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Provvedimento del 25 marzo 2021 [9584542]

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[doc. web n. 9584542]

Provvedimento del 25 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 111 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il Cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTI, in particolare, gli artt. 35 e 36 del Regolamento relativi, rispettivamente, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva dell’Autorità;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO, in particolare, l’art. 110 del Codice che, in tema di trattamento di dati personali per ricerca medica, biomedica e epidemiologica, dispone che “il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento”;

TENUTO CONTO che la società Bioprojet Italia S.r.l. con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia, n. 66, (di seguito la “Società”), ha presentato istanza di consultazione preventiva, ai sensi dell’art. 110, comma 1, ultimo capoverso del Codice, in qualità di titolare del trattamento e sponsor dello Studio clinico multicentrico, osservazionale, retrospettivo “OSAREDS-OOI (OSArelated Residual EDS prevalence in Italian Patients)”, in ragione del fatto che “rispetto alla gran parte di interessati (coinvolti nello Studio) la raccolta del consenso per l’elaborazione dei dati potrebbe rilevarsi complessa, difficoltosa e con uno sforzo sproporzionato rispetto agli obiettivi dello studio” tenuto conto che lo Studio comprende “una ampia coorte di pazienti trattati (circa 8000) dai diversi centri partecipanti, in un lungo lasso di tempo (2014-2019)” (cfr. nota del 21 settembre 2020);

VISTO il parere favorevole espresso dal Garante sull’ istanza di consultazione preventiva, con provvedimento del 29 ottobre 2020, n. 202 (doc. web n. 9517401), nel quale è stata altresì formulata una specifica ingiunzione ai sensi degli artt. 36, par. 2 e 58 par. 2, lett. d) del Regolamento;

VISTA la nota con la quale la Società nel comunicare all’Autorità come ha inteso ottemperare alla richiamata ingiunzione ha altresì avanzato un’istanza di rettifica del richiamato provvedimento nella parte in cui è riportata la denominazione della società come “Bioproject” invece di “Bioprojet”, “pur essendo indicati correttamente tutti gli altri riferimenti e i dati identificativi della Società” (nota del 4 febbraio 2021);

CONSIDERATO che nel richiamato provvedimento la denominazione del titolare del trattamento è stata indicata come “Bioproject” invece che “Bioprojet” a causa di un mero errore materiale;

RITENUTO, pertanto, di doversi accogliere l’istanza di rettifica della Società;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

dispone la rettifica del provvedimento, n. 202, del 29 ottobre 2020, doc. web n. 9517401, prevedendo che la parola " Bioproject”, indicata nel provvedimento debba intendersi correttamente sostituita dalla parola “Bioprojet”.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei