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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, partire dall’anno d’imposta 2020 - 14 gennaio 2021 [9538552]

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[doc. web n. 9538552 ]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, partire dall’anno d’imposta 2020 - 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 3 del 14 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;

VISTO, l´art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del 30 gennaio 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale il Garante ha reso parere favorevole (provv. n. 1 dell’11 gennaio 2018, n. 7936278), che ha previsto, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in via sperimentale e facoltativa, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019;

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del provvedimento del 9 febbraio 2018, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole (provvedimento n. 66 dell’8 febbraio 2018, doc. web n.  7772714), che disciplina, in attuazione del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2018, le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, dei dati relativi alle erogazioni liberali che costituiscono oneri deducibili o detraibili, individuando le modalità con cui gli interessati possono esercitare la propria opposizione all’inserimento delle spese citate nella dichiarazione precompilata;

VISTA la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 settembre 2020, sullo schema di decreto concernente la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con il quale si disciplina la trasmissione “a regime”, a partire dall’anno d’imposta 2020, dei predetti dati, essendo terminata la fase sperimentale introdotta dal citato decreto del 2018;

RILEVATO, in particolare, che:

- l’invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, diventando obbligatorio, in modo graduale, a partire dall’anno d’imposta 2021, solo per gli enti di più grandi dimensioni, i quali, secondo quanto dichiarato dal Ministero nella predetta nota, essendo meglio strutturati per la raccolta dei dati e contando su una migliore organizzazione interna, possono effettuare l’adempimento con minore aggravio rispetto agli enti di minori dimensioni (art. 1, commi 1 e 2, dello schema);

- la comunicazione da parte dei soggetti interessati dovrà contenere esclusivamente "i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" (art. 1, comma 4, dello schema);

- le modalità tecniche per la trasmissione dei suddetti dati saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante (art. 2, comma 4, dello schema);

RILEVATO che i trattamenti di dati personali disciplinati nello schema in esame hanno per oggetto anche informazioni di carattere sensibile, idonee a rivelare, in particolare, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale (art. 9 del Regolamento);

VISTO che il trattamento in esame è ammesso se necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base di un’espressa disposizione di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento, nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante perseguito, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento e art. 2-sexies del Codice);

CONSIDERATO al riguardo che la base giuridica per il trattamento dei dati in esame è da rinvenirsi, in particolare, nel combinato disposto dall´art. 2-sexies, comma 2, lett. i), del Codice, che considera quale motivi di interesse pubblico rilevante le attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione delle disposizioni in materia tributaria, dall´art. 83 del d. lgs n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e le deduzioni per erogazioni liberali, e dal citato art. 3 del d. lgs. n. 175 del 2014, in materia di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, che demanda allo schema di decreto in esame l’individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate;

VISTA la nota integrativa del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020, con la quale sono state fornite precisazioni riferite, in particolare, alle misure che l’Agenzia dell’entrate intende adottare a garanzia dei diritti e le libertà degli interessati; in particolare, nel dare attuazione allo schema di decreto in esame - in analogia al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 9 febbraio 2018 relativo agli anni di imposta precedenti – saranno individuate le modalità per consentire ai contribuenti di esercitare il diritto di opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata, prevedendo che:

- l’opposizione dovrà essere comunicata l’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione mentre, con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2021, l’opposizione sarà effettuata comunicandola direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;

- i dati trasmessi saranno raccolti in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria, e non saranno accessibili dall’Agenzia delle entrate fino allo scadere del termine per l’esercizio dell’opposizione da parte degli interessati;

RITENUTO necessario che, analogamente a quanto già assicurato per i precedenti anni di imposta, venga garantito che:

- i dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione siano tempestivamente e integralmente cancellati dall’archivio;

- i dati relativi ai soggetti che non hanno esercitato l’opposizione possano essere utilizzati unicamente ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e ai fini dell’attività di controllo delle dichiarazioni di cui all´art. 7 del D.P.R. n. 605/73 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti e siano conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, mentre allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati;

- i dati relativi ai soggetti che non hanno effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, vengano tempestivamente e integralmente cancellati entro la data in cui verrà messa a disposizione la dichiarazione precompilata dell’anno successivo;

RITENUTO che, su tale base, alla luce delle predette garanzie, per i profili di competenza, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di decreto in esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, partire dall’anno d’imposta 2020.

Roma, il 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei