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Ordinanza ingiunzione - 23 maggio 2019 [9124593]

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[doc. web n. 9124593]

Ordinanza ingiunzione - 23 maggio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 118 del 23 maggio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 543/99207 dell’8 gennaio 2019, che qui deve intendersi integralmente riportato, ha notificato in pari data a XX, nato a XX, il XX, c.f. XX, elett. dom.to c/o lo studio dell’avv. XX, via XX, XX, gli estremi della violazione di cui agli artt. 33, 34 e 169 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 101/2018 (di seguito “Decreto”), nonché ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo Decreto;

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con l’adozione di quello sopra richiamato è emerso, in sintesi, quanto segue:

- in data 5 marzo 2015 la sig.ra XX depositava un atto di denuncia-querela con il quale rappresentava di essersi sottoposta, in data 21 gennaio 2014, a visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica agonistica di sport subacquei presso il centro Medoc s.r.l. di XX;

- a seguito del rilascio della certificazione sportiva agonistica la sig.ra XX si sottoponeva ad ulteriori accertamenti sanitari che rendevano necessaria l’acquisizione dell’elettrocardiogramma sotto sforzo effettuato presso il centro Medoc e la relativa cartella sanitaria;

- la documentazione richiesta non è mai stata consegnata alla sig.ra XX. Le successive indagini, condotte anche tramite la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di XX hanno portato a concludere che “quanto legittimamente richiesto dalla XX o è andato smarrito […] oppure è stato erroneamente inserito in una cartella clinica di un altro paziente e scannerizzato a nome di quest’ultimo” (cfr. annotazione di P.G. del 3 aprile 2015, pag. 2);

- lo smarrimento della documentazione sanitaria relativa all’accertamento medico svolto nei confronti della sig.ra XX, della quale non è stata rinvenuta traccia né in formato cartaceo né in quello elettronico, è circostanza idonea a configurare la violazione prevista dall’art. 169, comma 1, del Codice, per l’omessa adozione delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33, 34 e 35 del Codice e alle regole nn. 18, 23, 28 e 29 del disciplinare tecnico di cui al relativo all’allegato B), poiché il mancato rinvenimento della documentazione di cui sopra non risulta essere dipeso da caso fortuito o da errore scusabile del titolare, e quindi lo stesso deve ascriversi a vulnerabilità nella sicurezza dei dati personali sensibili con riferimento al salvataggio degli stessi su supporti elettronici e al loro ripristino nonché alla custodia, al controllo e all’archiviazione dei predetti dati in formato cartaceo;

- con riferimento ai profili penali previsti dall’abrogato art. 169 del Codice, è stato individuato quale autore della violazione il sig. XX, nella sua qualità di amministratore unico e direttore sanitario di Medoc s.r.l.;

- a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 169 del Codice, deve trovare applicazione quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del Decreto e, pertanto, all’autore della violazione, deve essere irrogata una sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, nei limiti previsti dall’art. 24, comma 3, del Decreto;

RILEVATO che con il citato atto dell’8 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 25, commi 5 e 6, del Decreto, al sig. XX sono stati notificati gli estremi della violazione con indicazione del pagamento di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, pari a euro 1.250 (milleduecentocinquanta), e che il predetto contravventore è stato ammesso altresì a definire il procedimento sanzionatorio entro sessanta giorni, con il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione irrogata, e cioè euro 625 (seicentoventicinque);

PRESO ATTO che il sig. XX non ha provveduto al pagamento in misura ridotta; 

PRESO ATTO altresì che il medesimo non ha inviato scritti difensivi né ha chiesto di essere ascoltato dall’Autorità;

RITENUTO pertanto di dover confermare l’importo di euro 1.250 (milleduecentocinquanta) determinato con l’atto notificato l’8 gennaio 2019;

VISTI gli artt. 24 e 25 del Decreto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a XX, nato a XX, il XX, c.f. XX, elett. dom.to c/o lo studio dell’avv. XX, via XX, XX, di pagare la somma di euro 1.250 (milleduecentocinquanta) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al predetto sig. XX di pagare la somma di euro 1.250 (milleduecentocinquanta), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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