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Deliberazione del 25 febbraio 2021 [9565440]

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[doc. web n. 9565440]

Deliberazione del 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 75 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice).

VISTI i regolamenti del Garante nn. 1, 2 e 3 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e la contabilità.

VISTO l’art. 8, commi 2, 3 e 5 del citato regolamento n. 1/2000, ai sensi del quale l’Ufficio del Garante è articolato in unità organizzative di primo e secondo livello, sono individuate unità di primo livello nei dipartimenti, nei servizi e, laddove costituite, nelle unità temporanee, sono istituiti il responsabile della segreteria del Collegio, il responsabile della protezione dei dati personali e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. e), del citato regolamento n. 1/2000 il quale prevede che l’organizzazione dell’Ufficio è ispirata al principio del periodico avvicendamento delle assegnazioni alle unità organizzative e negli incarichi.

VISTO il medesimo art. 8, il quale disciplina l’individuazione dei compiti dei servizi e dei dipartimenti (comma 6), e prevede la possibilità di istituire unità temporanee di primo livello (comma 1, lett. f).

VISTI gli artt. 2, comma 1, lett. b), e 9, commi 1, 2 e 3 del citato regolamento n. 1/2000, i quali disciplinano il conferimento di incarichi di direzione e di funzioni dirigenziali e definiscono la durata dei medesimi incarichi.

VISTI gli artt. 9, comma 4, del regolamento n. 1/2000 e 28 del regolamento n. 2/2000, in tema di funzioni dirigenziali.

VISTO l’art. 10 del regolamento n. 1/2000, in tema di incarichi di reggenza;

VISTO l’art. 9, comma 2, del regolamento n. 1/2000 ai sensi del quale gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello sono conferiti per la durata non superiore al triennio e rinnovabile una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta per alcune unità organizzative.

VISTA la propria deliberazione n. 119 del 22 febbraio 2018 con la quale sono stati rinnovati ovvero conferiti gli incarichi di direzione di unità organizzative di primo livello e di reggenza, e sono state confermate le unità organizzative di primo livello fino al 1° marzo 2021.

RITENUTO che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del regolamento n. 1/2000 occorra tenere in considerazione il contesto di riferimento nel cui ambito la predetta disposizione deve essere attuata.

CONSIDERATO che il quadro normativo vigente, come modificato dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali di matrice anche europea, ha incrementato i compiti delle autorità nazionali di controllo, alle quali sono attribuiti ulteriori funzioni in ambito sia nazionale, sia internazionale, anche alla luce dell’evoluzione della tecnologia, al fine di garantire una efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

CONSIDERATO che in tale contesto le unità organizzative sono state chiamate ad affrontare l’iniziale applicazione di un sistema normativo particolarmente complesso e, spesso, fondato su principi e disposizioni non sempre perfettamente allineate al sistema ordinamentale interno, il cui consolidamento è ancora in corso di definizione anche in ragione della necessità di garantire l’interpretazione delle disposizioni e dei principi medesimi in coerenza con l’Unione europea e i suoi Stati membri. 

CONSIDERATO che la perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato l’introduzione di modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che hanno inevitabilmente influito, in un contesto di transizione normativa particolarmente delicato, anche sullo svolgimento di rilevanti funzioni istituzionali dell’Autorità.

RITENUTO nel riferito contesto e per un breve periodo temporale, prorogare l’attuale conferimento della titolarità delle unità organizzative interne al precipuo fine di preservare gli assetti gestionali interni all’Autorità i quali potranno in modo più opportuno esser ponderati e modificati entro la scadenza di detto breve termine.

VISTA la documentazione in atti.

VISTE le osservazioni le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.15 del regolamento n. 1/2000.

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione.

DELIBERA

1. Il termine di scadenza degli incarichi dirigenziali conferiti con deliberazione n. 119 del 22 febbraio 2018 è prorogato al 31 maggio 2021.

2. I dirigenti titolari dei predetti incarichi si intendono confermati sino al 31 maggio 2021.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9565440
Data
25/02/21

Tipologie

Deliberazione Trasparenza