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Provvedimento del 10 gennaio 2019 [9090292]

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[doc. web n. 9090292]

Provvedimento del 10 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 10 del 10 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 maggio 2018 con il quale XX, in proprio ed in qualità di erede del padre JJ, nonché YY, WW e ZZ, questi ultimi nella sola qualità di eredi del medesimo defunto, rappresentati e difesi dall’avv. Massimiliano Capecchi, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, hanno chiesto a Google Italy S.r.l. ed a Google LLC di ottenere la rimozione, dai risultati di ricerca rinvenibili in associazione al nominativo “XX” ed  in particolare “HHXX condannato” di alcuni URL riconducibili a contenuti riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale quest’ultimo, unitamente al de cuius, è stato coinvolto negli anni novanta, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla reputazione personale e professionale dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria dalla perdurante associazione al nominativo di XX di URL rinvianti ad informazioni particolarmente risalenti nel tempo (1993), ma non aggiornate alla luce dell’evoluzione successivamente avuta dalla vicenda che si è, infatti, conclusa nel 1995 con la piena assoluzione del medesimo;

rappresentato che i siti sui quali detti contenuti sono stati pubblicati, e che riportano un elenco delle condanne penali subite da vari esponenti parlamentari italiani, tra i quali XX, non risultano direttamente raggiungibili in quanto registrati con contatti oscurati;

PRESO ATTO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento che ha reso necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

l’Autorità, in virtù della diretta applicabilità del Regolamento ed in attesa dell’intervento del legislatore nazionale, ha disposto, con provvedimento n. 374 del 31 maggio 2018, la disapplicazione, a partire dalla predetta data, delle norme relative al procedimento su ricorso contenute nel Codice in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento stesso;

con d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” - sono state apportate le modifiche necessarie ad adeguare il contenuto del Codice alla normativa europea, prevedendo, tra l'altro, l’espressa abrogazione delle disposizioni relative alla tutela alternativa a quella giurisdizionale contenute nella sezione III del capo I del titolo I della parte III del medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

l’Autorità, con nota del 5 luglio 2018, ha rappresentato agli interessati gli effetti dell’intervenuto mutamento del quadro normativo chiedendo di manifestare l’eventuale volontà di trattare la propria istanza a titolo di reclamo;

i medesimi hanno espresso tale esplicita volontà con successiva comunicazione del 6 luglio 2018 e che pertanto l’atto presentato deve essere deciso dal Garante secondo le disposizioni applicabili al procedimento su reclamo attualmente contenute nell’art. 77 del Regolamento, nonché nell'art. 143 del Codice novellato, oltreché nel regolamento interno n. 1/2007 per la parte compatibile con il nuovo quadro normativo; 

l’Ufficio ha provveduto, con successiva nota interna del 19 settembre 2018, a disporre la restituzione dei diritti di segreteria già versati dagli interessati per la presentazione del ricorso, tenuto conto della gratuità del reclamo espressamente prevista dal Regolamento (crf. art. 57, par. 3, Reg.);

VISTA la nota del 7 agosto 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 22 agosto 2018 con la quale Google Italy e Google LLC, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, hanno rilevato;

in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri YY, WW e ZZ tenuto conto, in particolare, del fatto che “la domanda di deindicizzazione formulata dalle controparti (…) fa riferimento unicamente alla “lista dei risultati ottenuti digitando il nominativo “XX” ed  in particolare “HHXX condannato””, ma non quello del de cuius nel cui interesse i medesimi hanno proposto reclamo;

nel merito, con riguardo alle richieste riconducibili ad XX, l’inammissibilità della domanda di rimozione relativamente agli URL indicati nella memoria con i nn. 9, 10 e 13 in quanto il “motore di ricerca Google Web Search non indicizza tali contenuti a fronte di ricerche” effettuate con il nominativo del reclamante;

di non poter accogliere la richiesta di rimozione con riguardo ai restanti URL ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in ragione del ruolo pubblico svolto dal medesimo che, “in quanto HH, è tenuto ad accettare una compressione del suo diritto alla tutela dei dati personali a favore di un diritto del pubblico degli elettori ad avere accesso alle informazioni riguardanti la sua vita”, potendo, se del caso, avanzare istanza di aggiornamento delle informazioni che si assumono inesatte nei confronti degli editori delle notizie originariamente pubblicate;

RILEVATO, in via preliminare, che il reclamo proposto può essere esaminato solo con riguardo alla posizione di XX, in quanto la richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto introduttivo riguarda unicamente i risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo di quest’ultimo, anche in connessione con le parole “HH” e “condannato”, e che pertanto le richieste avanzate dagli altri soggetti proponenti, in qualità di eredi di JJ, devono ritenersi  inammissibili per difetto di legittimazione attiva; 

CONSIDERATO, inoltre, con riguardo alla decisione da assumere nei confronti di Google LLC, che:

il trattamento effettuato da quest’ultima, nel caso di specie, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano (art. 56, par. 2, del Regolamento);

peraltro, in applicazione dell'art. 55, par. 1, del medesimo Regolamento, può ritenersi sussistente la competenza in capo al Garante del potere di trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente in quanto stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

RITENUTO che la richiesta di deindicizzazione avanzata dall’interessato debba essere presa in esame con riferimento a tutti gli URL indicati nell’atto di reclamo in quanto reperibili attraverso una ricerca effettuata “a partire dal nome”, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, C-131/12 (c.d. sentenza “Costeja”) e precisato nelle “Linee Guida” adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 (v. Parte I, lett. C), punto 21, e dunque da intendersi come inclusiva anche di ulteriori termini di specificazione, quali quelli prospettati nell’atto di reclamo (cfr. provvedimento del Garante 15 giugno 2017, n. 277, doc. web n. 6692214); 

PRESO ATTO, relativamente alla richiesta diretta ad ottenere la rimozione degli URL individuati con i nn. 9, 10 e 13 nell’atto di reclamo e nella memoria depositata da Google nel corso del procedimento (cfr. pag. 2), che quest’ultima ha comunicato - con dichiarazione della quale l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - che detti URL non sono restituiti dal motore di ricerca in associazione al nominativo del reclamante, anche unitamente alle parole “HH” e “condannato”, pertanto questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL, che ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto l’interessato, peraltro per fatti che non attengono direttamente all’esercizio del suo mandato parlamentare, è da reputarsi ormai risalente nel tempo, in quanto riferita a fatti verificatisi nel 1993;

la predetta vicenda, per la quale il reclamante era stato condannato in primo grado, si è conclusa in appello, nel 1995, con una pronuncia di assoluzione ritenendosi non sussistenti i fatti addebitati; 

le pagine reperibili tramite gli URL oggetto di richiesta di rimozione, peraltro pubblicate in data successiva all’intervenuta assoluzione, riportano informazioni non aggiornate alla luce dell’evoluzione giudiziaria favorevole all’interessato, ponendosi con ciò in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II);

la circolazione di informazioni inesatte, oltreché risultare pregiudizievole per il reclamante, può altresì incidere negativamente, in virtù dello specifico ruolo pubblico ricoperto da quest’ultimo, sulla corretta formazione delle opinioni e sulle conseguenti scelte operate dall’elettorato; 

l’interessato ha rappresentato che i siti sui quali i contenuti sono stati pubblicati, e che riportano un elenco delle condanne penali subite da vari esponenti parlamentari italiani, tra i quali il medesimo interessato, non risultano direttamente raggiungibili in quanto registrati con contatti oscurati;

RITENUTO di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei predetti URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di rimuovere gli stessi, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, anche con l’aggiunta degli ulteriori termini sopra specificati;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo inammissibile nei confronti di YY, WW e ZZ per difetto di legittimazione attiva;

b) relativamente alla richieste avanzate da XX 
prende atto, con riguardo agli URL indicati nell’atto di reclamo e nella memoria di Google con i nn. 9, 10 e 13, che gli stessi, secondo quanto dichiarato dal titolare nel corso del procedimento, non sono restituiti quali risultati di ricerca in associazione al nominativo del reclamante e, pertanto non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

2) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, 

dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione avanzata da XX dei restanti URL e, per l’effetto, ingiunge a Google LLC di provvedere alla rimozione degli stessi, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del medesimo, ed  in particolare “HHXX condannato”.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice, Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166, comma 2, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia