposizione le informazioni, ed in particolare le immagini e/video richiesti ex art. 7;

- l’istituto, attraverso la raccolta, l’utilizzo e la “diffusione” di dati acquisiti dal profilo Instagram della propria figlia e posti a base del suddetto procedimento disciplinare, avrebbe a suo parere effettuato un trattamento illecito dei dati personali della medesima;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, a) la nota dell’8 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, b) il verbale dell’audizione svoltasi in data 21 marzo 2018 presso la sede dell’Autorità, nonché c) la nota del 5 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTE le note del 14 marzo e del 18 aprile 2018 con le quali il Dirigente scolastico dell’istituto resistente ha sostenuto che:

- in data 5 dicembre 2017 alcuni studenti, presentatisi “volontariamente” nell’ufficio di vicepresidenza al fine di denunciare un fatto grave di cui erano venuti a conoscenza, avrebbero mostrato ad alcuni insegnanti una foto visualizzata sul cellulare di uno di loro che, a loro dire, era stata “postata” da un alunno della scuola ed alla quale avevano avuto accesso “attraverso il canale “amici” sul social network;

- tale foto, nella quale “non erano visibili volti, né nomi”, ritraeva un’aula della scuola, e precisamente un banco su cui era stato versato del liquido correttore al quale veniva dato fuoco “accompagnata dalla scritta “ancora non si accende” o “ancora non prende fuoco” nel ricordo degli insegnanti presenti;

- non avendo gli studenti voluto fornire ulteriori informazioni in merito ai fatti, l’istituto ha successivamente effettuato le opportune indagini che hanno consentito di individuare l’aula nella quale era presente il banco annerito dall’atto vandalico e le classi coinvolte, tenuto conto che, essendo la scuola caratterizzata da una “didattica per ambienti di apprendimento”, una medesima aula viene utilizzata da più classi per una determinata disciplina;

- nel corso degli incontri effettuati quello stesso giorno con gli alunni delle classi interessate al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti, la figlia del ricorrente avrebbe subito dichiarato di aver scattato la foto e di averla pubblicata in rete precisando di non aver però commesso l’atto vandalico di cui un altro compagno si è successivamente assunto la responsabilità;

- l’identificazione degli autori dei fatti è stata pertanto resa possibile “solo a seguito di spontanea dichiarazione dei ragazzi stessi”; 

- le modalità con cui si sono svolti i fatti sarebbero state già rese note al ricorrente nel corso degli incontri avuti con quest’ultimo prima della proposizione del ricorso e la scelta dell’istituto di non rivelare in precedenza dettagli circa la fonte di acquisizione della foto è stata dettata dalla “finalità protettiva dei minori coinvolti” le cui generalità, essendo gli stessi minorenni, non possono comunque essere rivelate se non dietro richiesta dell’autorità giudiziaria;

- l’istituto “non ha mai materialmente detenuto, ma solo visionato la foto in questione” di cui non ha tratto copia, né fatto oggetto di stampa o di diffusione;

- la scuola “nella vicenda in questione, è stata soltanto uno dei soggetti coinvolti dal meccanismo di conoscibilità “dinamica”, a macchia d’olio, causato dall’evoluzione tecnologica e dall’uso dei social network (…) che rendono impossibile considerare “privata” la natura chiusa del profilo e la sua accessibilità ad un numero ristretto di persone, in ragione della possibilità per qualunque amico, ammesso al profilo stesso, di renderlo visibile ad altri utenti”;

- la titolarità del trattamento è in capo all’istituto “che esercita tale responsabilità per il tramite del suo legale rappresentante, vale a dire il Dirigente Scolastico”, mentre non sono stati nominati altri responsabili del trattamento tenuto conto che gli insegnanti che hanno visionato la foto ed assunto le dovute iniziative nella vicenda in questione avrebbero agito, non come responsabili del trattamento, bensì in qualità di incaricati “preposti all’accertamento dei responsabili dei fatti in questione”;

VISTE le note del 20 e 29 marzo e del 18 aprile 2018 con le quali il ricorrente, alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dall’istituto resistente per il tramite della relativa Dirigente scolastica, ha chiesto la definizione del procedimento e, ritenendo illegittima la sanzione disciplinare irrogata alla propria figlia e stante l’asserita falsità delle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria, ha dichiarato che agirà nelle sedi opportune per la tutela dei propri interessi e di quelli della propria famiglia “anche nei confronti dei singoli individui coinvolti”;

RILEVATO che il resistente, con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), ha confermato:

- di non aver effettuato alcun accesso abusivo al profilo Instagram della figlia del ricorrente tenuto conto che la foto in questione sarebbe stata visualizzata da parte di alcuni insegnanti solo perché spontaneamente mostrata sul telefono cellulare di uno degli studenti presentatisi per denunciare il menzionato atto vandalico;

- che tale immagine risultava comunque priva di alcun dato personale o qualsivoglia riferimento alla ragazza tanto che l’identificazione della stessa quale autrice della foto e della successiva pubblicazione sul social network era stata resa possibile solo a seguito della spontanea dichiarazione dell’alunna;

- di non detenere né di aver tratto alcuna copia di tale foto che non avrebbe fatto oggetto di comunicazione o diffusione;

CONSIDERATO che il resistente ha altresì fornito informazioni in ordine alle restanti richieste contenute nell’atto introduttivo, che sono da ritenersi esaustive;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente in merito alle richieste formulate nell’atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del Liceo Scientifico Statale “XX”, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al Liceo Scientifico Statale “XX”, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia