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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Giuseppe Saccuzzo - 29 settembre 2016 [9038203]

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[doc. web n. 9038203]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Giuseppe Saccuzzo - 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che sulla scorta degli elementi acquisiti, il Nucleo polizia tributaria della Guardia di finanza di Siracusa, in esecuzione di una delega di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e previa nulla osta concesso dalla citata Procura, ha accertato che il sig. Giuseppe Saccuzzo Cod. fisc.: SCCGPP79B05I754R, nato a Siracusa il 5 febbraio 1979, già dipendente al reparto telefonia di Mediamarket s.p.a. P.Iva: 02630120166, con sede in Curno (Bg), via Enrico Fermi n. 4, società dealer della società Vodafone Omnitel S.V., dopo essersi procurato illecitamente le copie di varie tipologie di documenti di clienti nonchè le copie di alcuni contratti di attivazione contenenti dati personali di altri clienti della Mediamarket s.p.a., ha provveduto, in varie date: 1) ad attivare, dal 9 marzo 2010 al 19 febbraio 2012, schede telefoniche nei confronti di quattro soggetti puntualmente individuati, del tutto ignari di tali attribuzioni; 2) a conservare, presso la sua abitazione, copie di contratti di attivazione e copie di documenti di tre soggetti puntualmente individuati e ignari di tale trattamento; 3) a conservare su un supporto elettronico e utilizzare i dati personali di un soggetto puntualmente individuato del tutto ignaro del trattamento dei propri dati da parte del trasgressore, per finalità illecite. Tutti i descritti trattamenti di dati sono state effettuati senza che fosse resa l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice e senza che fosse acquisito il consenso di cui all’art. 23 del Codice; 

VISTO il verbale n. 02 del 1° luglio 2013, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate al sig. Giuseppe Saccuzzo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati/trasgressore e alla Mediamarket s.p.a. quale obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981, otto violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, per aver effettuato, per ciascun interessato, un trattamento di dati personali secondo le modalità sopra descritte ai punti 1), 2), e 3), omettendo di rendere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del medesimo Codice e senza acquisire il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del Codice;

RILEVATO dai due distinti rapporti predisposti dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Siracusa, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che il sig. Giuseppe Saccuzzo, nella sua qualità di trasgressore, non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltato);

VISTO il verbale di audizione redatto in data 13 gennaio 2013 con il quale, con specifico riferimento al verbale di contestazione in trattazione, Mediamarket s.p.a. nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981, evidenziando come dalle circostanze oggetto della contestazione “(…) nessun vantaggio derivava alla società né da un punto di vista economico né da un punto di vista commerciale”, ha evidenziato come “(…) le modalità operative già descritte per la realizzazione del trattamento fraudolento permettono di identificare il sig. Saccuzzo quale autonomo titolare. Conseguentemente non risultano applicabile(i) alla società le condizioni previste dall’art. 6 c. 3 della l. 689/1981. Infatti nel sistema di protezione di dati personali il dipendente che agisce nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze è identificabile nella figura di incaricato e non in quella di autonomo titolare”;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità di Mediamarket s.p.a nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981. Si evidenzia l’inconferenza delle argomentazioni relative sia al fatto che di nessun vantaggio economico o commerciale avrebbe beneficiato la società sia al fatto che il trasgressore, pur essendo designato incaricato del trattamento, avrebbe posto in essere le condotte contestate quale titolare del trattamento, atteso che tali elementi non hanno alcuna attinenza con la disciplina della responsabilità solidale di cui all’art. 6, comma 3 della legge n. 689/1981 la cui applicazione invece, come nel caso di specie, ricorre quando la violazione è commessa dal dipendente della persona giuridica nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze. E’ evidente, infatti, come il sig. Saccuzzo abbia potuto realizzare le condotte contestategli proprio in virtù del fatto di essere un dipendente di Mediamarket s.p.a. preposto allo svolgimento di funzioni e incombenze che gli consentivano di avere la disponibilità dei dati personali oggetto della contestazione in argomento;

RILEVATO, pertanto, che il sig. Giuseppe Saccuzzo già dipendente di Mediamarket s.p.a. ha effettuato un illegittimo trattamento di dati personali di otto interessati, omettendo, per ciascuno di loro, di rendere l’informativa, in violazione dell’art. 13 del Codice e di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare, la previsione di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice per gli otto illeciti contestati per ciascuna delle due violazioni contestate;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare delle sanzioni pecuniarie: con riferimento alla violazione di cui all’art. 161 devono essere quantificati nella misura di euro 6.000,00 (seimila) ridotta per effetto dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna delle otto sanzioni per un importo totale di euro 19.200,00 (diciannovemiladuecento); con riferimento alla violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) diminuita per effetto dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila), per ciascuna delle otto sanzioni per un importo totale di euro 32.00,00 (trentaduemila), per un importo complessivo pari a euro 51.200,00 (cinquantunomiladuecento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al sig. Giuseppe Saccuzzo Cod. fisc.: SCCGPP79B05I754R, nato a Siracusa il 5 febbraio 1979, già dipendente al reparto telefonia di Mediamarket s.p.a. quale trasgressore e a Mediamarket s.p.a. P.Iva: 02630120166, con sede in Curno (Bg), via Enrico Fermi n. 4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3 delle legge n. 689/1981, di pagare la somma complessiva di euro 51.200,00 (cinquantunomiladuecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall’art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 51.200,00 (cinquantunomiladuecento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia