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Parere su uno schema di decreto in tema di interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - 27 settembre 2018 [9054337]

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[doc. web n. 9054337]

Parere su uno schema di decreto in tema di interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - 27 settembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 456 del 27 settembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - di seguito Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2018;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero della salute il 4 agosto 2017, attuativo dell’art. 1, comma 382 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”;

VISTO il parere reso dal Garante sul predetto decreto il 26 luglio 2017;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 14 settembre 2018, ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto da adottare di concerto con il Ministero della salute che modifica il decreto del medesimo dicastero del 4 agosto 2017, relativo alle modalità tecniche e ai servizi telematici resi disponibili dall’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (di seguito FSE), su cui l’Autorità aveva fornito il proprio parere favorevole con provvedimento del 26 luglio 2017 (doc. web n. 6930323).

Lo schema di decreto in esame prevede la modifica degli artt. 3, 10 e 11 del decreto del 4 agosto 2017, in relazione alla necessità di potenziare i servizi resi disponibili dall’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE (di seguito INI) e garantire, quindi, l’operatività del FSE a livello nazionale, senza disservizi per l’assistito, in caso di un suo trasferimento di assistenza verso una regione o provincia autonoma in cui non sia ancora operativo il FSE.

Lo schema è stato trasmesso all’Autorità parzialmente riformulato, recependo i rilievi e le indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso di alcune riunioni e interlocuzioni. 

Il predetto schema si compone di 2 articoli, relativi al quadro definitorio, già individuato con il predetto decreto del 4 agosto 2017 (art. 1), e all’ampliamento dei servizi, resi disponibili dall’INI, in caso di trasferimento di assistenza dell’assistito (art. 2).

OSSERVA

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto delle osservazioni formulate dall’Ufficio del Garante, all’esito di riunioni e contatti informali.

Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti dello schema:

• la delimitazione dei nuovi servizi resi disponibili dall’INI in caso di trasferimento di assistenza dell’interessato che abbia attivato il FSE in una regione o provincia ove il FSE non risulta ancora operativo;

• i servizi on line previsti per garantire l’accesso, da parte dell’assistito, al FSE precedentemente istituito, qualora nella nuova regione o provincia di residenza dell’assistito non sia ancora operativo il FSE;

• la tenuta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’INI, dell’indice dei documenti sanitari e di quello relativo ai metadati dei documenti sanitari, relativi agli assistiti, risultanti nell’anagrafe nazionale degli assistiti, in caso di trasferimento di assistenza dell’interessato che abbia attivato il FSE in una regione o provincia ove il FSE non risulta ancora operativo;

• l’individuazione delle previsioni necessarie per assicurare, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, il rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento;

• l’aggiornamento dello schema di decreto al mutato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.

Ciò premesso, sullo schema di decreto in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 36, par. 4 e 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministero della salute.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia