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Provvedimento del 13 febbraio 2020 [9305162]

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[doc. web n. 9305162]

Provvedimento del 13 febbraio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 31 del 13 febbraio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2o16 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 3o giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2o18, n. 1o1, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 24 luglio 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale un medico, convenuto in un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma per esiti di un intervento chirurgico, si è lamentato che, al termine delle operazioni peritali, la consulente tecnico d’ufficio, ha trasmesso una relazione contenuta in un file word, che indica quale autore del medesimo un collega del reclamante stesso, coniugato con la stessa consulente, che risulta invece quale autrice dell’ultima modifica del testo;

VISTA la nota del 17 ottobre 2019 con cui l’Ufficio, avviando l’istruttoria preliminare, ha chiesto al Giudice assegnatario del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma, nonché al consulente tecnico d’ufficio, di fornire all’Autorità ogni elemento utile alle valutazioni di sua competenza;

VISTA la nota del 12 dicembre 2019, con la quale il Giudice ha rappresentato che:

il reclamante è stato convenuto in giudizio da una paziente per sentirne accertare la responsabilità professionale e condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro da lui eseguito;

il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di procedere agli accertamenti medico legali sulla persona della paziente, nominando la consulente, che ha accettato l’incarico alla presenza anche del difensore del convenuto;

a seguito dell’inoltro della relazione peritale ai consulenti di parte per le osservazioni di competenza, il reclamante ha presentato istanza al Giudice eccependo la nullità della consulenza, in quanto “redatta da altro e diverso soggetto” risultando autore del file word inoltrato quale bozza di relazione non la consulente nominata, ma un medico, coniuge della medesima;

a seguito del deposito della relazione definitiva, il Giudice ha esaminato l’eccezione sollevata dal convenuto, ritenendo non sussistente alcuna ipotesi di nullità della consulenza, atteso che le operazioni peritali erano state svolte nel contraddittorio con i consulenti di parte e la relazione era stata redatta e sottoscritta con firma digitale dalla consulente, “restando irrilevante ai fini della valutazione della “paternità” del file l’indicazione del dott. omissis quale “proprietario””;

VISTA la nota del 12 dicembre 2019 con la quale il consulente tecnico d’ufficio, ha rappresentato che:

nello svolgimento della sua attività professionale utilizza un computer fisso ed un programma di videoscrittura di cui, nella propria esclusiva titolarità, si è avvalsa nella redazione della consulenza;

i file di videoscrittura utilizzati nel corso degli anni sono “quelli che di volta in volta sono stati trasferiti nei computer” che la consulente ha “utilizzato nel corso degli anni, modificando il file originario” e, pertanto, può accadere che “il titolare di un programma di videoscrittura lavori sul proprio computer con la base di un file il cui “modello” grafico è stato originariamente creato da altro soggetto”, senza che ciò implichi che quest’ultimo abbia effettivamente utilizzato tale computer;

in ogni caso, il Giudice concede al consulente la facoltà di avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori più o meno qualificati, quali, ad esempio, la segretaria o il collaboratore di studio. Pertanto, in astratto avrebbe potuto avvalersi della collaborazione professionale del collega che figura quale autore del file, chirurgo ortopedico, circostanza che comunque non è avvenuta nel caso di specie;

RITENUTO che, anche qualora dovesse aderirsi alla tesi della parte  il ricorso, da parte di un professionista del settore sanitario, a file non a sé imputabili, nella redazione di documenti contenenti dati appartenenti a quelle categorie particolari, per le quali l’art. 9 del Regolamento impone una tutela rafforzata, non appare in alcun modo compatibile con il principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5, par. 2. Tale principio impone, infatti, al titolare di “adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il … regolamento, compresa l’efficacia di tali misure”;

CONSIDERATO che tale obbligo, nel caso di specie, non è stato in alcun modo osservato, non avendo la parte dimostrato l’esclusività nell’accesso ai dati contenuti nella propria perizia ma avendo, anzi, adottato misure tecniche ed organizzative di assai dubbia adeguatezza rispetto alla particolare tipologia ed esigenza di riservatezza dei dati trattati;

RILEVATA tuttavia la ricorrenza, nel caso di specie, del carattere minore della violazione secondo quanto previsto dal considerando 148 del Regolamento, in ragione del carattere presumibilmente non doloso della condotta e della qualificazione soggettiva del titolare del trattamento; 

RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dr.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo fondato nei termini di cui in premessa e, ravvisata l’illiceità del trattamento per violazione dell’obbligo di responsabilizzazione di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento:

- ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. b), del Regolamento, ammonisce la consulente tecnica d’ufficio in ordine all’esigenza di non ricorrere ulteriormente alle su descritte modalità di trattamento dei dati personali;

- ai sensi dell'art. 157 del Codice, richiede alla titolare di comunicare, entro quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che la mancata comunicazione integra gli estremi dell’illecito amministrativo di cui all'art. 166, comma 2, del Codice;

- rileva che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia