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Parere su uno schema di decreto concernente le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’estensione e verifica delle attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 nonché della circolarità delle relative informazioni - 13 maggio 2021 [9674151]

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[doc. web n. 9674151]

Parere su uno schema di decreto concernente le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’estensione e verifica delle attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 nonché della circolarità delle relative informazioni - 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito “Codice”);

VISTA la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con nota del 27 aprile 2021 (prot. n. 87207), il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha trasmesso, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di decreto, da adottare di concerto con il Ministero della salute, relativo all’attuazione di quanto disposto nell’art. 3, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, così come modificato dall’art. 20, comma 12, lett. c), del d.l. 22 marzo 2021, n. 41.

In particolare, l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 2/2021 ha previsto che, al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, previste dal Piano strategico vaccini, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedano alla trasmissione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la Piattaforma nazionale vaccini, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS).

Il successivo comma 5-ter ha previsto che il Sistema TS debba assicurare la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del Servizio sanitario nazionale nell’intero territorio nazionale. È inoltre previsto che il Sistema TS acquisisca dall'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN) le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informi le Regioni diverse da quella di assistenza. La disposizione prevede inoltre che il Sistema TS acquisisca dall’AVN le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e renda disponibile alle Regioni e alle Province autonome, nonché alla Piattaforma nazionale vaccini, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, al fine di assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.

RILEVATO

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato uno schema di decreto in cui sono descritti servizi offerti dal Sistema TS per le attività di prenotazione e somministrazione dei vaccini indicate nell’art. 3, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 2/2021.

In particolare, lo schema di decreto disciplina la messa a disposizione, da parte del Sistema TS, dei seguenti servizi:

a) identificazione e autenticazione informatica degli operatori sanitari di cui all’art. 20, comma 2, lettere c) e h), del d.l. n. 41/2021, al fine di consentire l’accesso alle Piattaforme regionali e alla Piattaforma nazionale vaccini mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS;

b) interrogazione dei dati anagrafici dell’assistito fuori regione di assistenza, da parte delle Regioni, delle Province autonome e della Piattaforma nazionale vaccini, al fine di consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale;

c) acquisizione dall’AVN dei dati relativi alle prenotazioni e alle somministrazioni vaccinali, al fine di notificare le prenotazioni multiple alle anagrafi vaccinali regionali delle Regioni e Province autonome diverse da quella di assistenza, nonché di assicurare l’appropriatezza delle somministrazioni.

Nella richiama nota di trasmissione il Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che, rispetto alle interlocuzioni tecniche condotte con l’Ufficio del Garante, lo schema di decreto in esame differisce in merito a:

“l’introduzione di uno specifico “codice regione virtuale”, specifico per il Ministero della Difesa, ai fini dell’associazione delle prenotazioni/somministrazioni associate alle strutture di prenotazione e/o somministrazione vaccinale dedicate per il personale delle forze armate presso le strutture militari utilizzando la piattaforma nazionale di cui all’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29”;

“la non obbligatorietà, tra i campi di input inerenti l’identificazione dell’assistito, del numero identificativo della Tessera Sanitaria, per i servizi concernenti l’interrogazione dell’assistito che si trova fuori della propria regione di assistenza e la verifica delle somministrazioni. Ciò al fine di recepire le osservazioni, pervenute dalle regioni, circa le difficoltà organizzative inerenti il recupero puntuale del predetto numero identificativo presso l’assistito quando tali servizi sono invocati durante fasi elaborative automatiche in cui la regione non disporrebbe di tale dato perché non presente nelle anagrafiche regionali. Tale servizio potrà essere utilizzato dalle regioni solo per assistiti fuori regione di cui non dispongano delle relative informazioni nell’anagrafe vaccinale regionale. Al fine di monitorare eventuali usi impropri dei servizi di cui trattasi sarà possibile effettuare controlli a campione utilizzando i log del Sistema Tessera Sanitaria”.

Lo schema di decreto trasmesso all’Autorità è stato pertanto formulato solo in parte sulla base delle interlocuzioni effettuate dall’Ufficio con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, che, in funzione dello stato di emergenza epidemiologica in atto, hanno avuto carattere d’urgenza.

Lo schema di decreto trasmesso si compone di tre articoli, relativi al quadro definitorio (art. 1), al supporto del Sistema TS per la prenotazione e somministrazione dei vaccini anti Covid-19 (art. 2), al trattamento dei dati personali (art. 3), e di un disciplinare tecnico (Allegato A).

In relazione alla necessità di dare celere attuazione alle procedure di prenotazione e somministrazione vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 descritte nello schema di decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato l’urgenza dell’acquisizione del parere del Garante.

OSSERVA

Lo schema di decreto risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto previsto dalle modifiche introdotte all’art. 3 del d.l. n. 2/2021, dall’art. 20, comma 12, del d.l. n. 41/2021, con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni attribuite al Sistema TS.

Al riguardo, l’Ufficio, nel corso delle predette interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, ha fornito il proprio contributo affinché, anche nel contesto emergenziale, siano individuate soluzioni efficaci per assicurare l’attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e, al contempo, rispettose della disciplina in materia di trattamento dei dati sulla salute.

Le interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute sono state incentrate in particolare sulla titolarità dei trattamenti di dati personali disciplinati dallo schema in esame. In particolare, sono stati espressamente distinti i trattamenti effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute, da quelli effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze in qualità di titolare del trattamento. Nel primo caso, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Sistema TS, acquisisce i dati relativi alle prenotazioni e alle somministrazioni vaccinali dall’AVN, al fine di fornire i previsti servizi di notifica delle prenotazioni multiple alle Regioni o Province autonome diverse da quella di assistenza, nonché di verifica dell’appropriatezza delle somministrazioni (art. 2, comma 1, lett. c), d) ed e), dello schema di decreto in esame). Il Ministero dell’economia e delle finanze opera, invece, in qualità di titolare del trattamento con riferimento ai trattamenti necessari ad assicurare i servizi di identificazione e autenticazione informatica degli operatori sanitari per l’accesso alle Piattaforme regionali e alla Piattaforma nazionale vaccini mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS e di interrogazione dei dati anagrafici dell’assistito fuori regione di assistenza. Tali trattamenti sono effettuati nel rispetto di quanto indicato dall’art. 17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

L’Ufficio ha fornito la propria collaborazione anche in merito alla corretta individuazione degli operatori sanitari a cui sono consentite le attività di prenotazione e somministrazione dei vaccini ai sensi del richiamato art. 3, comma 5-bis, del d.l. n. 2/2021.

Con specifico riferimento all’introduzione del “codice regione virtuale”, per l’utilizzo della predetta Piattaforma nazionale da parte del Ministero della difesa, ai fini della gestione delle prenotazioni/somministrazioni dei vaccini rivolte al personale delle forze armate presso le strutture militari, l’Ufficio ha evidenziato la necessità di meglio definire il quadro giuridico di riferimento, atteso che, allo stato, le disposizioni rese in materia dal Commissario straordinario per l’emergenza e dal Ministero dell’interno prevedono che le Forze armate e le Forze di polizia debbano raccordarsi “con le strutture sanitarie regionali” e “garantire un costante flusso informativo con le autorità regionali”, anche al fine dell’”aggiornamento dell’Anagrafe nazionale vaccini” (nota del Commissario straordinario per l’emergenza, prot. n. 8064 del 4.2.2021 e nota del Ministero dell’Interno prot. n. 9785 dell’11.2.2021). Tali disposizioni non prevedono infatti che ciascuna amministrazione alimenti in via autonoma l’AVN, bensì che trasmetta, a tale fine, i dati all’autorità regionale competente. L’aggiornamento in via autonoma dell’AVN con i dati del personale vaccinato da parte della singola amministrazione, pur non ponendosi, in linea teorica, in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, non risulta coerente con le note sopra citate. Al riguardo, si richiama, pertanto, l’attenzione dei Ministeri competenti e del Commissario straordinario per l’emergenza in merito alla necessità di aggiornare tali disposizioni, indicando, in modo trasparente, le modalità di alimentazione dell’AVN relativamente alle somministrazioni effettuate presso le strutture sanitare delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il disciplinare tecnico, allegato allo schema di decreto, tiene contro delle indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle predette interlocuzioni con particolare riferimento:

alla minimizzazione delle informazioni da registrare all’interno dei file di log del Sistema TS relativi ai servizi sopra descritti, con riguardo alla categoria di appartenenza (c.d. cluster), al codice fiscale e al numero di tessera sanitaria dell’assistito:

alla corretta individuazione del ruolo assunto dal Ministero dell’economia e delle finanze nei trattamenti connessi alle funzionalità di reportistica e alla specificazione di tali funzionalità, realizzate per consentire il monitoraggio del corretto funzionamento del Sistema TS e il rilevamento di eventuali usi impropri dello stesso attraverso la visualizzazione, in forma aggregata, di informazioni sul numero delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini nonché delle interrogazioni effettuate;

all’adozione di misure adeguate a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidenti.

Lo schema di decreto in esame, pur tenendo conto delle predette indicazioni fornite dall’Ufficio, non ha tuttavia accolto quella relativa alla previsione di rendere obbligatorio, tra i campi di input del “servizio di verifica delle somministrazioni”, oltre al codice fiscale dell’assistito, anche il numero identificativo della relativa Tessera Sanitaria, al fine di mitigare i rischi derivanti da possibili utilizzi impropri del servizio da parte dei soggetti autorizzati ad accedere alla Piattaforma, garantendo al contempo la sussistenza di un’autorizzazione da parte dell’assistito.

Le ragioni addotte dal Ministero dell’economia e delle finanze attengono alle difficoltà organizzative sollevate dalle Regioni inerenti al recupero puntuale del predetto numero identificativo presso l’assistito quando tali servizi sono invocati durante “fasi elaborative automatiche” in cui la Regione non disporrebbe di tale dato perché non presente nelle anagrafiche regionali. Al fine di monitorare eventuali usi impropri dei servizi, il predetto Ministero ha evidenziato la possibilità di effettuare controlli a campione utilizzando i log generati dal servizio in questione.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Mef e dell’esigenza di garantire e assicurare l’appropriatezza delle somministrazioni da parte delle strutture sanitarie regionali, si ritiene opportuno che siano individuate modalità operative del predetto “servizio di verifica delle somministrazioni” rispettose della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, in considerazione di quanto rappresentato dalle Regioni/Province autonome al Mef, si ravvisa la necessità che il disciplinare tecnico sia integrato prevedendo -come misura organizzativa- che le Regioni e le Province autonome possano utilizzare tale servizio senza l’indicazione del numero identificativo della Tessera Sanitaria solo “durante fasi elaborative automatiche in cui la regione non disporrebbe di tale dato perché non presente nelle anagrafiche regionali”. Il numero identificativo della Tessera Sanitaria dell’assistito deve ritenersi obbligatorio nei casi in cui il predetto servizio sia utilizzato nell’ambito di transazioni che prevedano il coinvolgimento di una persona fisica (assistito/operatore).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero della salute a condizione che il disciplinare tecnico sia integrato prevedendo che le Regioni e le Province autonome possano utilizzare il “servizio di verifica delle somministrazioni” nei termini di cui in premessa;

invia il presente parere al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, in merito a quanto rilevato circa l’utilizzo da parte del Ministero della difesa della Piattaforma nazionale vaccini.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei