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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federpol - 29 aprile 2021 [9672215]

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[doc. web n. 9672215]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federpol - 29 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 165 del 29 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, con il quale il Sig. XX ha lamentato presunte violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali da parte della Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e la sicurezza (di seguito, “Federpol” o “la Federazione”), con particolare riferimento all’avvenuta comunicazione delle informazioni che lo riguardano agli altri associati;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il reclamo e l’attività istruttoria.

1.1 Con il reclamo presentato in data 22 aprile 2020 nei confronti della Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e la sicurezza,  il Sig. XX, socio della Federazione, ha lamentato l’illiceità del trattamento di dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento alla legittimità della circolazione degli stessi all’interno della compagine associativa, rappresentando inoltre l’inidoneo riscontro ottenuto alle sue richieste di rettifica e di cancellazione avanzate ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento.

L’Ufficio, con nota del 27 maggio 2020 (prot. n. 19454) ha invitato Federpol a fornire informazioni e chiarimenti sui fatti oggetto di reclamo; quest’ultima, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Sardi De Letto e Marco Martorana, con comunicazione del 15 giugno 2020 (prot. n. 21745), nel ricostruire la vicenda, ha rappresentato che:

a) il 25 marzo 2020, il Sig. XX, quale associato e “Già Presidente Comitato Studi Legislativi Federpol” – inviava a mezzo mail una lettera senza data indirizzata al Consiglio Nazionale di Federpol” rispetto alla quale alcuni soci hanno evidenziato con immediatezza che la stessa conteneva “affermazioni non veritiere e denigratorie nei confronti del Presidente nazionale e del Consiglio Esecutivo”; pertanto, in data 26 marzo 2020, il Consiglio Esecutivo (di seguito “C.E.”), riunitosi in videoconferenza, ha discusso gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui, al punto 5, “delibere in merito alla lettera del socio XX pervenuta ad alcuni componenti del Consiglio esecutivo e del Consiglio nazionale”; in tale occasione veniva verbalizzato che, in ordine alla predetta lettera del socio XX, il Consiglio Esecutivo, “dopo ampia discussione” deliberava “di inviarla al Collegio dei Probiviri per valutare eventuali provvedimenti nei confronti del socio”; la medesima questione veniva affrontata il giorno successivo (27 marzo 2020) dal Consiglio nazionale (di seguito “C.N.”) che condivideva (e verbalizzava) “la decisione del Consiglio esecutivo di inviare al Collegio dei Probiviri la lettera di XX per i provvedimenti opportuni (…)”;

b) successivamente, il 7 aprile 2020, il reclamante ha inviato una missiva al C.N. e al Presidente del Collegio dei Probiviri, con cui lamentava l’avvenuto invio a tutti i soci Federpol della “Newsletter n. 5 del 6.4.2020 contenente verbali del C.E. e del C.N.” (in cui veniva “accusato di avere redatto una lettera dai contenuti non veri e denigratori del Presidente nazionale” con conseguente deferimento al Collegio dei probiviri) e contestualmente chiedeva:

i. la rettifica dei verbali del C.E. e del C.N., “emendandoli nelle parti in cui è indicato il mio nome (…)”;

ii. di conoscere l’esito della votazione dei verbali medesimi;

iii. di inviare a tutti i soci la lettera dai contenuti non veri e denigratori perché gli stessi potessero “apprezzarne oggettivamente i contenuti e non per interposta strumentale interpretazione”;

c) in ordine alle predette richieste del reclamante, che sono state “tempestivamente” riscontrate con nota dell’8 aprile 2020, si evidenzia che:

i. l’istanza di rettifica dei verbali non può essere accolta in quanto gli stessi non possono essere rettificati a posteriori, posto che il “verbale è deputato a riportare esclusivamente i fatti che si sono verificati nel Consiglio esecutivo e nel Consiglio nazionale. Segnatamente in detti verbali sono state riportate le rispettive osservazioni degli intervenuti dai quali ne può trarre le opportune considerazioni”; inoltre, l’istanza del reclamante “non costituisce espressione del diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR il quale opera solo ed esclusivamente in presenza di dati personali inesatti e/o incompleti, esulando invece dalla correzione di valutazioni espresse dai membri degli organi direttivi della Federpol in ordine ad un comportamento tenuto dal soggetto interessato”; né la richiesta può “qualificarsi come espressione del diritto di cancellazione ex art. 17 del GDPR non ricorrendo i presupposti elencati nel predetto articolo, oltre al fatto che il nominativo sul verbale non può essere cancellato” né potrebbe ritenersi “suscettibile di essere limitato ex art. 18 del GDPR”;

ii. relativamente alla richiesta di conoscere l’esito della votazione dei verbali in questione, premesso che nella nota dell’8 aprile è stato comunicato al reclamante che il “C.E. ha deliberato all’unanimità”, l’istanza in questione non è comunque “qualificabile come esercizio del diritto di accesso ex art. 15 GDPR, non essendo rivolta ad accedere ad informazioni specifiche con riferimento ai trattamenti espletati ad opera della Federpol sui dati personali del Sig. XX”; 

iii. quanto alla richiesta di inoltro a tutti i soci della lettera inviata dal Sig. XX a tutti i colleghi del C.N., per quanto ritenuta contrastante con le richieste di rettifica/cancellazione anzi esposte, la stessa è stata “pienamente accolta”.

1.2 L’ufficio, esaminata la documentazione agli atti, con nota del 12 novembre 2020 (prot. 42799) ha formulato una richiesta di chiarimenti nei confronti della Federazione, invitandola a precisare se siano stati individuati, nello Statuto o in altro deliberativo eventualmente adottato, l’ambito e le modalità di circolazione delle informazioni relative agli iscritti all’interno della compagine associativa.

Federpol, con nota del 25 novembre 2020, ha dichiarato che:

a) lo Statuto, “pur improntato al rispetto dei principi generali del GDPR di cui all’art. 5, attualmente non descrive un processo specifico che disciplini la procedura di deferimento di un socio al Collegio dei probiviri. L’art. 19 dello Statuto disciplina invece l’attività istruttoria e deliberante demandata al Collegio dei Probiviri solo a deferimento avvenuto, omettendo di regolamentare la fase di deferimento precedente all’attivazione del procedimento istruttorio”; nell’ottica di “implementazione del livello di compliance ai principi generali del GDPR è stata avviata l’attività di revisione dello Statuto e del Codice deontologico dell’associazione, inserendo nella bozza dei lavori la regolamentazione e la definizione della procedura di gestione delle controversie demandate alla competenza del Collegio dei Probiviri (…) avendo cura di regolare la fase di deferimento precedente all’attivazione del procedimento istruttorio (…). Il nuovo Statuto e il nuovo Codice deontologico saranno sottoposti al voto dell’Assemblea generale in occasione del prossimo Congresso ordinario in programma nel maggio 2021, prima data utile per provvedere in tal senso”;

b) quanto “alla politica di gestione dell’associazione, la stessa ha inteso fondare l’intera attività sui principi di correttezza e trasparenza” e per quanto riguarda “l’operato degli organi statutari, lo Statuto stesso prevede che il segretario generale debba inviare “comunicazione sintetica di quanto deliberato a tutti i soci” curandone l’attuazione (art. 15, par. 1, lett h). Tale dovere di comunicazione è da ritenersi esteso alle deliberazioni adottate dagli organi associativi (Assemblea generale, Consiglio Nazionale e Consiglio Esecutivo) di cui egli cura la tenuta dei libri e la verbalizzazione delle riunioni. Pertanto, come principio che sta alla base dello Statuto di Federpol, vi è quello di rendere edotti i soci delle deliberazioni degli organi sociali che riguardano la vita dell’associazione per mezzo della comunicazione, anche in forma sintetica, del contenuto di ogni delibera”.

1.3 Con nota del 26 gennaio 2021 (prot. n. 5043), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, ha notificato a Federpol, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, le presunte violazioni riscontrate, con riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6 del Regolamento, invitandola a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentita dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981).

1.4 Federpol ha fatto pervenire la propria memoria difensiva in data 25 febbraio 2021 (prot. 11316), con la quale, nel formulare richiesta di audizione, ha evidenziato che:

a) “la verbalizzazione del deferimento al Collegio dei probiviri del Sig. XX era stata effettuata al solo fine di ‘permettere al Collegio di valutare l’accaduto e assumere le determinazioni del caso, trattando la questione in modo unitario (e quindi al fine di evitare una moltiplicazione di probabili esposti o segnalazioni esperibili da parte di altri soggetti)’ in ragione della risonanza della vicenda tra i molteplici soci dell’associazione che avevano ricevuto la mail spedita direttamente dal Sig. XX al Presidente nazionale (Sig. XX), contenente commenti denigratori e offensivi riguardanti la persona e l’aspetto fisico di quest’ultimo”;

b) in ogni caso, nell’ottica di una “implementazione continua delle procedure interne e del relativo livello di conformità alle disposizioni del Regolamento (…)” si “conferma il progetto di inserire all’ODG del prossimo Congresso Ordinario la modifica dello Statuto nella parte in cui viene regolato il processo di deferimento” al Collegio dei Probiviri” delle controversie di relativa competenza, dichiarandosi disponibile “alla ricezione di qualsivoglia istruzione o indicazione” da parte dell’Autorità;

c) “l’attenzione da sempre dimostrata ai profili di protezione dei dati personali dei suoi iscritti, rende la presente vicenda un caso isolato, in quanto Federpol non è mai stata destinataria in precedenza di alcun reclamo riguardante le procedure di gestione dei dati dei soci e del rapporto con gli stessi”;

d) trattasi di un “ente associativo senza scopo di lucro, le cui entrate sono costituite prevalentemente dalle quote associative, dai contributi fissati  dagli Organi sociali e dai contributi volontari dei soci”, profilo da tenere in considerazione nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi, nel caso di specie, una violazione dei dati personali; al contempo, eventualmente, si chiede “la non applicazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice” e , in ogni caso, “l’anonimizzazione dei dati personali riferibili al presidente pro-tempore, Sig. XX, nonché della ragione sociale dell’associazione, mediante l’utilizzo delle sole iniziali”.

1.5. In sede di audizione, tenutasi il 16 marzo 2021, Federpol, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha sottolineato che, quale “associazione di categoria costituitasi nel lontano 1957 (…),  sin dal 1997 ha interloquito e collaborato con il Garante anche ai fini della migliore redazione del Codice deontologico in materia di investigazioni (…); ha avviato un’attività di revisione interna volta al massimo rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Si segnala, solo a titolo esemplificativo, che nel corso del 2019, l’Associazione ha organizzato 15 incontri formativi “privacy” a beneficio degli associati”. La Federazione ha quindi ribadito che per quanto riguarda l’oggetto del reclamo in questione, “quand’anche ci sia stato un errore, trattasi di un errore commesso in assoluta buona fede e in un momento in cui era già stata avviata l’attività di revisione dello Statuto e codice etico dell’associazione”, allo stato non ancora portata a compimento “data l’impossibilità di convocare l’Assemblea di Federpol in ragione della situazione emergenziale che il paese sta vivendo da oltre un anno”; quindi, nel ribadire la propria disponibilità “ad adeguarsi a qualsivoglia indicazione o suggerimento che il Garante intenderà proporre (…)”, sottolinea come “l’eventuale  comminazione di una sanzione nei confronti di Federpol rappresenterebbe un’onta difficilmente recuperabile sul piano reputazionale”; chiede, pertanto, che si tenga conto, “oltre che di quanto già indicato nelle memorie difensive, dell’effettiva esiguità di quanto accaduto nel caso di specie”. Con successiva mail pervenuta in pari data (16 marzo 2021, prot. n. 14534) Federpol ha inviato copia del verbale dell’Assemblea generale dei soci del 5 settembre 2020, nel quale “(sub 9) veniva presentata la commissione per le modifiche statutarie da mandare in votazione alla successiva assemblea del 2021 che, ad oggi, non è ancora possibile indire. Si precisa che già il Comitato esecutivo, nella seduta del 10.5.2019, aveva deliberato di approvare le modifiche da discutere in assemblea”. 

2. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso del procedimento di cui all’art. 166, comma 5 del Codice, nonché della documentazione acquisita agli atti, questa Autorità formula le seguenti considerazioni.

Federpol è un’associazione di categoria che, come riportato all’art. 2 dello Statuto approvato l’11 maggio 2019, “rappresenta gli interessi e l’espressione unitaria” degli associati per il perseguimento degli scopi associativi individuati all’art. 3 dello Statuto medesimo. In questo contesto, il trattamento dei dati personali degli aderenti, con riferimento ai dati comuni, è lecito laddove gli stessi abbiano prestato il loro consenso (art. 6, par. 1, lett. a) ovvero il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse dell’associazione o di terzi a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 6, par. 1, lett. f)) “tenendo conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato medesimo in base alla sua relazione con il titolare” e delle circostanze in cui l’interessato non possa “ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei suoi dati” - cfr. Cons. 47 Regolamento). Ciò posto, è alle norme interne dell’associazione che deve necessariamente farsi riferimento per individuare i presupposti del c.d. legittimo interesse al trattamento dei dati dell’associato, con la conseguenza che il trattamento è lecito, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), nei casi in cui lo stesso rientri nello svolgimento delle attività proprie dell’associazione per il perseguimento di scopi determinati e legittimi come individuati nelle norme statutarie e nei limiti in cui l’interessato, al momento della raccolta dei suoi dati, potesse ragionevolmente attendersi il trattamento medesimo. Al di fuori di quest’ambito, il presupposto di liceità del trattamento dei dati dell’associato è rinvenibile nel consenso espresso dallo stesso, adeguatamente informato, al momento dell’adesione all’associazione.

Nel caso di specie, accertata l’assenza di una precisa regolamentazione (e di una correlata e più completa informativa), nelle norme statutarie o in altro atto eventualmente adottato da Federpol, dei casi e delle condizioni in cui i dati personali di un iscritto possono essere comunicati agli altri iscritti e considerato che il consenso prestato dal reclamante al momento dell’adesione alla Federazione concerne i trattamenti posti in essere dalla stessa per il perseguimento delle finalità associative come individuate nello Statuto, il trattamento oggetto del presente reclamo risulta illecito. In particolare,  l’avvenuta comunicazione - tramite newsletter – a tutti gli associati (oltre mille) delle informazioni riferite al reclamante – come contenute nelle delibere adottate dagli organi sociali (informazioni che rivestono un carattere squisitamente personale) è illecita in quanto effettuata in assenza del consenso dell’interessato o di altro legittimo presupposto (art. 6, par. 1), nonché in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati rispetto alle finalità perseguite di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento. Sebbene, infatti, rientri nell’esercizio dell’autonomia privata stabilire i casi, le modalità e i limiti della circolazione dei dati riferiti agli associati all’interno della compagine associativa, anche in assenza del consenso dei singoli purché nel rispetto del principio di finalità, resta fermo che il titolare è tenuto ad assicurare che i trattamenti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità associative perseguite.

3. Conclusioni: illiceità del trattamento.

3.1 Alla luce delle valutazioni che precedono, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nelle memorie difensive e nel corso dell’audizione, seppure meritevoli di considerazione e della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentirne l’archiviazione, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019, concernente le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna.

3.2. Per i suesposti motivi, pertanto, si dichiara fondato il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, per l’illiceità del trattamento posto in essere dalla Federazione in violazione dei presupposti di liceità di cui agli art. 5, lett. a) e c) e 6, par. 1 del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 166, comma 3, del Codice.

3.3 Considerato tuttavia che Federpol ha dichiarato di avere avviato un’attività di revisione dello Statuto e del codice etico volta a conformarsi ai principi di  materia di protezione dei dati personali e tenuto conto che le istanze di rettifica e di cancellazione dei dati formulate dal reclamante non possono essere prese in considerazione, anche in ragione del fatto che i verbali degli organi sociali non possono essere emendati in quanto riguardano lo svolgimento dell’attività associativa e hanno l’obiettivo di dare conto con certezza degli atti e dei fatti ivi descritti così come storicamente verificatisi, si ritiene non ricorrano i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

4. Ordinanza di ingiunzione.

4.1 Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166, commi 3 e 7 del Codice, il Garante dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento, mediante adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali riferiti al reclamante, di cui è stata accertata l’illiceità, nei termini sopra esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 6, par. 1.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

a) con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione è stata considerata rilevante la natura della violazione, che ha riguardato i princìpi generali di liceità nel trattamento dei dati personali e la gravità della stessa, con riferimento all’ampiezza del numero di destinatari della comunicazione illecita;

b) è stato positivamente considerato il fatto che la Federazione abbia avviato la revisione delle norme statutarie al fine di disciplinare i casi e le condizioni che consentono di comunicare a tutti gli associati i dati personali dei singoli soci; 

c) la circostanza che l’associazione ha attivamente cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento;

d) il fatto che non risultano precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;

e) la circostanza che i dati personali interessati dalla violazione sono dati comuni di una certa delicatezza, ma non appartenenti alla categoria dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento.

Si ritiene, inoltre, che assuma rilevanza nel caso di specie, in considerazione dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività (art. 83, par. 1, del Regolamento) ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione, il fatto che il contravventore sia un ente associativo che non persegue finalità di lucro.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di applicare nei confronti di Federpol la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 5000 (cinquemila).

In tale quadro, in considerazione della tipologia delle violazioni accertate, che hanno riguardato l’inosservanza di principi generali in materia di protezione dei dati, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, tramite omissione delle generalità del solo reclamante e del presidente pro-tempore della Federazione.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, l’illiceità del trattamento effettuato, nei termini di cui in motivazione, da Federpol per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 par. 1, lett. a) del Regolamento;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, a Federpol, avente sede in Roma, Via Milano 51, P.I. 12048461003, in persona del legale rappresentante pro-tempore di pagare la somma di euro 5000 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione.

INGIUNGE

quindi alla medesima Federazione di pagare la somma di euro 5000 (cinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei