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Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9574938]

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[doc. web n. 9574938]

Provvedimento del 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 189 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato in data 21 ottobre 2019 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Bellezza, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli di giornale riguardanti una vicenda nella quale il medesimo è stato coinvolto nel 2008 ed in ordine alla quale è intervenuta nel 2012 sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere del medesimo;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità in rete di tali contenuti ritenendo non più sussistente l’interesse pubblico ad averne conoscenza in considerazione del tempo decorso dalla definizione giudiziaria della vicenda e dell’esito degli accertamenti svolti, rappresentando altresì di essersi rivolto al gestore del motore di ricerca in quanto gli URL oggetto di richiesta di rimozione erano collegati a “blog o riviste on line di cui non era stato possibile rintracciare il titolare dei dati”;

VISTA la nota del 12 novembre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver disposto il blocco di una parte degli URL oggetto di reclamo dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante”;

di non poter invece aderire alla richiesta con riguardo agli URL http://... trattandosi di articoli recenti pubblicati nel 2017 che riferiscono della denuncia del reclamante per fatti gravi avvenuta a seguito di una prolungata attività di indagine e rispetto ai quali il relativo procedimento penale risulta tuttora in corso di svolgimento, ragione per la quale non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico ad averne conoscenza;

VISTA la nota del 20 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire informazioni utili in ordine agli sviluppi giudiziari della vicenda nella quale è stato coinvolto;

VISTO il riscontro trasmesso in data 31 luglio 2020 nel quale il medesimo, oltre ad eccepire la perdurante visibilità degli URL che Google ha dichiarato di aver rimosso, ha dichiarato, con riguardo ai restanti, che il procedimento nel quale è stato coinvolto risulta tuttora in corso di svolgimento;

VISTA l’e-mail del 18 agosto 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto osservazioni al titolare del trattamento in ordine a quanto rappresentato dall’interessato circa la visibilità dei risultati di ricerca per i quali Google aveva in precedenza dichiarato di aver disposto il blocco;

VISTA l’e-mail del 25 agosto 2020 con la quale Google ha confermato l’avvenuta rimozione degli URL per i quali era già stata comunicata l’adozione di misure idonee a disporne il blocco, comunicando altresì di aver disposto l’interdizione dell’indicizzazione anche con riguardo ad un ulteriore URL indicato dall’interessato nel corso del procedimento di contenuto analogo a quelli già precedentemente segnalati;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo ai primi sei URL indicati nella memoria trasmessa da Google il 2 dicembre 2019, che la medesima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco per ricerche condotte con il nome del reclamante, ribadendo la misura adottata anche con successiva comunicazione del 25 agosto 2020, e che pertanto, con riguardo ad essi, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL in questione risale ad epoca recente e riguarda un’indagine penale avviata nei confronti dell’interessato per condotte gravi;

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda, in considerazione del particolare allarme sociale generato dalle condotte contestate all’interessato e del fatto che il procedimento penale nel quale è coinvolto non risulta essere stato ancora definito;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo ai predetti URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine alle misure adottate al fine di disporre il blocco dei risultati di ricerca reperibili in associazione al nome dell’interessato tramite una parte degli URL indicati nell’atto di reclamo – e coincidenti con i primi sei riportati nella memoria depositata dal titolare del trattamento il 2 dicembre 2019 – e ritiene pertanto che, con riguardo ad esso, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Mattei