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Provvedimento del 5 giugno 2019 [9124634]

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[doc. web n. 9124634]

Provvedimento del 5 giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 126 del 5 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento al Garante in data 15 ottobre 2018 dal Sig. XX, cittadino italiano residente in Roma, nei confronti di Google LLC, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome degli URL ivi indicati, in quanto:

a) rinvianti ad articoli in cui egli è stato erroneamente associato ad un omonimo, cittadino canadese residente in Ontario, coinvolto in un fatto di cronaca italiana che ha avuto a suo tempo ampio risalto;

b) ovvero relativi a quest’ultimo e, in quanto tali, in grado di ingenerare falsi accostamenti;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, evidenziato:

che i contenuti diffusi in corrispondenza degli URL indicati, creando commistione con l’identità di un’altra persona dal medesimo nome e cognome, inducono ad associarlo alle vicende di costui, in particolare nella visualizzazione delle immagini, con una grave violazione dei diritti della sua persona;

che la diffusione di notizie non corrispondenti al vero rappresenta un nocumento grave;

di aver autonomamente inviato a Google, il 3 ottobre 2018 una richiesta, non accolta, di deindicizzazione avente ad oggetto, tra gli altri, gli URL indicati nel presente reclamo;

VISTA la nota del 22 ottobre 2018, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere l’eventuale intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTI il riscontro del 4 dicembre 2018 e la successiva memoria integrativa del 10 gennaio 2019, con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX ed XX, ha rappresentato:

per gli URL indicati nel proprio riscontro con i numeri da 1 a 146, che dovrebbe essere dichiarato il non luogo a provvedere, in quanto non vengono restituiti dal motore di ricerca a fronte di ricerche effettuate a partire dal nominativo del reclamante;

per gli URL indicati nel medesimo riscontro con i numeri 147 e 148 - rinvianti ad articoli nei quali la persona in condizioni di omonimia è stata indicata associandola ad attributi di ambito lavorativo propri del reclamante - di avere intenzione di adottare misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca restituiti digitando il nominativo in questione nelle versioni europee del motore di ricerca;

per i restanti URL, dal n. 149 al n. 175, di non ravvisare i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di deindicizzazione, in ragione del fatto che le informazioni cui questi conducono non sono riconducibili al reclamante, bensì ad un soggetto omonimo, e devono pertanto rimanere accessibili al pubblico, considerato peraltro che solo quest’ultimo sarebbe eventualmente legittimato a richiederne la rimozione;

VISTA la replica del reclamante del 16 gennaio 2019, nella quale sono stati segnalati altri due URL rinvianti ad articoli che associano la sua immagine a notizie attinenti al cittadino canadese, evidenziando altresì come tale associazione sia presente anche nei risultati delle ricerche condotte sulle “immagini” di Google;

PRESO ATTO che, a seguito dell’inoltro di detta replica, tali URL sono stati prontamente rimossi da Google e non appaiono tra i risultati di ricerca;

RILEVATO, preliminarmente, rispetto a quanto sopra rappresentato, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

il trattamento effettuato da Google LLC nella circostanza incide in modo sostanziale sull’interessato unicamente nel territorio italiano;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

PRESO ATTO che gli URL sopra indicati con i numeri da 1 a 146, come affermato da Google, con dichiarazione della quale l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante, e ritenuto, pertanto, nel caso di specie, che non vi siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

PRESO ATTO che gli URL indicati con i numeri 147 e 148 sono stati rimossi da Google, al pari degli ulteriori due link oggetto della replica presentata dal reclamante e valutato pertanto che anche in tale caso non vi siano gli estremi per adottare ulteriori provvedimenti;

RITENUTO che la richiesta di rimozione dei restanti URL, dal n. 149 al n. 175 non possa essere accolta, in quanto le informazioni cui essi rimandano non sono riconducibili al reclamante, bensì a un soggetto omonimo, unico eventualmente titolato a formulare simili istanze;

RILEVATO, tuttavia, che resta ferma la facoltà dell’interessato di rivolgersi anche agli editori che gestiscono i siti sorgente per ottenere l'adozione di misure atte ad inibire l'indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al sito del giornale, degli articoli recanti eventuali omonimie;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto che secondo quanto dichiarato da Google, gli URL indicati nella memoria di Google con i numeri da 1 a 146 non sono visibili in associazione al nominativo del reclamante, e, pertanto, ritiene di non dover assumere, nel caso di specie, ulteriori provvedimenti;

b) prende atto che gli URL indicati con i numeri 147 e 148 sono stati rimossi e, pertanto, non ravvisa, nel caso di specie, gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

c) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati con i numeri dal n. 149 al n. 175.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 5 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia