g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9574955]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9574955]

Provvedimento del 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 190 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 8 ottobre 2019 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli riportanti il testo di una lettera scritta da un privato contenente dati personali dell’interessato e riguardante presunte condotte illecite compiute dal medesimo;

CONSIDERATO che l'interessato ha in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti, risalenti a circa tre anni prima, privi di alcun fondamento oggettivo tenuto conto del fatto che, a fronte delle condotte descritte, non è mai stato attivato nei suoi confronti alcun procedimento penale, civile o amministrativo;

eccepito che nel caso di specie non possa dirsi sussistente alcun interesse pubblico a conoscere il contenuto della predetta lettera, “peraltro contenente informazioni false”, anche in virtù della diversa attività da lui attualmente svolta rispetto al ruolo ricoperto all’epoca dei fatti in cui prestava servizio nell’ufficio di staff del sindaco della città in cui viveva;

rilevato che la lettera pubblicata contiene dati strettamente personali, quali “l’indirizzo e persino il piano del [proprio] domicilio”;

VISTA la nota del 12 novembre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alle richieste dell’interessato tenuto conto del fatto che:

gli URL oggetto di richiesta rimandano a pagine contenenti il testo di una “lettera scritta nel marzo del 2017 dal presidente di un circolo culturale sito a (…), a denuncia di presunte condotte abusive commesse dal reclamante” che, approfittando della carica professionale rivestita, avrebbe ostacolato lo svolgimento delle attività culturali organizzate dal circolo;

sussisterebbe l’interesse pubblico a conoscere tali informazioni in considerazione della loro attinenza con il ruolo rivestito dall’interessato sia all’epoca dei fatti che attualmente – svolgendo questi ora una mansione amministrativa presso un ente locale territoriale – nonché del contenuto giornalistico delle stesse;

VISTA la nota del 4 dicembre 2019 con la quale il reclamante, nel fornire le proprie osservazioni con riguardo al riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha rappresentato che:

i tre URL oggetto di reclamo “riportano una lettera scritta dal presidente di un circolo culturale” pubblicata dai tre siti “integralmente fra virgolette e preceduta dalla formula “riceviamo e pubblichiamo”, (…) a sottolineare inequivocabilmente che il contenuto dello scritto è esclusivamente il parere personale di un’altra persona”, come confermato anche dall’assenza di commenti o informazioni di tipo giornalistico in ordine alla vicenda;

la predetta lettera contiene esclusivamente il parere personale del presidente di un circolo culturale sulla propria persona senza che quanto descritto sia supportato da alcuna fonte di prova idonea a dimostrarne la fondatezza;

le gravi responsabilità penali, civili e amministrative che gli vengono attribuite “non sono state mai suffragate, nel corso degli anni, da iter giudiziari di alcuna natura”, come dimostrato dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti prodotti unitamente alla memoria;

all’epoca della pubblicazione, egli “rivestiva il ruolo di istruttore amministrativo di categoria C1, a tempo determinato, alle dipendenze del Comune di (…)” e pertanto non aveva “competenze dirigenziali, né di responsabilità e/o di coordinamento di alcun ufficio, né ruoli che prevedevano esposizione all’esterno dell’Ente, ma solo e soltanto incarichi amministrativi di ufficio” in ordine ai quali non poteva reputarsi sussistente l’interesse del pubblico ad avere conoscenza di tali informazioni;

attualmente ricopre, a seguito di superamento di concorso pubblico, la funzione di istruttore amministrativo presso un comune collocato in altro territorio regionale e la perdurante reperibilità di tale contenuto determina un impatto sproporzionato sui propri diritti che non appare bilanciato da alcun interesse pubblico attuale alla conoscibilità di esso;

in ordine ai fatti contestati è stata inoltre presentata denuncia-querela per diffamazione presso la procura territorialmente competente nei confronti dell’autore della lettera;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

gli articoli reperibili attraverso gli URL oggetto di richiesta di rimozione, pur se di epoca recente, contengono il testo di una lettera scritta da un privato riportata tra virgolette senza l’aggiunta di alcun ulteriore contenuto di tipo giornalistico relativamente ai fatti ivi descritti;

il predetto contenuto appare dunque riflettere una ricostruzione personale del suo autore diretta ad addebitare all’interessato – che all’epoca svolgeva una funzione amministrativa all’interno dell’ente locale nel cui territorio si trova il circolo culturale al quale si fa riferimento nello scritto – alcune condotte illecite rispetto alle quali tuttavia, come dimostrato dalla documentazione prodotta dal medesimo nel corso del procedimento, non risulta esservi stato alcun seguito giudiziario a suo carico;

la perdurante reperibilità di tali informazioni – prive di riscontri oggettivamente verificabili ed in ogni caso riferite ad un contesto diverso rispetto a quello nel quale attualmente opera il reclamante che svolge la propria attività alle dipendenze di un ente locale diverso da quello al quale si fa riferimento nella lettera –  vale a creare un impatto sproporzionato sulla sua sfera giuridica (cfr. punto 8, parte II delle citate Linee guida) che non appare allo stato attuale bilanciato da un interesse del pubblico a conoscere notizie rispetto alle quali non risulta esservi stato alcun seguito giudiziario ed in ordine alle quali risulta peraltro essere stata presentata denuncia-querela nei confronti dell’autore della lettera;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL oggetto di richiesta e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge alla medesima società di rimuovere gli URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Mattei