g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Misterbianco - 28 febbraio 2019 [9123981]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9123981]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Misterbianco - 28 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 51 del 28 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio del Garante, con atto n. 35125/87782 del 3 dicembre 2014 (notificato in pari data mediante posta elettronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato al Comune di Misterbianco  (di seguito “il Comune” o “l’Ente”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Misterbianco (CT), palazzo Municipale, via S. Antonio Abate, C.F. 80006270872, la violazione prevista dagli artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 101/2018;

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- in data 11 luglio 2013 è pervenuta all’Autorità una segnalazione con la quale si lamentava un illecito trattamento di dati personali da parte del Comune di Misterbianco in relazione alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, nella sezione relativa all’Albo pretorio on-line (per un periodo superiore ai 15 gg. di cui all’art. 124, comma 1, del d. lg. n. 267/2000) di alcune deliberazioni di Giunta nelle quali erano riportati i dati personali del segnalante;

-  con riferimento a tale pubblicazione il Comune di Misterbianco, con nota n. 37789 del 2 settembre 2014, ha rappresentato che “le delibere della Giunta oggetto di contestazione […] sono state pubblicate riportando solo cognome e nome della parte avverso cui il Comune si è costituito in giudizio, senza alcuna indicazione di dati ed informazioni del segnalante. […] Per converso la pubblicità degli atti è necessitata da più obblighi: è presupposto per l’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 124 del Dlgs 267/2000; è espressione di comunicazione dell’attività amministrativa secondo quanto disposto dalla legge 150/00; persegue finalità di Trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2014”;

- a conclusione dell’istruttoria sul caso, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità dell’Ufficio del Garante comunicava alle parti che “allo stato della documentazione esaminata, della normativa vigente e tenuto conto delle dichiarazioni fornite, questo Dipartimento [ha] riscontrato una condotta non conforme alla disciplina applicabile – in quanto sono stati diffusi dati personali sul web oltre il periodo di 15 giorni previsti dal d. lgs 267/2000 e, dunque, in assenza di un idoneo presupposto normativo (art. 19, comma 3, del Codice)”;

- sulla scorta degli atti del procedimento, l’Ufficio ha contestato al Comune di Misterbianco, quale titolare del trattamento, la violazione di cui agli artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis, e 167 del Codice, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza delle idonee basi giuridiche;

RILEVATO che con il citato atto del 3 dicembre 2014 è stata contestata al Comune di Misterbianco la sopra richiamata violazione;

PRESO ATTO che la società non ha provveduto al pagamento in misura ridotta, come evidenziato dal rapporto redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981;

LETTI gli scritti difensivi del 22 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2019, questi ultimi inviati in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del d. lg. n. 101/2018, nonché il verbale di audizione del 15 giugno 2015, nei quali si rappresenta che:

- “la pubblicazione oggetto di contestazione, oltre a risultare consentita dalla normativa in tema di trasparenza, e segnatamente dall’art. 23 del D. Lgs.vo 33/2013 nonché dall’art. 124 D. Lgs.vo 267/2000, è avvenuta in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione gravanti sugli Enti locali nella Regione Siciliana. […] Ai fini dell’osservanza dell’obbligo di pubblicazione prescritto dall’art. 18 L.R. 22/2008, il contenuto dell’atto è costituito non soltanto dai riferimenti numerici, cronologici e dall’oggetto, ma anche dalla sua parte dispositiva. […] Peraltro, risultano anche pienamente rispettate le prescrizioni del Codice, tenuto conto che i dati riportati nella Deliberazione erano quelli strettamente necessari per individuare il contenuto essenziale dell’atto […]. Senza recesso da tutte le superiori osservazioni, nella non temuta ipotesi che questo Garante dovesse ritenere sussistente la violazione contestata, in ogni caso dovrà essere riconosciuta l’esimente dell’errore scusabile, in considerazione dell’estrema difficoltà interpretativa e di coordinamento delle normative che si sono susseguite da un canto in tema di trasparenza e anticorruzione, e dall’altro a tutela della privacy”;

PRESO ATTO che le argomentazioni addotte dal Comune di Misterbianco non sono idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa per le seguenti ragioni:

- in primo luogo deve osservarsi che le deliberazioni oggetto di contestazione sono state pubblicate nella sezione del sito web dell’Ente adibita ad albo pretorio on-line. Per la pubblicazione degli atti in tale sezione, devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 124, comma 1, del d. lg. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che “tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”;

- la norma richiamata dal Comune di Misterbianco, ossia l’art. 18 della legge regionale siciliana n. 22/2008, stabilisce che “è fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia”;

- dalla lettura dei sopra richiamati testi normativi, risulta coincidente, in base alla finalità di pubblicità notizia, l’obbligo di pubblicazione nell’albo pretorio con quello indicato dall’art. 18 della legge regionale siciliana n. 22/2008, il quale nulla stabilisce in ordine ai termini di pubblicazione che restano pertanto fissati dalla normativa nazionale;

- l’art. 18 della legge regionale siciliana inoltre contiene un espresso richiamo alle “disposizioni a tutela della privacy” che nel caso in argomento sono state compiutamente inquadrate, anche al fine di scongiurare errori interpretativi del complessivo quadro normativo, nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (provv. n. 243 del 15 maggio 2014, in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436);

- le richiamate linee guida, al riguardo, evidenziano che “una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell´albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza”

- nel caso in argomento, posto che la pubblicazione prevista dall’art. 18 della legge regionale siciliana n. 22/2008 ha l’esclusiva finalità di pubblicità notizia, non vi erano i presupposti normativi, in base alla ricognizione di cui sopra, per estendere i limiti temporali della pubblicazione delle delibere oggetto di segnalazione oltre i 15 giorni previsti dall’art. 124, comma 1,  del d. lg. n. 267/2000;

- risulta dagli atti che le delibere oggetto di segnalazione sono state pubblicate nel sito del Comune di Misterbianco negli anni 2011 e 2012 e risultavano ancora presenti nel mese di luglio del 2014;

- nel caso in argomento la pubblicazione, e quindi la diffusione dei dati personali del segnalante, si è protratta per un periodo ben superiore ai prescritti 15 giorni e, per tale ragione, deve confermarsi la responsabilità del Comune di Misterbianco in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che il Comune di Misterbianco, sulla base degli atti e delle considerazioni di cui sopra, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione indicata nell’atto di contestazione n. 35125/87782 del 3 dicembre 2014;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 101/2018) che punisce le violazioni delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, fra le quali figura anche l’art. 19, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 120.000;

RITENUTO che, nel caso in argomento può trovare applicazione la diminuente di cui  all’art. 164-bis, comma 1, del Codice, che prevede, nei casi di minore gravità, la riduzione a due quinti dei limiti edittali della sanzione;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a. in ordine all’aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da profili di gravità;

b. ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che il Comune di Misterbianco, già nel corso dell’istruttoria preliminare, abbia provveduto alla rimozione delle delibere oggetto di segnalazione dalla sezione dell’albo pretorio on line del proprio sito istituzionale;

c. circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che l’Ente non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), ritenuta la diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Misterbianco (CT), palazzo Municipale, via S. Antonio Abate, C.F. 80006270872, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al predetto Ente di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia