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Ordinanza ingiunzione - 12 aprile 2018 [9009316]

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[doc. web n. 9009316]]

Ordinanza ingiunzione - 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 218 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo Fiumicino, a fronte della concessione di specifico nulla osta della Procura della Repubblica di Roma datato 6 febbraio 2017, ha accertato che la ditta individuale Telefonia Trigoria di Tonino Cecilia, con sede legale in Roma, via Trigoria n. 136, P.I. 10796080587, ha provveduto ad attivare due schede telefoniche nei confronti di altrettanti soggetti, i quali, escussi in atti, “dopo aver visionato la documentazione relativa all’attivazione delle numerazioni (…) disconoscevano la paternità delle firme ivi apposte tra cui quelle riportate in corrispondenza della sezione Consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto”, posta sui moduli di attivazione;

VISTO il verbale datato 6 marzo 2017, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a Tonino Cecilia, nato a Roma il 17/01/1969, C.F. CCLTNN69A17H501W, in qualità di titolare della Ditta Individuale Telefonia Trigoria di Cecilia Tonino, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”) per aver effettuato un trattamento di dati personali di 2 soggetti, intestando a loro insaputa schede telefoniche, in assenza del consenso previsto dall’art. 23 del medesimo Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati in data 4 aprile 2017 ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha rilevato l’infondatezza della contestazione elevata a suo carico, attinente l’omessa acquisizione del consenso. La parte ha, infatti, evidenziato come “al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia acquisisce dai clienti (…) l’autorizzazione al trattamento dei loro dati personali, necessari per l’apertura del contratto telefonico (…)” e, successivamente, “trasferisce i dati acquisiti alla società di intermediazione (…) che, addetta all’attivazione e alla portabilità delle utenze telefoniche, si impegna, mediante contratti, a farne un uso ossequioso al consenso prestato”. Pertanto, la responsabilità per l’illecita attivazione delle schede telefoniche deve essere imputata alla società di intermediazione, anche sul presupposto che i soggetti intestatari delle utenze, nel corso delle dichiarazioni testimoniali rese nell’ambito del procedimento penale, hanno riconosciuto di aver “attivato senza ombra di dubbio le loro utenze telefoniche presso il negozio del sig. Cecilia”;

LETTO il verbale di audizione del 24 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già rappresentato nelle memorie difensive, ha osservato che le firme apposte sui contratti sono autografe in quanto corredate del documento di identità dei soggetti interessati. La comunicazione dei dati personali relativi agli intestatari delle schede telefoniche avviene esclusivamente nei confronti della società di intermediazione, sulla base di specifici contratti e del consenso acquisito;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Non possono, infatti, condividersi le argomentazioni addotte in base alle quali unico responsabile delle illecite attivazioni sia stata la società di intermediazione, in quanto nell’atto di contestazione notificato alla parte viene espressamente chiarito che Telefonia Trigoria, svolgendo la funzione di point di un’altra società (anch’essa coinvolta in un analogo procedimento sanzionatorio), ha utilizzato il codice di attivazione attribuitole dall’operatore telefonico) per intestare due utenze telefoniche a due soggetti del tutto ignari. Questi ultimi, tra l’altro, contrariamente a quanto rappresentato dalla parte, sono stati escussi in atti nell’ambito del procedimento penale e hanno espressamente disconosciuto le firme apposte sui moduli di attivazione delle utenze telefoniche con particolare riferimento alla sezione dedicata al “Consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto”. In considerazione di quanto sopra, deve confermarsi che la condotta illecita, oggetto del presente procedimento sanzionatorio nonché alla base di condotte rilevanti anche sotto il profilo penale, attiene alla mancata acquisizione del consenso dei due interessati;

RILEVATO, pertanto, che Tonino Cecilia, in qualità di titolare della ditta individuale Telefonia Trigoria, nonché titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali di 2 soggetti, intestando a loro insaputa due schede telefoniche, in assenza del consenso previsto ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuna delle 2 violazioni contestate;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuno dei 2 rilievi, per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Tonino Cecilia, nato a Roma il 17/01/1969, C.F. CCLTNN69A17H501W, in qualità di titolare della Ditta Individuale Telefonia Trigoria di Cecilia Tonino, di pagare la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia